Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40520 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.; fatto commesso in Palermo 1’11 marzo 2015;
che il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede, essendo è affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a que Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi d prove stesse che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti in particolare, quanto argomentato a pag. 5 della sentenza impugnata, in ordine alla circostanza che le telecamere istallate nel condominio in cui il furto era stato commesso avevano ripreso due donne sconosciute che si erano introdotte nell’androne condominiale e ne erano uscite 45 minuti dopo: intervallo di tempo stimato pienamente sufficiente per penetrare nell’abitazione della vittima ed ivi perpetrare furto);
– che il secondo motivo, che muove censure in punto di utilizzabilità dei risultati della comparazione delle impronte palmari e digitali rilevate nel luogo di consumazione del reato, il relativo prelievo essen accertamento irripetibile effettuato in assenza di garanzie difensive e di adeguata documentazione, è manifestamento infondato, posto che l’attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra disciplina di cui all’art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di ca valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanz difensive (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Rv. 268165); nondimeno, il rilievo è anche generico perché la Corte territoriale ha dato atto di come la relazione NOME avesse compiutamente documentato ed illustrato il luogo in cui le impronte erano state rilevate e di come le dette risultanze fossero ri sostanzialmente incontestate (cfr. pag. 4, penultimo capoverso della sentenza impugnata);
che il terzo motivo, che eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso il principio di dirit secondo cui <<In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procediment la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.» (Sez. U , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432), come nel caso che occupa, in cui il delitto commesso in data 11/03/2015, tenuto conto dei 64 giorni di sospensione per l'emergenza pandemica da Covid-19, si è estinto per prescrizione nonl'11/09/2022, come addotto dalla ricorrente, ma il 14/11/2022, data posteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado emessa all'udienza del 19/10/2022;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.