Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d appello di Messina che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado co la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto ag dall’aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede;
considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia motivazione in ordine al travisamento della prova, alla mancata esclusio dell’aggravante contestata, alla mancata concessione della circosta attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., e, infine, alla mancata dichiarazione punibilità per particolare tenuità del fatto, sono inammissibili in quanto fond doglianze del tutto scevre dal confronto con la lineare, puntuale e l decisione impugnata, doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazio delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5);
considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il rico denuncia vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordi alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, co primo, n. 7, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, secondo quan sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità che qui si condivide, «a dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi espos necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesa che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiat sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggett documenti ivi custoditi per necessità o comodità» (Sez. 5, n. 38900 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119-01), ed ancora «ai fini della configurabil dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., de intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anch cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettu parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazio del veicolo» (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903-01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende
3
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente