Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33252 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 33252 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NOVARA il 13/01/1998
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito del gravame proposto da NOME COGNOME ne ha confermato la condanna per il delitto di f in abitazione aggravato, perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624-bis, 625, comma primo, n. 2, cod. pen.).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha articolato due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 17 1, disp. att. cod. proc. pen.), in particolare deducendo:
la violazione di legge penale e il vizio di motivazione per mancata riqualificazione delitto contestato ai sensi dell’art. 624-bis in quello previsto dall’art. 624 cod. pen, consta nel luogo del commesso reato non risultava essersi mai svolto alcun atto della vita privata (pr motivo);
la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa valutazione di un elemen probatorio rilevante prospettato con motivi di gravame (segnatamente in ordine alla mancata certa identificazione della refurtiva nel bene sequestrato nel domicilio dell’imputato; secondo motivo).
Non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell’imputato il 9 lugl 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liber esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez Ord. n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti; rimane assorbito il secondo motivo.
In effetti, dalla ricostruzione del fatto compiuta dai Giudici di merito non si trae magazzino dal quale sono stati sottratti i beni de quibus si svolgessero atti di vita privata (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076 – 01), constando unicamente che «l’immobile luogo del furto era destinato dalla persona offesa a magazzino per il deposito degli articoli vendut vicino esercizio commerciale» ed era perciò «destinato allo svolgimento permanente dell’attivi lavorativa con esclusione in esso del pubblico accesso» (cfr. sentenza impugnata).
Il fatto, dunque, deve essere qualificato ai sensi degli artt. 624, 625, comma primo, n cod. pen.; e, in considerazione del mutato regime di procedibilità per il reato di furto (in forza 2, comma 1, lett i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022; cfr. art. d.lgs. 150 cit.), esso è punibile querela della persona offesa (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), querela che nella non è stata sporta (cfr. verbale di denuncia del giugno 11 giugno 2018).
Con la conseguenza che – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen., ann senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
Così deciso il 09/07/2025.