Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42621 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
udito il difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del foro di PALERMO, presente quale difensore di fiducia di COGNOME NOME e quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del foro di PALERMO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e, con specifico riguardo al ricorso proposto da COGNOME, per la derubricazione del reato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16 marzo 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 17 luglio 2023 – all’esito di giudizio abbreviato – dal Tribunale della stessa città.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con un minorenne:
di un tentato furto all’interno di garage ubicati in un residence condominiale commesso a Palermo il 23 febbraio 2023 (artt. 56, 110, 112, n. 4, 624 bis, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. – capo A);
del furto di un’auto asportata in tempo di notte, previa effrazione, da un garage privato, commesso a Portella di Mare il 14 febbraio 2023 (qualificato, come violazione degli artt. 110, 112, n. 4, 624 bis, 625 n. 2 e n. 5 cod. pen., il fatto contestato al capo B come violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen.).
Contro la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso.
2.1. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo col quale il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. Sostiene la difesa che garage condominiali, al cui interno furono consumati o tentati i furti dei quali COGNOME è stato ritenuto responsabile, non avrebbero potuto essere considerati quali luoghi di privata dimora, non trattandosi di luoghi ove viene svolta la vita privata Con specifico riferimento al furto tentato di cui al capo A), la difesa sottolinea ch l’area condominiale nella quale si trovavano i box in cui COGNOME tentò di introdurs non era protetta da cancelli o sbarre che impedissero a terzi di accedervi.
2.2. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo col quale la difesa deduce violazione di legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. lamentando che la sentenza impugnata non abbia fornito risposta alle doglianze formulate nell’atto di gravame riguardanti la mancata applicazione di pene sostitutive ai sensi delirare. 20 bis cod. pen. La difesa osserva, in particolare, che la sentenza impugnata ha fornito risposta all’analogo motivo di ricorso formulato dall’imputato COGNOME senza spiegare perché la richiesta avanzata da COGNOME non fosse meritevole di accoglimento pur avendo egli rispettato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel present procedimento e mantenuto una condotta di vita «adeguata a favorire il processo riabilitativo».
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è
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manifestamente infondato. È fondato, invece, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
4. La sentenza impugnata ha qualificato i fatti ascritti agli imputati ai sen dell’art. 624 bis cod. pen. valorizzando la circostanza che i garage al cui interno fu tentato il furto di cui al capo A) e consumato il furto di cui al capo B) costituiva pertinenze di abitazioni private. Da questa sentenza e da quella di primo grado emerge, inoltre, che i fatti di cui al capo A) furono commessi cercando di introdursi all’interno di autorimesse private collocate in un’area condominiale, ma chiuse da saracinesche che gli imputati cercarono di forzare. Così argomentando i giudici di merito hanno fatto applicazione di principi di diritto consolidati: per giurisprudenza costante, infatti, «integra il reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno di un garage mediante la forzatura della porta d’ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare» (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020 ; Gemottine, Rv. 278446; Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C., Rv. 273597). Tale principio è stato recentemente ribadito precisando che «deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale)» (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285470; nello stesso senso, Sez. 5, n.27326 del 28/04/2021, COGNOME, non massimata). A questo proposito si è sottolineato (e si tratta di una argomentazione che il Collegio condivide e intende perciò ribadire): che nel prevedere la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 624 bis cod. pen. il legislatore ha valutato particolarmente grave la condotta di chi, al fine di commettere un furto, non esita a introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità d trovarsi innanzi al soggetto passivo; che la ratio di questa scelta legislativa ben si adatta al caso in cui il reato sia commesso «in una immediata pertinenza dell’abitazione: come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abìtative» (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, citata, pag. 5 della motivazione). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Non rileva in contrario la sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 27007601, che ha escluso la possibilità di applicare l’art. 624 bis cod. pen. in un caso di furto commesso in un ristorante in orario di
chiusura. Nel giungere a tali conclusioni, infatti, il supremo Collegio ha affermato che rientrano nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del rea previsto dall’art. 624 bis cod. pen., «i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivi lavorativa o professionale». Basta allora osservare che la pertinenza di una abitazione cui non si possa accedere senza il consenso del titolare (come erano i garage cui si riferisce l’imputazione) è certamente un luogo ove si svolgono, non occasionalmente, atti della vita privata.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Nell’esaminare il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si deve subito riferire che, proponendo appello contro la sentenza del Tribunale di Palermo, COGNOME aveva dedotto, col quarto motivo, la mancata applicazione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen.
L’appellante aveva tenuto conto delle motivazioni sviluppate dal Tribunale per escludere la possibilità della sostituzione (che era stata richiesta nel corso de giudizio di primo grado) e, a sostegno della propria istanza, aveva osservato:
che, dopo i fatti per cui si procede, COGNOME non aveva commesso nuovi reati, sicché il pericolo di ulteriore recidiva, ritenuto dal giudice di primo gra non sussisteva o, comunque, era venuto meno;
che COGNOME, sottoposto agli arresti domiciliari nel corso del giudizio, non aveva dato adito a rilievi di sorta, sicché non v’era ragione di ritenere che l prescrizioni connesse all’esecuzione della pena sostitutiva non fossero rispettate.
A questi rilievi la sentenza della Corte di appello non ha fornito risposta sull’assunto che la richiesta di sostituzione fosse stata avanzata dal solo COGNOME e che soltanto COGNOME avesse proposto appello dolendosi della mancata sostituzione. Pertanto, il ricorso proposto da NOME COGNOME merita accoglimento. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di COGNOME, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. Poiché l’annullamento riguarda il
trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., deve dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità di COGNOME
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’istanza di cui all’art.20 bis cod. pen. e rinvia, per esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l’art.624 cod pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione dell responsabilità di COGNOME NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condann al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 29 ottobre 2024
Il Consiglie e estensore
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Il Presidente