Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6605 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6605 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di primo, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione;
considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce la violazione dell’art. 546, co 3, cod. proc. pen.- è manifestamente infondato, in quanto:
– con riferimento alla sentenza di appello, «la sottoscrizione della sentenza richie sensi dell’art. 546, comma primo, lett. g), cod. proc. pen., l’apposizione della firma del estensore – e qualora si tratti di giudice collegiale, anche del presidente – in calce all’ulti della sentenza; la mancanza della sigla del giudice su ogni foglio della sentenza non determi pertanto, alcuna nullità, configurando, al più, una mera irregolarità» (cfr. Sez. 5, n. 21 18/12/2003 – dep. 2004, Mazzaferro, Rv. 229181 – 01; Sez. 1, n. 33029 del 13/07/2012, Zampetti Rv. 253432 – 01; Sez. 2, n. 27825 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 276726 – 01); non discende alcuna nullità dalla correzione vergata a mano del numero del registro sentenza («n. 1407/2025», ove corretta la sola cifra «5»), non essendovi neppure contestazione sulla data di emissione de sentenza e su quella del suo deposito in cancelleria, né dalla mancata numerazione delle pagin dell’epigrafe e dalla presenza in essa di uno spazio banco non barrato che segue le conclusioni de parti (non avendo la difesa neppure dedotto che quanto indicato nell’epigrafe non inerisca al prese giudizio né prospettato l’erroneità di tali dati);
quanto alla sentenza di primo grado, l’erronea indicazione del numero di registro d sentenza (n. 444/2013 in vece di 444/2023) integra un mero errore materiale che risulta già corre dal Tribunale con provvedimento del 3 novembre 2023;
considerato che il secondo motivo – che lamenta la violazione degli artt. 624-bis e 625 2 e 4 cod. pen. – non contiene censure di legittimità ma prospetta un’alternativa ricostru dell’occorso, indicando elementi di fatto (peraltro tramite enunciati assertivi) e ne offre ritenuta preferibile senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06 Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il terzo motivo – che denuncia il vizio di motivazione e la violazione legge penale sostanziale e processuale, in riferimento alla mancata concessione dei benefici richi – si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 25 01) e al generico rimando ai motivi di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019 Rv. 275853 – 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte d giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della nec specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di con l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si solle sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ra
diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04 – dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am Così deciso il 28/01/2026. de.