Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27699 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27699 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7.9.2023 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 648 cod, pen., condannandolo alla pena di anni uno e mesi quatto di reclusione ed euro 400,00 dì multa – ha riqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 624 bis e 625 comma 1 n. 2 cod. pen., confermando per l’imputato la pena inflitta in primo grado. Ha assolto il coimputato NOME per non aver commesso il fatto.
Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando le proprie censure in quattro motivi
2.1. Con il primo motivo sì contesta vizio di motivazione atteso che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le doglianze poste nell’atto dì appello relativamente alla richiesta di assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530 comma 1 e 2 cod. proc. pen.
In particolare, la Corte territoriale, nel confermare la responsabilità de ricorrente non si è confrontata con le risultanze probatorie emerse dagli atti processuali e in sede dibattimentale, specie con riferimento al profilo dell’elemento soggettivo del reato ascritto. Invero, dalla ricostruzione processuale emerge chiaramente che il ricorrente era alla guida dello scooter di proprietà del fratello NOME NOME, come risultava dalla targa e dalla carta di circolazione che lo stesso, in but fede, esibiva alla polizia giudiziaria. evidenzia, dunque, che nel corso del dibattimento non sono emersi elementi tali da mostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza da parte dell’imputato della provenienza illecita di una parte dello scooter da lui condotto in quanto egli non possedeva alcuna competenza tecnica per poter rendersi conto che lo chassis di quello scooter fosse stato rubato e poi montato sullo scooter di proprietà del fratello NOME. Piuttosto, si ritiene che il Tribunal nella sua decisione, avrebbe dovuto tener conto dell’ipotesi di un temporaneo utilizzo dello scooter da parte del ricorrente ed escludere, in tal modo, la sua responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione all’art. 111 Cost., art 6 CEDU e art. 597 cod. proc. pen.
Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale, in assenza di appello proposto dal P.M., non avrebbe potuto procedere ad una qualificazione più grave
del fatto contestato, – ossia quello di ricettazione – violando il principio del giu processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU e superando la competenza del giudice di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione all’art. 111 Cost., art 6 CEDU e art. 521 cod. proc. pen.
Richiamando quanto affermato nel motivo precedente, si ribadisce come la Corte territoriale, nel riqualificare il fatto ai sensi degli artt. 624-bis comma 1 n. 2 cod. pen., abbia violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen., nonché gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, atteso che la riqualificazione del fatto contestato è avvenuta con la sentenza di appello, violando il diritto di difesa e al contraddittorio in ordine alla natura e qualificazione del fatto cui l’imputato è chiamato a rispondere.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 624-bis cod. pen.
In particolare, si evidenzia che la Corte territoriale avrebbe, al più, dovuto riqualificare la fattispecie contestata nel reato di furto aggravato, co conseguente dichiarazione di prescrizione del reato, e non in quella di cui all’art. 624-bis, non essendo stato il bene rubato in un luogo di privata dimora, atteso che l’ingresso dello spazio del condominio nel quale era parcheggiato lo scooter rubato insiste su una via pubblica ed è, pertanto, privo di qualsiasi carattere di riservatezza, stante la sua intrinseca funzione, tant’è che l’imputato avrebbe portato a compimento l’attività delittuosa contestata senza dover fare ingresso all’interno dello stabile.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazionì proposte sino al 30.6.2024 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo di ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita di essere rigettato.
1.Preliminarmente si osserva che le censure di cui al secondo e terzo motivo che contestano la violazione dell’ad. 6 Cedu, dell’art. 111 Cost. e degli artt. 521 e 597 cod, proc, pen. sono infondate.
Innanzitutto, deve ritenersi ammissibile la riqualificazione del reato di ricettazione in furto aggravato.
Ed invero, come ha già avuto modo di affermare Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep.19/02/2013, Rv. 254648 – 01, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, riqualifichi l’originaria imputazione di ricettazione in quella di furto in abitazione, aggravato ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., in quanto ai fini della sussistenza di detta violazione non è sufficiente qualsiasi modificazione dell’accusa originaria ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre, infatti, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dall legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv 248051; nello stesso senso: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv 205620).
E, a ben vedere, la situazione non muta allorquando la qualificazione consiste nel ravvisare una fattispecie di reato più grave di quella originariamente contestata.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto, più volte, modo di affermare che il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche senza disporre
una rinnovazione totale o parziale dell’istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito all nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (principio confermato da Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025 – 01, che ha affermato che il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell’impugnazione, senza per questo violare il divieto di “refornnatio in peius”, che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena.).
A sua volta, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 – 01 ha precisato che non è ravvisabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111 secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutament scaturiscono.
La violazione, dunque – secondo la impostazione tutt’altro che formalistica della Corte di Strasburgo – deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti.
Non ha mancato di evidenziare la pronuncia COGNOME che, poiché la lesione delle prerogative deve essere concreta, la difesa che assume di averla subita deve, pertanto, indicare specificamente in cosa sia consistita tale lesione.
1.1.Deve, quindi, concludersi, rapportandosi al caso di specie, che nella fattispecie in esame la Corte di appello si sia attenuta a tali parametri interpretativi nel qualificare il fatto originariamente contestato come ricettazion in furto in abitazione, lasciando invariata la pena inflitta in primo grado per meno grave reato di ricettazione.
Ed invero, la decisione della Corte di merito è stata adottata alla stregua di quelle che sono le emergenze processuali in atti, come riportate dagli stessi giudici di merito nelle pronunce di primo e secondo grado, dalle quali risulta innanzitutto il furto di uno scooter che si trovava parcheggiato nell’area condominiale di pertinenza di un’abitazione, poi rinvenuto, solo dopo poco più di
un giorno, nella disponibilità del ricorrente – che, fermato dagli operanti, er colto alla guida del ciclomotore rubato che recava, tra l’altro, la targa di quello di modello identico, di proprietà del fratello, munito della carta di circolazion intestata al fratello.
Nel caso di specie, dunque, a differenza di quanto assume il P.G. nella requisitoria scritta, non si può affermare che la sussistenza del reato del furto in abitazione rispetto alla contestazione originaria di quello di ricettazione risul accertato in sentenza “a sorpresa”, potendosi evincere dalle risultanze in atti la possibile evoluzione della qualificazione giuridica del fatto in furto in abitazion (tant’è che la stessa difensa con l’atto di appello aveva chiesto la riqualificazione del fatto in furto – semplice – stante il breve lasso temporale intercorso tra furto ed il rinvenimento del ciclomotore rubato).
D’altra parte, non potrebbe condurre a diversa valutazione il fatto che l’imputato non abbia inteso formulare doglianze in ordine alla fattispecie ravvisata dal giudice di secondo grado se non nei termini di cui sopra e per le ragioni di cui al quarto motivo di ricorso che afferiscono tuttavia alla sol configurabilità della privata dimora rispetto al luogo in cui si trovava il bene momento del furto (su cui si tornerà infra).
In assenza di specifiche deduzioni riguardo alla nuova fattispecie e, soprattutto, in mancanza di doglianze su concrete lesioni difensive, che pure avrebbe potuto essere fatte valere nella presente sede (non potendosi ritenere tale quella afferente il diverso termine massimo di prescrizione dal momento che quello più breve di anni dieci applicabile in caso di ricettazione non era comunque decorso al momento della pronuncia di appello, tenuto conto del periodo di sospensione come indicato nella pronuncia impugnata), deve ritenersi che la difesa ha, piuttosto, implicitamente, ammesso di non avere subito pregiudizio dalla intervenuta riqualificazione (che era stata, peraltro, dalla stessa sollecitata con l’atto di appello).
2. Ciò posto, passando all’esame del primo motivo, che impinge l’elemento soggettivo relativamente all’originaria imputazione, lamentando che la Corte di appello non avrebbe preliminarmente valutato il motivo di appello che si appuntava appunto su tale aspetto, è manifestamente infondato. La Corte dì merito giungendo alla diversa qualificazione del fatto non era onerata di riguardarlo con riferimento all’originaria imputazione ed in ogni caso essa ha dato conto delle ragioni per cui dovesse ritenersi pienamente coinvolto nel furto il ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
3.Quanto, infine, al quarto motivo, esso è, parimenti, manifestamente infondato.
Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il ciclomotore era parcheggiato nell’area condominiale, chiusa con recinzione metallica e con cancello, ossia nel parcheggio di pertinenza dell’abitazione della persona offesa. Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, la norma di cui all’art. 624bis cod. pen. – che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione i un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa – intende tutelare non solo la privata dimora in sé ma, come si evince testualmente dalla formulazione della medesima – in particolare dalla disgiuntiva ‘o’, anche i luoghi costituenti ‘pertinenza’ di essa (d’altronde, essa avesse inteso circoscrivere la tutela alla sola privata dimora sarebbe stata del tutto ultronea la previsione specifica relativa alla pertinenza, che ove avesse presentato i requisiti della privata dimora sarebbe rientrata già nel concetto appunto di privata dimora e non sarebbe quindi stata necessaria l’aggiunta ad essa relativa tenuto conto che si è in ambito penale e non civilistico).
La nozione di pertinenza, valevole ai fini dell’art. 624 bis c.p., non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto, essa si fonda sul rapporto dì strumentalità e complementarietà funzionale esistente rispetto al bene principale, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una “utilità” al bene principale (come appunto nella fattispecie dell’edificio condominiale, ove il cortile condominiale assolve a tale funzione essendo strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile in cui insiste); essa deve essere, piuttosto, accostata all nozione di appartenenza, di cui all’art. 614 cod. pen., sicchè elemento caratterizzante è, come detto, quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario (cfr. Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 11/01/2019, Rv. 274389 – 01, secondo cui integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora; Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080 – 01, secondo cui integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all’interno di condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini – nella fattispecie questa Corte non ha ritenuto ostativa alla configurazione del reato di cui all’art. 624- bis cod. pen. la circostanza che sull’area condominiale destinata a parcheggio, all’interno della quale era stato consumato il furto, insisteva una servitù pubblica di passaggio pedonale.).
Trattasi, in definitiva, di luogo – cortile condominiale – che, sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, si qualifica per esserne una ‘estensione’ che presenta i tratti fondamentali di essa, costituiti dalla non apertura al pubblico, dalla non accessibilità a terzi intrusi senza i consenso del titolare; il furto di un bene sito al suo interno ha in sè maggiore offensività rispetto al furto semplice – equiparata ex lege a quella del furto in privata dimora – perché si tratta di luogo in cui si svolgono pur sempre atti della vita privata, che, sebbene non costituenti atti di vita intima e familiare prop dell’abitazione, sono comunque una estrinsecazione della sfera privata, domestica (cfr. Sez. 4, Sentenza n.4215, cit.).
La ratio della norma è da rinvenirsi quindi nell’esigenza di rafforzamento della tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata purchè stretta correlazione con una privata dimora; attraverso tale estensione, cioè, si realizza in definitiva un rafforzamento della stessa privata dimora, che in tal modo è ulteriormente presidiata attraverso gli specifici ‘paletti’ posti a tute anche delle sue propaggini.
Sicché a maggior ragione a nulla potrebbe rilevare la circostanza, indicata in ricorso, che l’area insistesse sulla pubblica via.
Ne discende che nella fattispecie in esame non essendo in contestazione che l’immobile ove si trovava l’area condominiale fosse destinato a dimora, né che tale area fosse un bene di ‘pertinenza’, nel senso suindicato, del medesimo immobile – stante la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi, sia pure pro-quota, al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni – nessun dubbio sussiste, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra ribadite, in ordine alla assoggettabilità dell’area in questione al disposto normativo di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processualì. il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 24/5/2024.