Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 667 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 667 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Santa Margherita Ligure il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen.; letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO del foro di Genova che ha insistito nei motivi di ricorso e, in subordine, aderito alle conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale con cui NOME COGNOME era stato condannato in relazione al furto di due paia di occhiali e altri oggetti che si trovavano all’interno di due autovetture parcheggiate sulla pubblica via, delle quali il ricorrente si era impossessato, dopo averle forzate.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di NOME affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 625 n.7 cod. pen. Assume la difesa, richiamando giurisprudenza sul punto, che l’aggravante della esposizione alla pubblica fede non è integrata quando risulti provato che l’obiettivo del f urto è costituito da cose di non immediata e agevole asportazione contenute all’interno di un’auto parcheggiata sulla pubblica via e non, piuttosto, l’autovettura stessa o beni costituenti parte integrante del veicolo. Il richiamo giurisprudenziale operato dalla Corte territoriale (n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903 -01) non coglie nel segno poiché attiene alla asportazione di cose poste su u n’autovettura lasciata aperta dal proprietario che si era allontanato solo per pochi minuti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. La Corte , in maniera contraddittoria, ha evocato la facilità di accesso all’abitacolo asserendo che la chiusura della portiera non costituiva un significativo ostacolo, senza considerare che le portiere dell ‘autoveicolo erano ‘serrate elettricamente e necessitavano di forzatura per essere aperte ‘ .
2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per la erronea applicazione della recidiva ai sensi dell’art. 99, co.4, cod. pen. Era stato contestato con l’atto di appello che l’imputato annoverava due precedenti, uno risalente al 2015 e l’altro al 2020. Era, inoltre, riportata una sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello Sez. minori del 2014 che confermava la condanna per il reato di danneggiamento del 2011. L’errore sarebbe costituito dalla circostanza che già la sentenza di patteggiamento del 2015 applicava, in modo anomalo, la recidiva aggravata ai sensi dell’art. 99, co. 2, cod. pen. La censura mossa è stata disattesa dalla Corte di appello che si è limitata a confermare la recidiva sul presupposto della iscrizione nel casellario di tre pronunce di condanna e la mancata proposizione di incidente di esecuzione per far valere i rilievi critici sottoposti dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere respinto.
Il giudice di appello, alla luce delle emergenze processuali rappresentate dagli atti di indagine acquisiti per effetto della scelta del rito abbreviato, con motivazione non manifestamente illogica e conforme ai principi di diritto sanciti da questa Corte di legittimità, ha respinto il motivo afferente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 627, n. 7, cod. pen. E’ stato affermato, invero,
che il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura, posta sulla pubblica via, risulta aggravato dalla esposizione alla pubblica fede non solo quando si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita. Sul punto è stato affermato che «Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo» (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903 -01; Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022, Rv. 283431 01 che in motivazione ha rilevato che «nell’assolvere le incombenze della quotidianità, non può certo pretendersi che il titolare del veicolo… porti con sé ogni oggetto di non particolare valore contenuto nel medesimo, che ha dunque la necessità di lasciare al suo interno»).
Questa Corte di legittimità ha inteso ampliare il concetto di cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede comprendendovi gli oggetti ingombranti o pesanti che la persona offesa abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica strada per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità oppure per semplice comodità (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119-01).
Nel solco dei principi sanciti da questa Corte, con motivazione che non merita le censure mosse dal ricorrente, le sentenze conformi hanno ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, per avere l’imputato approfittato della circostanza che le autovetture depredate si trovassero parcheggiate sulla pubblica via, a nulla rilevando che l’azione furtiva fosse rivolta non alle autovetture medesime ma agli oggetti presenti al loro interno.
