Furto in androne condominiale: quando è furto in abitazione?
Il furto in androne condominiale rappresenta una casistica frequente che solleva importanti questioni sulla corretta qualificazione giuridica del reato. È un semplice furto o rientra nella più grave fattispecie di furto in abitazione? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’ulteriore conferma a un principio ormai consolidato, stabilendo che sottrarre un bene, come una bicicletta, dall’androne di un palazzo costituisce reato di furto in abitazione ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale.
I fatti del caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato sia in primo grado sia in appello per il delitto di furto in abitazione. L’imputato aveva sottratto una bicicletta situata nell’androne di un edificio residenziale. Ritenendo errata la qualificazione giuridica del fatto, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione sulla sua responsabilità e, soprattutto, l’errata applicazione della legge penale. A suo avviso, l’androne condominiale non poteva essere considerato ‘privata dimora’ o pertinenza della stessa, e quindi il reato avrebbe dovuto essere derubricato a furto semplice.
La qualificazione del furto in androne condominiale
La difesa del ricorrente si è concentrata sulla natura dell’androne condominiale. Sosteneva che, essendo un’area comune di passaggio, non potesse godere della stessa tutela giuridica di un’abitazione privata. Di conseguenza, il furto commesso in tale luogo non avrebbe dovuto integrare la fattispecie aggravata prevista dall’art. 624-bis c.p., ma quella meno grave del furto semplice.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha giudicato il motivo relativo alla responsabilità come generico e volto a una non consentita rivalutazione dei fatti, confermando che le prove raccolte nei gradi di merito erano univoche e sufficienti. Sul punto cruciale della qualificazione giuridica, la Corte ha ribadito con fermezza il proprio orientamento consolidato.
Le motivazioni
I giudici hanno spiegato che l’androne di un edificio destinato ad abitazioni costituisce a tutti gli effetti una pertinenza di privata dimora. Il concetto di ‘privata dimora’ è ampio e non si limita all’appartamento in cui si vive, ma si estende a tutti quegli spazi, come cantine, garage e, appunto, androni, dove si svolgono atti della vita privata o che sono funzionalmente collegati all’abitazione. L’androne, infatti, rappresenta il primo spazio che tutela la sfera privata degli abitanti dell’edificio dal mondo esterno, ed è un’area strumentale al godimento delle singole unità abitative. Pertanto, introdursi in tale spazio per commettere un furto viola la privacy e la sicurezza domestica protette dalla norma sul furto in abitazione. La Corte ha richiamato una sua precedente sentenza (n. 1278 del 2018) che aveva già chiarito questo principio in un caso analogo.
Le conclusioni
La decisione conferma che la tutela penale della proprietà e della privacy all’interno degli spazi condominiali è molto forte. Chi commette un furto nell’androne, nel cortile, nelle cantine o in altre aree pertinenziali di un condominio non risponderà di furto semplice, ma del più grave reato di furto in abitazione, con conseguenze sanzionatorie significativamente più pesanti. Questa ordinanza serve come monito e chiarisce, ancora una volta, i confini del concetto di privata dimora, estendendoli a tutte le aree che ne costituiscono un’immediata pertinenza, rafforzando così la sicurezza degli spazi condominiali.
Perché il furto in un androne di condominio è considerato furto in abitazione?
La Corte di Cassazione stabilisce che l’androne di un edificio ad uso abitativo è considerato una ‘pertinenza di privata dimora’. Pertanto, chi si impossessa di un bene in tale luogo commette il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), in quanto viola uno spazio funzionalmente legato alla vita privata degli inquilini.
Cosa si intende per ‘pertinenza di privata dimora’ secondo la giurisprudenza?
Per pertinenza di privata dimora si intende qualsiasi luogo, anche se non adibito ad abitazione, che sia strumentale e accessorio al godimento della dimora stessa. Esempi includono l’androne, le scale, le cantine e i garage, poiché sono spazi in cui si svolgono attività legate alla vita privata o che ne costituiscono un’estensione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per dimostrare la propria innocenza?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o le prove del processo. Può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare una rivalutazione dei fatti in Cassazione porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11821 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11821 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 28/05/1986
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il delitto di furto in abitazione;
ritenuto che il primo motivo – con il quale il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato – oltre a essere del tutto generico e rivolto a un’inammissibile rivalutazione dei fatti, sia manifestamente infondato poiché asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, nel quale la Corte territoriale ha evidenziato l’assenza di qualunque dubbio in punto di responsabilità stante la pluralità di indizi univocamente confluenti verso tale direzione (si veda, in particolare, pag. 2 del provvedimento impugnato);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge circa la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di fur semplice sul rilievo che l’androne del condominio costituisca pertinenza di privata dimora – sia manifestamente infondato, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, Sini, Rv. 274389 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.