Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45390 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il 20/08/1989 COGNOME COGNOME nato a BARI il 03/06/1977
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in eplgrafe deducendo: il COGNOME mancanza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie contestata, ritenendo che si sia erroneamente qualificato il garage come pertinenza dell’abitazione e, dunque, ritenuta la fattispecie di cui all’art. 624bis e non quella di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; il COGNOME violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. lamentando carenza di motivazione in relazione all’accordo intervenuto tra le parti e alla congruità della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I proposti ricorsi sono inammissibili.
2.1. Ed invero, quanto al motivo afferente all’errata qualificazione giuridica del reato in contestazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME lo stesso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte territoriale (cfr. pag. 6) ha correttamente qualificato il reato in contestazione con riferimento al reato di cui all’art. 624b1s nel solco della richiamata e consolidata giurisprudenza secondo cui integra il reato previsto dall’art.624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora (Sez.2, n.22937 del 29/05/2012 – Rv.253193-01).
Come ricorda la sentenza impugnata è stato anche affermato che integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa dì un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez.5, n.35764 del 27/03/2018, Rv.273597-01) o chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez.5, n. 1278 del 31/10/2018 dep. 11.01.2019, Rv.274389-01) ovvero la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi al/interno di un garage mediante la forzatura della porta d’ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti delia vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez.4, n.5789 n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278446 – 01). Ancora,di recente, è stato precisato che, in tema di
furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (così Sez. 4 n. 50105 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285470 – 01 in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale).
La Corte territoriale si è confrontato criticamente, confutandola, con la tesi difensiva che aveva fatto perno sul mancato funzionamento del cancello principale di accesso ai box, sul logico rilievo che ciò non implica la natura ‘pubblica’ del contesto – in quanto diversamente opinando si dovrebbe ritenere che ove un malfattore accedesse in un appartamento per essere la porta aperta, detto luogo acquisirebbe la natura di luogo pubblico – sia perché, nonostante ciò, i singoli box avevano comunque chiusure ‘proprie’. Infatti, la persona offesa precisò: “i malfattori una volta avuto libero accesso nell’area di manovra dell’intero garage, non so come, hanno alzato la serranda del mio box, senza danneggiare alcunché. Quest’ultima di apre con un telecomando o con chiavetta posta sul lato della stessa serranda”. Può ritenersi, quindi, che i malfattori disponessero di un dispositivo capace di disattivare l’apertura automatica per poter accedere al garage. Ad ogni buon conto, l’apertura del box da parte dei due odierni imputati non può essere messa in discussione, attese le immagini che li hanno rpresi mentre con la macchina scendevano la rampa che porta ai box de! civico INDIRIZZO di INDIRIZZO e, poi, quando uscendone – cercavano invano di sistemare la refurtiva nel cofano bagagli.
2.2. il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è del tutto inconferente rispetto alla sentenza impugnata, lamentando vizio di motivazione in relazione ad una sentenza di patteggiamento.
I motivi, pertanto, non sono scanditi da necessaria critica anaiisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati con riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024