Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte dì appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale dì Trento che aveva riconosciuto COGNOME NOME NOME COGNOME NOME colpevoli del reato di furto in concorso di vari beni (valigia, un borsello, contenenti un net book e un tablet), nonché dì una cospicua somma dì denaro posti all’interno di un’autovettura, previa effrazione del finestrino, parcheggiata in prossimità di area ove era in corso un evento ricreativo a seguito di manifestazione sportiva e li aveva condannati alla pena di giustizia.
COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, propone un unico motivo di ricorso con il quale contesta la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art.625 n.7 cod.pen., assumendo che non si era in presenza di beni esposti per necessità, ovvero per consuetudine alla pubblica fede, non trattandosi di dotazioni dell’autoveicolo ma di singoli beni in esso contenuti.
2.1 La difesa del COGNOME si affida a tre motivi di ricorso di cui uno del medesimo tenore di quello sopra delineato.
Con una ulteriore articolazione lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla valutazione della prova della responsabilità dell’imputato, quale concorrente nel reato, rappresentando la equivocità e il travisamento degli elementi indiziari riconosciuti dai giudici di merito, che, in relazione alla posizione de COGNOME si limitavano alla presenza dello stesso alla manifestazione e alla colleganza con il Braidich, laddove da nessun elemento circostanziale era risultata la sua partecipazione all’azione predatoría. Con una ultima articolazione lamenta difetto motivazionale in relazione al rigetto della applicazione della pena sostitutiva alla pena detentiva ai sensi degli art.53 ss L.689/81 rimodulati dalla Riforma Cartabia.
I motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
La Corte ha ritenuto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, l’esistenza di un patrimonio indiziario di assoluto rilievo per riconoscere III concorso nel furto pluriaggravato in capo al COGNOME, valorizzando le dichiarazioni del test COGNOME con riferimento alla presenza dei due indagati alla manifestazione ricreativa e inoltre sulla base delle immagini tratte da telecamere di sorveglianza da cui risultava evidenziata non solo la presenza del COGNOME all’evento, ma anche il contributo da questi fornito all’atto predatorio attraverso le indicazioni date ai complici e alla circostanza che, immediatamente dopo l’azione furtiva gli indagati avevano lasciato insieme il luogo ove era stato perpetrato il furto dopo essersi riuniti
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presso il veicolo parcheggiato accanto a quello depredato (test COGNOME). Gli ulteriori elementi indiziari valorizzati dal giudice distrettuale sono utili alla identificazione d COGNOME nel soggetto ritratto dalle immagini della telecamera con indosso l’abbigliamento poi rinvenuto presso la sua abitazione a seguito di perquisizione domiciliare.
Priva di confronto con la motivazione impugnata sono i ricorsi di entrambi gli indagati nella parte in cui invocano la esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.625 n.7 cod.pen., la quale è stata al contrario riconosciuta con motivazione priva di vizi logici e del tutto coerente con la giurisprudenza richiamata, trattandosi di beni (valigia e borsello) lasciati per comodità e ingombro all’interno del veicolo esposto alla pubblica fede.
Il giudice distrettuale, esercitando il potere discrezionale riconosciuto dall’art.58 L.589/81 ha negato al COGNOME la sostituzione della pena detentiva con motivazione che non si presta al sindacato di legittimità in quanto espressione di valutazioni coerenti con la personalità del prevenuto e alla funzione rieducativa della pena sostitutiva, tenuto conto dei precedenti penali e del MAP in corso di esecuzione.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno n 2024
Il Consigliere estensore