Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29413 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 02/10/1996
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 della Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni con le quali il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di furto in abitazione aggravato da violenza sulle cose commesso, in conformità alla prospettazione accusatoria, in
concorso con un altro soggetto, mediante una condotta consistente nel forzare la saracinesca di un box di pertinenza della privata dimora della persona offesa, impossessandosi di una bicicletta elettrica che vi era custodita.
Avverso tale provvedimento il Castellese ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. NOME COGNOME deducendo due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo motivo l’imputato lamenta erronea applicazione dell’art. 624bis cod. pen., assumendo che non potrebbe sussistere un vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio laddove manchi, come nella fattispecie in esame, il requisito oggettivo della contiguità tra i due beni.
A fondamento delle censure, espone, in particolare, che il furto è avvenuto in un box che si trova in un luogo diverso e in un’altra strada, distante alcune decine di metri, da quello dove è situata l’abitazione della persona offesa. Sarebbe stato quindi disatteso il principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale è necessaria una contiguità spaziale tra la pertinenza e il bene principale, non venendo peraltro in rilievo detta contiguità neppure sul piano funzionale, in quanto un box non può ritenersi a servizio di un’abitazione di un altro stabile.
Di qui evidenzia che il reato dovrebbe essere derubricato in “furto semplice”, con conseguente improcedibilità del reato per mancanza di querela, avendo la persona offesa presentato una mera denuncia contro ignoti.
2.2. Mediante il secondo motivo, il ricorrente censura la motivazione della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto di poter affermare la sua responsabilità penale per il fatto ascritto in forza dell’individuazione della polizia giudiziaria, nonostante in atti vi siano solo fotogrammi in bianco e nero sfocati rispetto alle riprese delle telecamere di videosorveglianza e la sua somiglianza con il fratello NOME COGNOME ammessa anche nel corso dell’istruttoria dal teste vice ispettore COGNOME che lo aveva riconosciuto come autore del furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1.Come noto, l’art. 624-bis cod. pen. riconduce al delitto di furto in abitazione anche quello commesso nelle pertinenze di un luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora.
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La nozione di pertinenza è, a propria volta, ritraibile dall’art. 817 cod. civ., il cui primo periodo, dispone che: «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa».
Il vincolo pertinenziale consiste, dunque, nella relazione di strumentalità e complementarità funzionale esistente tra due cose.
Ai fini della sussistenza di tale vincolo, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, è necessaria la presenza e del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto e del requisito oggettivo della contiguità, da intendersi, peraltro, anche come contiguità solo di servizio tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità a quello principale (ex ceteris, Sez. 1 civ., n. 11970 del 16/05/2018, Rv. 648459 – 01; Sez. 2, n. 4599 del 02/03/2006, Rv. 586422 – 01).
1.2. A propria volta, nel solco di tali generali principi, le Sezioni penali hanno declinato il concetto di pertinenza con riferimento a garage e box collegati ad un’abitazione del medesimo proprietario, affermando il principio per il quale integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora (ex ceteris, Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278446; Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, COGNOME, Rv. 253193).
2. Con peculiare riguardo alla questione che viene dedotta con il motivo di ricorso, ossia la possibilità di ritenere pertinenziale un box collocato in un edificio diverso da quello ove è situata l’ubicazione principale della medesima persona offesa, la recente Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285470, ha puntualizzato che, poiché, in tema di furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non essendo necessario di contro un rapporto di contiguità fisica tra i beni, ha natura pertinenziale un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale.
E, del resto, tale pronuncia si è posta in continuità con Sez. 5, n. 27326 del 15/07/2021, COGNOME, non massimata, che, pure richiamata a sostegno del motivo di ricorso, ha in realtà affermato che la nozione di pertinenza di luogo destinato a privata dimora, di cui all’art. 624-bis cod. pen., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio, tra bene principale e pertinenza.
2.1. Nella fattispecie in esame, le decisioni di merito hanno congruamente accertato la ricorrenza, pur in assenza di una contiguità spaziale, della necessaria
funzionalità della pertinenza al bene principale pretesa dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Infatti, come ha evidenziato già la sentenza di primo grado, il box si trova in uno stabile diverso da quello dove vive la persona offesa ma solo ad una trentina
di metri di distanza ed è posto al servizio dell’abitazione dello stesso COGNOME che ivi ripone i propri beni e mezzi.
3. Il secondo motivo è, del pari, non fondato.
Invero, alla stregua di quanto chiarito dalle conformi pronunce di merito con
– articolate argomentazioni ej il ricorrente si confronta solo in parte; a rilevare non è lo strumento probatorio attraverso il quale è stato
effettuato il riconoscimento bensì l’attendibilità della deposizione di colui il quale affermi di aver individuato certamente un soggetto quale autore del fatto di reato
(ex multis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271041; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 253910).
Nel caso considerato, è stata fatta corretta applicazione del richiamato principio in quanto il teste di polizia giudiziaria, della cui attendibilità no sussistono ragioni per dubitare, ha sottolineato che il ricorrente era ben visibile attraverso uno dei fotogrammi estratti dalle telecamere di videosorveglianza, ovvero il n. 15, a colori e con ottima risoluzione grafica, fotogramma nel quale, peraltro, il Castellese aveva lo sguardo rivolto verso la fotocamera. Lo stesso teste di polizia giudiziaria ha puntualizzato che, se è vero che l’imputato assomiglia al fratello NOME, ha tuttavia alcune caratteristiche fisiche differenti, che consentono di distinguerli facilmente.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/06/2025