Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21621 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il 21/09/1981
NOME nato a ROMA il 12/11/1983
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorsi con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, confermando la responsabilità solo per il reato di cui agli artt. 61 n.5, 110, 624 bis, 625 n.2 co pen. contestato al capo b), con condanna nella misura di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME che lamenta violazione di legge in riferimento alla mancata riqualificazione dell’art. 624-bis cod. pen. in furto o ricettazio non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). Infatti la Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto e ha fatto corretta applicazione de principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella nozione di “pertinenza privata dimora” devono essere riconosciuti anche i garage a servizio dell’abituazione principale (Cass. Pen., Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023), ritenendo quindi correttamente integrato il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis cod. pen., essendo l’auto sottratta custodita in ga (capo b). Inoltre, anche rispetto alla riqualificazione nel delitto di ricettazione, la Cort
motivazione congrua e non manifestamente illogica, chiarisce che la vicinanza temporale fra il tentato furto sub capo c) – per il quale la Corte territoriale è intervenuta assoluzione per dife
di prova quanto alla idoneità degli atti – in occasione del quale furono effettuate le video ripre degli imputati a bordo dell’auto oggetto del furto sub
b), e quello immediatamente precedente
sub capo b),
esclude che gli imputati abbiano ricevuto l’auto rubata da terzi, autori del furto
(cfr. fol. 4 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso per NOME COGNOME che lamenta vizio di motivazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del brigadiere NOME COGNOME non
deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merit
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso
(Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,
COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). La
Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, sostenendo come i due imputati fossero soggetti conosciuti alle forze dell’ordine ed erano state riconosciuti anche attraverso il confront con foto segnaletiche e con i filmati di sorveglianza, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici;
Considerando che i motivi di ricorso per NOME COGNOME – che lamentano violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione della fattispecie di cui all’art. 624 bis cod. pen. ricettazione o di furto semplice – valgono le argomentazioni spese per il primo motivo del coimputato, in quanto pienamente sovrapponibili;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigllere estensore
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Il Presidente