A detta conclusione il giudice di appello è pervenuto aderendo all’orientamento in favore dell’ applicazione della circostanza aggravante in parola, alla luce della «facilità di accesso all’abitacolo rispetto al quale non rappresenta significativo ostacolo la chiusura della portiera», argomento questo che va letto in uno a quanto argomentato dal primo giudice secondo cui «la presenza di beni all’interno delle automobili parcheggiate sulla pubblica via espone gli stessi (contenuti) alla pubblica fede, al pari della vettura (contenente); la facilità di accesso all’abitacolo spiega la ragione dell’estensione della tutela e dell’aggravamento della pena in caso di perpetrazione del furto». Detta facilità di accesso è stata ritenuta per il fatto stesso che l’autovettura si trovasse parcheggiata sulla pubblica via o in luogo accessibile al pubblico, piuttosto che all’interno di un garage (in proposito Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Rv. 288626 -01 secondo cui «il delitto di furto di cui all’art. 624 bis cod. pen. può essere
aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7 dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. Fattispecie relativa al furto di un’autovettura lasciata all’interno di un cortile, liberamente accessibile, di una abitazione)».
E’ stato ancora più recentemente affermato che (Sez. 5, n. 2364 del 16/10/2024, dep. 2025, Rv. 287411 -01) che, a fronte della sottrazione di un bene che il proprietario ha lasciato incustodito e affidato alla pubblica fede, l’ordinamento reagisce con un aggravamento di pena proprio in quanto esige il rispetto incondizionato del diritto di proprietà e tale esigenza di tutela esiste a prescindere dalle cautele adottate dal proprietario. La pronuncia sopra richiamata, in motivazione, ha affermato che detta conclusione rimane insensibile alle suggestioni provenienti da giurisprudenza di segno contrario «insensibilità legata, da una parte alla differente base fenomenica, giacché, in questi ultimi casi, si tratta di beni la cui amozione da parte del proprietario è concretamente possibile e, quindi, la loro collocazione nel veicolo non è necessitata come invece accade per il veicolo nella sua interezza; e, dall’altra, alla constatazione che, anche rispetto a detti beni, la più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato il requisito della “necessità” come inesigibilità dell’amozione, ad ogni sosta, dei beni trasportati nell’autovettura, oltre che il requisito della “consuetudine” (tra le altre, Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903 – 01; Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119; Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Rv. 263891 .01)».
Alla luce di quanto detto le sentenze conformi non presentano alcuna aporia né la contraddittorietà dedotta sulla scorta dell’argomento che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, la portiera non sarebbe stata semplicemente ‘chiusa’ ma ‘serrata elettricamente e necessitava di forzatura per essere aperta’, questione che attiene alla circostanza aggravante della violenza sulle cose e non anche, per le ragioni sopra esposte, alla esposizione alla pubblica fede.
I primi due motivi sono, dunque, infondati.
Manifestamente infondato è il terzo motivo afferente alla recidiva con cui si deduce che i giudici di appello avrebbero errato nel confermare la sentenza di primo grado in ordine all’aumento di pena apportato, ritenendo operativo il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen.
Il motivo è aspecifico e svincolato dal contenuto decisorio della sentenza di primo grado che, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in termini di prevalenza sulla contestata recidiva, ha ritenuto operativo il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen e apportato un aumento di tre mesi rispetto alla pena base di mesi sei di reclusione, in conformità
ai principi ripetutamente espressi da questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv.267044 secondo cui il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute aggravanti).
In proposito è, altresì, opportuno rammentare che il Supremo organo della nomofilachia ha stabilito che ai fini della applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, COGNOME , Rv. 284878-01).
Nel caso in esame i giudici di merito con motivazione congrua e rispettosa dei principi stabiliti in subiecta materia hanno apportato l’aumento della pena in misura di poco superiore al limite minimo di un terzo, fissato dall’art. 81, comma 4, cod. pen. tenendo conto delle tre condanne definitive riportate dall’imputato in epoca antecedente alla commissione del fatto per cui è processo. A quanto detto la difesa si limita ad opporre una inammissibile richiesta di rivisitare nel merito le determinazioni già coperte dal giudicato al fine di vagliare la correttezza de ll’avvenuto riconoscimento della recidiva nel corpo delle pregresse sentenze pronunciate nei confronti del ricorrente.
Si tratta di una proposta interpretativa che confligge in maniera evidente con il principio della intangibilità del giudicato al quale consegue in questa sede l’impossibilità di esaminare criticamente eventuali errori valutativi che non siano stati fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 30 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME