Furto in auto: Quando gli oggetti lasciati in macchina sono considerati esposti alla pubblica fede?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sul tema del furto in auto e, in particolare, sull’applicazione della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna per furto aggravato e fornendo una lezione chiara su principi consolidati sia di diritto sostanziale che processuale.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Furto Aggravato
Il caso trae origine da una condanna per i delitti di furto, aggravato ai sensi degli articoli 625, n. 7 (cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede) e 61, n. 2 (reato commesso per eseguirne un altro) del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione articolandolo su tre distinti motivi. In primo luogo, contestava la ricostruzione dei fatti, riproponendo una versione alternativa già disattesa nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, lamentava l’errata applicazione dell’aggravante della pubblica fede, sostenendo che gli oggetti sottratti dall’auto non potessero considerarsi tali. Infine, deduceva l’insussistenza dell’aggravante del nesso teleologico, legata al furto delle chiavi di casa finalizzato a commettere un successivo furto in abitazione.
L’Analisi della Cassazione e la questione del Furto in auto
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi di ricorso, dichiarandolo nel suo complesso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla correttezza giuridica delle decisioni dei giudici di merito e sulla validità processuale delle censure mosse dal ricorrente.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Corte ha ricordato che il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, non potendosi limitare a riproporre le stesse difese senza un confronto diretto con le motivazioni del giudice di secondo grado.
Il Secondo Motivo: L’Aggravante della Pubblica Fede nel Furto in auto
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte ha ritenuto il motivo ‘manifestamente infondato’, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Secondo la Cassazione, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 c.p., devono intendersi esposte ‘per necessità e consuetudine’ alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, pur non costituendo la normale dotazione del veicolo. Lasciare degli oggetti in auto, anche se per breve tempo, significa affidarli alla fiducia collettiva, integrando così pienamente i presupposti dell’aggravante.
Il Terzo Motivo: Il Nesso Teleologico
Anche il terzo motivo è stato considerato inammissibile per genericità. I giudici hanno sottolineato l’evidente finalità insita nella sottrazione delle chiavi di casa dal veicolo della persona offesa: quella di commettere un furto nell’abitazione. Tale finalità costituisce l’essenza stessa dell’aggravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2 c.p.), e il ricorrente non ha fornito argomenti specifici per escluderla.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri principali. Il primo, di natura processuale, riafferma il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. I ricorsi devono essere specifici, pertinenti e criticare in modo puntuale i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata, non semplicemente riproporre tesi difensive già esaminate. Il secondo pilastro, di natura sostanziale, consolida l’interpretazione estensiva dell’aggravante della pubblica fede. La Corte ritiene che la realtà sociale e le abitudini comuni (come lasciare temporaneamente beni in auto) impongano una tutela rafforzata, riconoscendo che tali beni sono affidati all’onestà pubblica e, pertanto, la loro sottrazione merita una sanzione più severa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, serve da monito per chi intende ricorrere in Cassazione: i motivi devono essere tecnicamente ineccepibili e non meramente ripetitivi. In secondo luogo, ribadisce un principio di tutela per le vittime di furto in auto: qualsiasi oggetto lasciato all’interno di un veicolo parcheggiato in un luogo pubblico è protetto dall’aggravante della pubblica fede. Questa interpretazione garantisce una risposta sanzionatoria più forte contro un reato predatorio molto diffuso, riconoscendo la vulnerabilità dei beni lasciati incustoditi per necessità o consuetudine.
Gli oggetti lasciati all’interno di un’auto parcheggiata in strada sono considerati esposti alla ‘pubblica fede’?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento secondo cui le cose che la vittima lascia temporaneamente in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via devono intendersi esposte ‘per necessità e consuetudine’ alla pubblica fede, anche se non fanno parte della normale dotazione del veicolo. Questo fa scattare l’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7 del codice penale.
È possibile basare un ricorso in Cassazione sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti in appello?
No, la Corte ha dichiarato inammissibile un motivo di ricorso che si limitava a reiterare argomentazioni già dedotte e puntualmente disattese dalla corte di merito. Un ricorso per essere ammissibile deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non può essere una mera ripetizione.
Rubare le chiavi di casa da un’auto per poi commettere un furto nell’abitazione costituisce un’aggravante specifica?
Sì, secondo la Corte, la sottrazione delle chiavi di casa dal veicolo di una persona con l’evidente finalità di commettere un furto nella sua abitazione integra la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall’art. 61, n. 2 del codice penale. Il primo reato è chiaramente finalizzato a commettere il secondo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31439 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto – ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, n. 7 e 61 n. 2 e 624 bis cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di leg e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della versione alternativa, fornita dall’imputato nella denuncia di furto del proprio marsupio – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione d legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. cod. pen. – è manifestamente infondato poiché la Corte di Appello ha correttamente fatto leva su un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “ai fini de configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devon intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo” (Sez. 5 , n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903; Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 277119);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente deduce violazione di legge relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen.è indeducibile perché del tutto generico circa le ragioni per cui sarebbe da escludere l’evidente finalità, insita nella sottrazione delle chiavi di casa dal veicolo della persona offes commettere il furto in abitazione, il che costituisce l’in se della circostanza aggravante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.