Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE 0017PBB) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con cui il PG, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Udine in data 13 dicembre 2021, NOME COGNOME fu condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e di 140 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole – con l’attenuante di cui art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. ritenuta prevalente sull’aggravante dell’avere commesso il fatto su un bene esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede – del reato previsto dagli artt. 624, 625, primo comma, n. 7, cod. pen., perché, al fine di profitto, si era impossessato di un televisore Toshiba, sottraendolo da un’ecopiazzola; fatto accertato in Udine il 19 ottobre 2020.
Con sentenza in data 9 gennaio 2024, la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso COGNOME per mancanza di querela, essendo la fattispecie contestata non più procedibile d’ufficio a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Ciò in quanto il reato era stato contestato come commesso su un bene «esposto per necessità e per consuetudine alla pubblica fede» senza alcun richiamo, nemmeno in fatto, alla destinazione a pubblico servizio del bene e non potendosi ciò desumere dal luogo in cui televisore si trovava, ben potendo lo stesso essere destinato allo smaltimento.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte appello di Trieste, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la condotta di furto sarebbe stata contestata come commessa su un bene che si trovava all’interno di un’ecopiazzola; circostanza emersa pacificamente nel processo di primo grado, tanto che il Tribunale aveva fatto espresso riferimento alla natura di stabilimento pubblico dell’ecopiazzola e della sua destinazione a pubblico servizio. Pertanto, il difensore avrebbe avuto contezza di tutti gli elementi di fatto sulla base dei quali la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla diversa qualificazione dell’aggravante e a ritenere la perseguibilità d’ufficio del reato contestato. La stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo avrebbe puntualizzato che il riconoscimento in sentenza di una circostanza aggravante può prescindere dalla sua previa identificazione nell’atto di accusa, qualora risulti “implicitamente” dalla descrizione dei fatti ivi contenuta, purché l’imputato fosse a conoscenza- o avrebbe dovuto esserlo – delle conseguenze giuridiche derivanti da tale elemento (così Corte EDU, COGNOME
NOME–
Torres, 24 ottobre 1996, §§ 30 ss.). Dunque, la cd. contestazione in fatto deve ritenersi ammissibile quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o a oggetti determinati nelle lor caratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitutivi de fattispecie aggravatrice, rendendo possibile l’adeguato esercizio del diritto di difesa. Pertanto, anche nel caso del furto di beni depositati all’interno di ecopiazzola destinata alla raccolta e smaltimento di rifiuti, da ritenersi quale stabilimento pubblico destinato a pubblico servizio, potrebbe ritenersi consentita la contestazione in fatto, non venendo in rilievo una circostanza di tipo valutativo, posto che non vi sarebbe la necessità di una verifica di ordine giuridico sul concetto di «pubblico servizio», essendo la destinazione pubblica di una ecopiazzola di smaltimento e raccolta rifiuti circostanza fattuale pacifica e nota anche alla difesa.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la erronea dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela per il reato di furto aggravato per essere stata la condotta posta in essere su cose esistenti in stabilimento pubblico ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., avendo la sentenza impugnata fatto esplicito riferimento alla circostanza che la res furtiva fosse stoccata in una ecopiazzola ove veniva esercitata, seppure da privati, un’attività di pubblico interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello, a fronte della contestazione del furto come commesso su un bene «esposto per necessità e per consuetudine alla pubblica fede», ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela.
Il Procuratore generale ricorrente, invece, dopo avere premesso che il delitto è stato contestato come commesso in una «ecopiazzola comunale», ha dedotto che tale nozione, descrittiva di un’area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata a evitare lo smaltimento in discarica onde recuperare risorse e tutelare meglio l’ambiente, rimandi a un complesso di opere e/o attrezzature destinate allo svolgimento di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, così da integrare la nozione di «stabilimento pubblico» di cui all’art. 625 primo comma, n. 7, cod. pen. Ciò consentirebbe di ritenere che l’aggravante in parola sia stata contestata «in fatto», atteso che, secondo le Sezioni Unite “COGNOME” del 2019, ove la fattispecie sia riferita a mezzi od oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, la loro indicazione nell’imputazione è idonea a integrare la fattispecie aggravatrice nei suoi elementi costitutivi.
Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che l’espressione «ecopiazzola» viene comunemente utilizzata per descrivere un «centro di raccolta» dei rifiuti, secondo la definizione dell’art. 2, comma 20, d.lgs. n. 152 del 2006, la cui lettera mm) indica, con tale locuzione, una «area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento» (v. Sez. 3, n. 31403 del 11/05/2018, COGNOME, in motivazione).
Essa, dunque, richiama, indubitabilmente, la presenza di un sito nell’ambito del quale viene esplicato un pubblico servizio, quale quello della gestione dei rifiuti, esercitato da una amministrazione pubblica o da un soggetto privato titolare della relativa concessione. E ove tale sito presenti caratteri di stabilità, anche strutturale, non vi è dubbio che, rispetto ai luoghi e agli edifici destinati al stoccaggio e al trattamento dei rifiuti, possa configurarsi, tecnicamente, come uno stabilimento pubblico nell’accezione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (in termini v. Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, COGNOME, Rv. 260101 – 01).
3.1. Su tali premesse, ritiene il Collegio che il ricorso abbia correttamente ricondotto la ecopiazzola alla nozione di stabilimento pubblico contemplata dalla predetta fattispecie circostanziale.
Tuttavia, pare dubitabile che il capo di imputazione, nel richiamare l’ecopiazzola quale luogo da cui era stato prelevato il bene, abbia articolato una consentita contestazione in fatto dell’aggravante in questione, realmente priva di contenuto valutativo. Come affermato dalle Sezioni unite, infatti, non può ammettersi la contestazione «in fatto» quando la mera descrizione dell’elemento materiale della fattispecie aggravatrice non consente che sia portata ad effettiva conoscenza dell’imputato la componente valutativa, nella specie consistente nella qualificazione del sito come stabilimento pubblico alla stregua di un criterio formale, costituito dalle norme giuridiche di riferimento e non da meri elementi naturalistici (cfr. Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, COGNOME, in motivazione).
3.2. Ma soprattutto, e il rilievo riveste carattere assorbente, il ricorso non ha offerto alcuna indicazione in ordine alle caratteristiche, nel caso concreto, della res oggetto di impossessamento. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato come l’oggetto della condotta contestata potesse «essere anche eventualmente destinato allo smaltimento» e non, dunque, a quel processo di riciclo che consentirebbe di considerare l’oggetto in questione come bene economico suscettibile di una illecita condotta di impossessamento e non come una mera res derelicta, abbandonata dal proprietario in quanto ritenuta non più suscettibile di utilizzo da parte dell’avente diritto (si veda, sul punto, la citata Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014, COGNOME, relativa al caso, del tutto differente da quello qui
NOME–
esaminato, di furto di cavi rivestiti in rame, suscettibili di riutilizzo e ritenuti, com tali, di attuale valore economico).
Un profilo, quello testé evidenziato, che rende, pertanto, il ricorso insuperabilmente generico, oltre che aspecifico in relazione alla mancanza di un adeguato confronto critico con il passaggio motivazionale testé ricordato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in data 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente