Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7401 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7401 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FELTRE il 17/08/1964
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilità
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME espone i motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento del medesimo
Ritenuto in fatto
1.NOME COGNOME tramite patrocinio abilitato, con atto del 26 giugno 2024, ha proposto ricors per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, che ha confermato la
pronuncia del Tribunale di Rovigo la quale, a sua volta, esclusa l’abitualità ai sensi dell’ar cod. pen. , lo aveva ritenuto responsabile e condannato alle pene di giustizia per il delitto agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Rovigo il 25 febbraio 2010, con recidiva reiterata e pluriaggravata ex art. 99 comma 4 cod. pen..
2.11 ricorso consta di tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente indispens norma dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dispo dell’art. 360 cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto legittima sufficiente, ai fini della declaratoria di colpevolezza, la deposizione testimoniale di un ope di polizia giudiziaria sull’apprensione e sugli esiti della comparazione di impronte pap rilevate sul luogo del furto e subito dopo di esso, in assenza di una relazione scritta esistente ma non acquisita agli atti del giudizio di primo grado, in quanto svolta a detrim delle garanzie difensive.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra il reato oggetto del processo ed altro giudicato con sentenza definitiva, una rapina, commessa sei mesi prima con uso di violenza.
2.3.11 terzo motivo si è doluto di violazione di legge e dell’assenza di motivazione in relaz alla mancata considerazione delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte d’appello, che ha ravvisato un errore materiale nella formulazione letterale della contestazio del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. e correttamente osservato come il primo giu avesse calcolato la pena nei limiti previsti dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.. Si trat furto realizzato in un esercizio commerciale, in orario di chiusura, escluso dall’ambi applicazione dell’art. 624 bis cod. pen.. Il reato, riqualificato nei termini indicati dunque estinto per prescrizione.
3. In data 3 dicembre 2024 il difensore dell’imputato ha inoltrato memoria difensiva, con c ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo di ricorso, puramente riproduttivo della ragione di gravame gi congruamente reietta dalla sentenza impugnata, è manifestamente infondato.
1.1. Invero, il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che l’attività individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari si traduce in operazi urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientranti nella disciplina dei rilievi
assicurazioni delle fonti di prova di cui all’art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e no quella relativa agli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 dello stesso codice, presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono rispetto del contraddittorio e delle correlate prerogative difensive (ex multis sez.5, n. 15623 del 09/02/2021, COGNOME, Rv. 280907, citata dalla decisione impugnata; sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, COGNOME, Rv. 268165; sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, COGNOME, Rv. 275196); e del resto, le garanzie di difesa sono generalmente applicabili solo quando, in base agli atti nota od accertata l’identità della persona sottoposta alle indagini. Al momento d rinvenimento e del prelievo delle impronte non era stato ancora acquisito elemento alcuno potenzialmente idoneo ad attribuire il reato all’imputato, identificato come l’autor medesimo solo in seguito alle attività, peraltro pacificamente ripetibili (sez. 2, n. 4575 08/09/2016, COGNOME, cit.; sez. 5, n.16959 del 09/02/2010, COGNOME, Rv. 246872), d comparazione.
E’ dunque evidente che i verbali relativi all’acquisizione delle tracce papillari e, per l’ef deposizione testimoniale degli operanti (cfr. sul punto sez. 5, n. 16959 del 2010, cit.) c hanno proceduto e che hanno svolto l’attività di raffronto tra i campioni, siano pienamen utilizzabili nel processo.
2.11 secondo motivo non sfugge ad analoghe critiche di aspecificità e manifesta infondatezza.
