Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 557 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 557 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 21/09/1983
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
A 1. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 6 maggio 2024, jpronthiniancto -surr -v i tor della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio la precedente sentenza di appello per difetto di notifica all’imputato, ha confermato la penale responsabilità COGNOME NOME per tentativo di furto in abitazione aggravato. Al COGNOME era sta contestato che, in concorso con il complice COGNOME separatamente giudicato, scavalcando la recinzione del condominio RAGIONE_SOCIALE sito in Messina, introducendosi nei box di pertinenza delle abitazioni di COGNOME NOME e NOME COGNOME, previa effrazione della serranda metallica, compiva atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni ivi contenuti, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato. Con il primo motivo lamenta ,ktikiò Otviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della ipo di reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. La Corte territoriale non aveva argomentato ordine al ritenuto vincolo pertinenziale tra le abitazioni della persone offese ed i gar ove si era indirizzata l’azione delittuosa, non esaminando le censure dedotte in sede di appello, attinenti alla ubicazione dei garage, siti in luogo lontano rispetto alle abitaz Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62 bis in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla entità della pena inflitta, fissa al di sopra dei limiti edittali senza specifiche e pertinenti argomentazioni.
Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che non possono essere presi in considerazione i richiami per relationem alla motivazione della sentenza di appello già emessa nei confronti dell’imputato e del suo complice COGNOME in quanto detta pronuncia, riguardi) alla posizione del COGNOME, è stata annullata senza rinvio da questa Corte di legittimit per omessa notifica del decreto di citazione in appello. Deve comunque rilevarsi che, seppur succintamente, la Corte messinese ha argomentato su tutti i punti devoluti con i motivi di appello. Va poi ricordato che la sentenza della Corte di Cassazione, che ha definito la posizione del coimputato, può essere comunque valutata, ai sensi dell’art. 238 bis cod. pen, non soltanto in relazione al fatto storico dell’interve condanna, ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l’autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all’imputazione sulla quale è chiamato pronunciarsi ( Sez. 2 -,n. 52589 del 06/07/2018, NOMECOGNOME Rv. 275517 – 01).
Ciò posto, il primo motivo, con il quale si contesta la configurabilità del furt abitazione attesa la lontananza dei garage dalla abitazione delle persone offese, è
infondato.
La sentenza impugnata ha ribadito la sussistenza dell’ipotesi delittuosa abitazione richiamando i principi di diritto contenuti nella sentenza di que legittimità che ha confermato la condanna nei confronti del complice dell ricorrente. Va inoltre aggiunto che, in tema di furto in abitazione, deve “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arre diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non neces un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 – n. 50105 del 05/12/20 Rv. 285470 – 01). Con la pronuncia citata, in un caso analogo a quello in es riconosciuta natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del med territorio comunale. Ciò che rileva, infatti, è la natura pertinenziale svolgimento dell’azione delittuosa, in quanto luogo destinato allo svolgimento strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitati proposito, si è chiarito che la nozione di “pertinenza di luogo destinat dimora”, di cui all’art. 624 bis, c.p., si riferisce a ogni bene idoneo a diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere d modo durevole al servizio o all’ornamento di esso, resa possibile da una co anche solo di servizio ( e non quindi strettamente in senso di vicinanza fisic principale e bene pertinenziale (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, Gemott 278446; Sez.5, n.27326 del 28/04/2021, COGNOME, n.m.).
Nel caso di specie la sentenza impugnata, sul presupposto che i garage si t nel condominio” RAGIONE_SOCIALE” di Messina (fatto del tutto pacifico emergente dai imputazione) ha correttamente richiamato la natura pertinenziale degli stess alla abitazioni della persone offese, mostrando di fare corretta applicazione esposti.
Anche i motivi di ricorso inerenti al trattamento sanzionatorio sono infon motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infa necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi fa sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente c riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tu disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/20 Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 200 Rv. 230691). Inoltre, va ricordato che la determinazione della misura della p minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del g merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuiti globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n.
20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita GLYPH infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintet della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). E va infine ribadito che se lagpena è irrogata in misura non superiore alla media editt non è necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949).
Tanto premesso la Corte di appello, con motivazione conforme ai principi, congrua e non illogica, seppur sintetica, ha ritenuto l’imputato immeritevole di un più favore trattamento sanzionatorio in considerazione delle allarmanti modalità del fatt compiuto con scasso e in orario notturno all’interno di un complesso abitativo, e precedenti penali da cui il predetto imputato risulta gravato. Come rilevato dai giu di merito, la pena è stata determinata in misura prossima ai minimi edittali e, perta non è richiesto un onere motivazionale più articolato rispetto al contenuto de considerazioni sopra esposte.
Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024
GLYPH