Furto in ospedale: perché è un reato grave secondo la Cassazione
Il furto in ospedale non è un reato da sottovalutare. Anche se gli oggetti sottratti hanno un valore economico esiguo, il contesto in cui avviene il crimine ne determina la gravità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia, confermando la condanna di un individuo per aver derubato il personale infermieristico all’interno di un pronto soccorso. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire le sue implicazioni.
I fatti di causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. Il fatto è stato commesso all’interno dei locali annessi al pronto soccorso di un ospedale pubblico, ai danni di alcuni infermieri intenti a svolgere le loro mansioni. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su quattro punti principali:
1. Mancanza della querela: Sosteneva che, a seguito delle recenti riforme, il reato fosse estinto per difetto della condizione di procedibilità.
2. Particolare tenuità del fatto: Chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., data la presunta lieve entità del danno.
3. Insussistenza dell’aggravante: Contestava la sussistenza dell’aggravante di aver commesso il fatto su cose esistenti in un edificio pubblico.
4. Mancato riconoscimento dell’attenuante: Lamentava l’esclusione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
La Procedibilità d’ufficio per il furto in ospedale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le argomentazioni della difesa. Uno dei punti centrali della decisione riguarda la procedibilità del reato. I giudici hanno chiarito che, nonostante la riforma abbia esteso la procedibilità a querela per il furto semplice, il furto in ospedale rientra in un’eccezione specifica. L’art. 625, n. 7, c.p. prevede un’aggravante per i furti commessi su cose presenti in uffici o stabilimenti pubblici. Poiché un ospedale è a tutti gli effetti uno stabilimento pubblico inserito nel servizio sanitario nazionale, la presenza di tale aggravante rende il reato procedibile d’ufficio. Lo Stato, quindi, può perseguire il colpevole indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
Valutazione della gravità del fatto: perché non c’è ‘particolare tenuità’
Un altro aspetto cruciale è il rigetto della richiesta di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha sottolineato che la valutazione non può limitarsi al solo valore economico degli oggetti rubati. Bisogna considerare il ‘disvalore oggettivo della condotta’. Introdursi in un ospedale, luogo destinato alla cura e alla salute, con lo scopo di derubare il personale sanitario mentre è impegnato a svolgere un servizio essenziale, costituisce una condotta di per sé grave. Il pericolo creato e il contesto specifico impediscono di qualificare il fatto come ‘lieve’.
Le motivazioni
La Corte ha fornito motivazioni chiare e coerenti per ciascun punto del ricorso. In primo luogo, ha ribadito che un ospedale è uno ‘stabilimento pubblico’, rendendo pienamente applicabile l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7 c.p., che a sua volta giustifica la procedibilità d’ufficio. La presenza di telecamere di sorveglianza, secondo la Corte, è irrilevante ai fini della sussistenza dell’aggravante, poiché ciò che conta è la natura pubblica del luogo in cui il furto è avvenuto.
Per quanto riguarda l’esclusione della particolare tenuità del fatto, i giudici hanno valorizzato l’argomentazione della corte d’appello, che aveva evidenziato come gli imputati si fossero introdotti in un luogo di cura per sottrarre beni a chi era intento a lavorare per la collettività. Questo ‘oggettivo disvalore’ della condotta esclude la possibilità di considerarla lieve.
Infine, sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, la Cassazione ha ricordato che la valutazione non si basa solo sul ‘danno patrimoniale’, ma sul ‘danno criminale’ nella sua globalità. Pertanto, il valore irrisorio del bene sottratto non è di per sé sufficiente a giustificare l’attenuante quando la condotta complessiva presenta elementi di particolare gravità.
Le conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione conferma un principio di diritto di grande rilevanza sociale: i reati commessi in luoghi sensibili come gli ospedali sono trattati con particolare rigore. La decisione rafforza la tutela del personale sanitario e dei luoghi di cura, stabilendo che il furto in tali contesti non può essere derubricato a un illecito di poco conto. Anche a seguito delle recenti riforme, il furto in ospedale rimane un reato grave, procedibile d’ufficio e per il quale è difficile ottenere il riconoscimento di cause di non punibilità o di attenuanti basate sulla sola esiguità del danno economico.
Un furto commesso in un ospedale è sempre procedibile d’ufficio anche dopo le recenti riforme?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, un ospedale è considerato uno stabilimento pubblico. Pertanto, il furto commesso al suo interno è aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7, c.p., e questa aggravante rende il reato procedibile d’ufficio, senza necessità di una querela da parte della persona offesa.
Perché il furto di oggetti di scarso valore in un ospedale non è stato considerato un ‘fatto di particolare tenuità’?
Perché la valutazione non si limita al valore economico degli oggetti rubati, ma considera il disvalore complessivo della condotta. Introdursi in un luogo di cura per derubare personale sanitario mentre lavora è un comportamento ritenuto intrinsecamente grave, che va oltre la lieve entità del danno patrimoniale e impedisce l’applicazione della causa di non punibilità.
La presenza di telecamere di sorveglianza può escludere l’aggravante del furto in un edificio pubblico?
No. La Corte ha stabilito che la presenza di un sistema di videosorveglianza è del tutto inconferente ai fini dell’applicazione dell’aggravante. Ciò che rileva è unicamente la natura pubblica del luogo in cui il furto è stato commesso, indipendentemente dalla presenza o dall’operatività di sistemi di sicurezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 1/12/2022, esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per avere commesso il fatto su cose esistenti nei locali annessi al pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Violazione degli artt. 625, comma 3, cod. pen. e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sopravvenuta estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità della querela; 2. Violazione degli artt. 53 e 131 bis cod. pen.; 3. Violazione dell’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata; 4 Violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen., manifesta illogicità in ordine all’esclusion del danno di speciale tenuità.
Considerato che il primo motivo di doglianza è destituito di fondamento: il locale in cui è avvenuto il furto appartiene ad un edificio pubblico, tale essendo il pronto soccorso dell’ospedale sopra menzionato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 17391 del 21/02/2018, Rv. 272648:”Sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furt sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico”); ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen., nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il delitto di furto punibile a querela della persona offesa dall’entrata in vigore della legge, è tuttavia procedibile d’ufficio ove ricorra taluna delle circostanze di cui all’artico 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Ne consegue che per il reato in contestazione si procede d’ufficio.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. può ritenersi implicitamente esclusa alla stregua della motivazione espressa in sentenza, dove è stato posto in rilievo l’oggettivo disvalore della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare logico (cfr. quanto riportato a pg. 3 della sentenza “In alcun modo potrebbe dirsi lieve il pericolo derivante dalla condotta per cui si procede, in quanto gli imputati si introducevano all’interno di un edificio pubblico destinato alla cura della salute con il precipu scopo di sottrarre beni personali degli infermieri, mentre costoro erano intenti ai propri ordinari uffici”).
Ritenuto, quanto alla ricorrenza dell’aggravante dell’avere commesso il fatto su cose presenti in un edificio pubblico, che il richiamo alla esistenza di telecamere di sorveglianza in loco è del tutto inconferente ai fini della invocata esclusione dell’aggravante ritenuta, la quale sussiste indipendentemente dalla operatività di un sistema di videosorveglianza, dovendo aversi riguardo al luogo in cui è avvenuto il furto.
Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., che le argomentazioni a sostegno del decisum sono immuni da censure e conformi ai criteri ermeneutici dettati in sede di legittimità (cfr. Sez. n. 344 dei 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402:”L’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore