Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29021 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PENNE il 15/11/1973
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di furto in abitazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, è del tutto aspecifico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett c) cod. proc. pen. in quanto non indica adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, le doglianze sono assolutamente reiterative rispetto a quelle formulate in appello, alle quali la Corte territoriale replica rappresentando come la prova della responsabilità scaturisca dalla circostanza che gli agenti di polizia municipale videro l’imputato fuoriuscire dal camper, all’interno del quale era stato perpetrato il furto, seguendolo senza soluzione di continuità e osservandolo con borse e oggetti vari fuggire a piedi lungo la costa (fol. 2 della sentenza impugnata); si tratta di una argomentazione priva di vizi logici con la quale non si confronta, neanche denunciando travisamento della prova, il ricorrente, il che rende non consentito il motivo;
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Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che il riconoscimento della circostanza aggravante presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615 – 01). Nella specie, in sintonia con il richiamato e consolidato principio è l’argomentare del giudice di merito, adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenz impugnata): la Corte di Appello ha chiarito che il valore del tablet, della borsa e del telefono cellulare non poteva ritenersi irrisorio, dovendo valutarsi anche il danno economico apportato, consumando il furto, danneggiando l’oblo e la zanzariera del camper, resi inservibili;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché questa Corte, quanto agli aumenti o alle diminuzioni di pena per le circostanze, ha espressamente sancito che tale operazione comnnisurativa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142 – 01). Quanto al concreto esercizio del dovere motivazionale del Giudice di merito sul punto, la giurisprudenza non esige un particolare sforzo argomentativo, tanto che, rispetto al quantum della diminuzione di pena per l’applicazione di una circostanza attenuante, si è reputata sufficiente una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, COGNOME, Rv. 271524 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME e altro, Rv. 271243 – 01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, COGNOME S e altri, Rv. 211583 – 01): con tali principi è in sintonia la sentenza impugnata che richiama i precedenti penali dell’imputato, la gravità della condotta di reato in sé, l’assenza di qualsivoglia resipiscenza;
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza di prime cure per omessa traduzione dell’imputato detenuto ex
art. 178 cod. proc. pen. in violazione del diritto di difesa, è aspecifico al pari del prim motivo aggiunto di appello, con il quale il ricorrente aveva lamentato il vizio di cui si discute, in quanto non viene specificata in quale udienza si sarebbe verificata la nullità. La declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudic d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari (cfr. Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in motivazione). Per altro la Suprema Corte ha chiarito come «non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente» (Sez. Un., n. 39061 del 16/07/2009 – dep. 08/10/2009, COGNOME, Rv. 244328); spetta infatti alla parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso p genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009 – dep. 10/06/2009, COGNOME, Rv. 243416). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche, posto che non indicano per quali udienze fosse stata impedita la traduzione dell’imputato;
Rilevato, infine, che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata derubricazione dello stesso nel delitto di furto semplice, lamentando che il camper (in cui si era introdotto) non fosse custodito e che non vi fosse prova sull’uso che veniva fatto del suddetto mezzo, è manifestamente infondato, atteso che «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione (Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 21/01/2019, Rv. 275486 – 01, nel caso di furto commesso di notte in un camper che stazionava in un’area di parcheggio, mentre la vittima dormiva)». Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, vi è prova che il mezzo fosse usato per la sua “tipica” destinazione di privata dimora (si veda l’ultima parte di pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
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