2.1. Premesso che l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudice dell’esecuzione (sez. 12936 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254006), mette conto rammentare che, sul tema dell’applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte s intervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, second quale il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione), deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori – quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità abitudini programmate di vita – del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro li essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli ind cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, d situazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di or contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in vi di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez. U n. 28659 de 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
2.2. D’altro canto, l’onere della allegazione dell’esistenza del “medesimo disegno criminoso in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in defin
sull’interessato, quando questi è l’istante che ha determinato l’apertura dell’incident esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reat continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficient mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli d in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazi degli illeciti; e ancora, Sez. 7, ord. n. 5305 del 16/12/2008, COGNOME, Rv. 242476; Sez. 5, 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356; Sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, COGNOME, Rv. 275451), e, nel caso in esame, tale onere non è stato assolto – se non con deduzioni generiche sulla vicinanza temporale dei due reati, peraltro insussistente stante la frattura di circa mesi, e sulla medesima tipologia degli stessi, che di per sé, come detto, dimostra solo indole crimine, non anche programmazione unitaria.
3. Il terzo motivo del ricorso per cassazione ha sollecitato la Corte ad affrontare – trattando tema rilevabile ex officio, ancorchè estraneo ai motivi di appello (art. 609 comma 2 cod. proc. pen.) – la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato all’imputato ed ha circosc devoluto alla questione di prescrizione del reato una volta operata detta derubricazione.
3.1.E’ ormai jus receptum che ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624 cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavor professionale (sez. U n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076).
La pronuncia, intervenuta specificamente sull’art. 624-bis cod. pen., ha chiarito che, al fin assegnare ad un luogo la qualifica di privata dimora o relative pertinenze, occorre verificare sussistenza dei seguenti, indefettibili elementi: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgiment manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professiona di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) du apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizza da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte terzi, senza il consenso del titolare» (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, cit motivazione).
Nella specie, il furto è consistito nella introduzione all’interno dei locali di un e commerciale, in orario di chiusura, luogo non destinato, alla luce delle emergenze storiche de doppio grado di giudizio, allo svolgimento di manifestazioni della vita privata.
3.2. Deriva che, in virtù dell’esercizio del potere officioso di qualificazione del fa compete al giudice di legittimità (art. 609 comma 2 cod. proc. pen.), il fatto deve ess ricondotto al paradigma del furto di cui all’art. 624 cod. pen., aggravato dalla violenza cose (effrazione della porta d’ingresso) di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., in relazione al q
è avverata la – peraltro non confutata dal ricorrente – regolare condizione di procedibilità d querela, come il collegio ha potuto verificare, in base agli atti disponibili (v. trascriz verbale di udienza del 17 novembre 2015, audizione della persona offesa NOME COGNOME che ha confermato di aver presentato querela; e contenuto del decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per l’udienza preliminare, che indica tra le fonti di prova la “querela ora dell’offeso), attraverso la consultazione del fascicolo processuale.
3.3.Va peraltro rilevato che tale riqualificazione è di fatto già avvenuta con le sentenze merito, perché quella di primo grado, come riconosciuto dalle argomentazioni del ricorso, aveva già calibrato il trattamento sanzionatorio tenendo conto della cornice edittale del fattispecie mono-aggravata di furto, ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.; e la sente di appello ha confermato la decisione di primo grado, implicitamente avallando l’inquadramento giuridico della condotta, operato in prime cure.
3.4. Il reato risulta consumato in data 25 febbraio 2010, con la contestazione della recidi specifica, reiterata ed infra-quinquennale, ritenuta in sentenza. Il termine ordinari prescrizione, di dieci anni in ragione dell’aumento previsto per la circostanza aggravante a effetto speciale della recidiva ai sensi dell’art. 99 quarto comma cod. pen., ritenuta in sente (art. 157 comma 2 cod. pen.), deve essere elevato a norma dell’art. 161 comma 2 cod. pen. sino al massimo di due terzi – e non di un quarto (sez.5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490; sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, COGNOME, Rv. 272015; conf., ex plurimis, sez. 6 n. 50089 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268214; sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 271802) – in considerazione dell’intervento degli atti interruttivi, ed dunque di anni 16, mesi 6 e giorni 20 e non risulta affatto spirato alla data della pronun della presente decisione.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorren pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 18/12/2024
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Il consig i re estensore
Il Presidente