Furto in Camper: Quando si Configura il Reato di Furto in Abitazione?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24686/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande interesse pratico: la qualificazione giuridica del furto in camper. La decisione conferma un orientamento consolidato, stabilendo che un camper, se utilizzato come luogo per lo svolgimento di attività tipiche della vita privata, deve essere considerato a tutti gli effetti una ‘privata dimora’. Di conseguenza, il furto commesso al suo interno integra la più grave fattispecie di furto in abitazione prevista dall’art. 624-bis del codice penale.
I Fatti di Causa e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Roma a due soggetti per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro. Avverso tale sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse censure.
Il primo ricorrente lamentava una motivazione carente riguardo al diniego di una circostanza attenuante. Il secondo, invece, ha articolato un motivo più complesso, contestando sia aspetti procedurali sia di merito. In particolare, sosteneva che il camper non potesse essere qualificato come privata dimora e che la pena inflitta fosse eccessiva.
La Qualificazione del Furto in Camper come Reato Grave
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte riguarda la natura del camper. Il ricorrente aveva tentato di sostenere che il veicolo dovesse essere considerato un semplice mezzo di locomozione, escludendo così l’applicabilità della norma sul furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), che prevede pene più severe rispetto al furto semplice.
La Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il motivo inammissibile perché in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata. Gli Ermellini hanno ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, ciò che conta non è la natura dell’immobile o del manufatto, ma la sua destinazione d’uso. Un camper, nel momento in cui viene utilizzato per attività tipiche della vita privata – come dormire, mangiare o riposare – cessa di essere un mero veicolo e diventa a tutti gli effetti un luogo di privata dimora, meritevole della stessa tutela penale di un’abitazione tradizionale.
Inammissibilità degli Altri Motivi
La Corte ha dichiarato inammissibili anche le altre doglianze. Il ricorso del primo imputato è stato giudicato meramente riproduttivo di argomenti già correttamente esaminati e respinti nei gradi di merito.
Il ricorso del secondo imputato, oltre alla questione del camper, è stato ritenuto inammissibile anche per vizi formali, in quanto non rispettava i requisiti previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, che impone di indicare chiaramente i punti della decisione impugnata e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno. Anche la censura sull’eccessività della pena è stata giudicata infondata, poiché la sua determinazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che nel caso specifico aveva fornito una motivazione adeguata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri principali. In primo luogo, ha riaffermato l’importanza dei requisiti formali del ricorso per cassazione, la cui mancanza comporta l’inammissibilità dell’impugnazione senza scendere nel merito. In secondo luogo, ha consolidato l’interpretazione funzionale del concetto di ‘privata dimora’. La tutela penale rafforzata prevista dall’art. 624-bis c.p. non protegge la proprietà in sé, ma la sfera di intimità e riservatezza della persona. Pertanto, qualsiasi luogo in cui questa sfera si esplica, che sia una casa, una tenda o un camper, merita la medesima protezione. La Corte ha ritenuto che l’argomento sull’eccessività della pena fosse manifestamente infondato, in quanto la graduazione della sanzione è una scelta discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è stata adeguatamente giustificata.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante conferma di un principio giuridico fondamentale: la nozione di ‘privata dimora’ ha un carattere funzionale e non strutturale. Chi commette un furto in camper adibito a dimora, anche temporanea, non risponde di furto semplice, ma della più grave fattispecie di furto in abitazione. Questa decisione offre maggiore tutela a chi utilizza camper e roulotte per la propria vita privata, equiparando di fatto la sicurezza di questi spazi a quella delle abitazioni tradizionali e fungendo da deterrente contro questo tipo di reati.
Un furto in un camper è sempre considerato furto in abitazione?
No, lo è solo quando il camper viene concretamente utilizzato per lo svolgimento di attività tipiche della vita privata (come dormire o mangiare) e non come semplice mezzo di trasporto. La destinazione d’uso effettiva è il fattore decisivo.
Perché i ricorsi degli imputati sono stati dichiarati inammissibili?
Per diverse ragioni. Un ricorso era una mera ripetizione di argomentazioni già respinte. L’altro presentava vizi formali, non indicando specificamente i motivi dell’impugnazione, e le sue argomentazioni di merito erano in contrasto con la giurisprudenza consolidata o manifestamente infondate.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice di merito?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice è assente, contraddittoria o manifestamente illogica. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se giustificata adeguatamente, non è sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24686 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 – bis, 625 n.2, 5, 7, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME, che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 1);
Ritenuto che il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME, è inammissibile, in quanto non sono stati indicati, come richiesto a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., comma 1 lett. a), d), i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione e i motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
Ritenuto che il motivo unico di ricorso, che deduce la violazione dell’art. 606, lett b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187, 125, 192, 533, 546, comma 1, let. e) cod. proc. pen., 133 cod. pen., è inammissibile in quanto nella prima parte (ove deduce l’omessa verifica della funzione abitativa del camper) fornisce un’interpretazione in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018 Rv. 275486 – 01) ed inoltre nella seconda parte (ove deduce l’eccessività del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024