Furto in Abitazione: Anche lo Spogliatoio della Palestra è Tutelato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un interessante caso di furto in abitazione, stabilendo principi importanti sulla definizione di ‘privata dimora’. La pronuncia chiarisce che anche luoghi come lo spogliatoio di una palestra godono della stessa tutela legale di un’abitazione privata, ampliando di fatto l’ambito di applicazione di questo grave reato. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
Il Caso in Esame: Furto con Destrezza in Palestra
I fatti riguardano un furto di un portafoglio avvenuto all’interno dello spogliatoio di una palestra. Le autrici del reato si erano introdotte nei locali con la scusa di chiedere informazioni, eludendo così la sorveglianza del personale. Una volta dentro, avevano agito con rapidità e astuzia per sottrarre i beni della vittima. La responsabile veniva condannata in primo e secondo grado per furto pluriaggravato in concorso, qualificato come furto in abitazione.
I Motivi del Ricorso e la Tesi Difensiva
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la propria responsabilità penale per presunta erronea valutazione delle prove. La difesa sosteneva che l’identificazione fotografica non fosse certa e che mancassero elementi sufficienti a suo carico. Inoltre, veniva contestata sia l’aggravante della destrezza sia, soprattutto, la qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione, sostenendo che uno spogliatoio non potesse essere equiparato a una privata dimora.
L’Analisi della Corte sul Furto in Abitazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I giudici hanno sottolineato come la condanna non si basasse solo sul riconoscimento fotografico, ma su un quadro probatorio solido e convergente. In particolare, due elementi sono risultati decisivi:
1. I tabulati telefonici: Hanno dimostrato la presenza dell’utenza telefonica dell’imputata (residente altrove) a Bologna, nel luogo e nell’orario esatti del furto.
2. Il ritrovamento di un documento: Subito dopo il furto, un passante ha consegnato alla vittima un verbale di dissequestro intestato proprio all’imputata, trovato nelle immediate vicinanze della palestra. Sebbene la testimonianza del passante non identificato fosse inutilizzabile, il documento stesso è stato ritenuto un elemento di riscontro forte e univoco.
La Nozione Giuridica di Privata Dimora
Il punto centrale della sentenza riguarda la qualificazione del reato. La Cassazione, rifacendosi a un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha ribadito che la nozione di ‘privata dimora’ non si limita alla sola abitazione principale. Essa comprende ogni luogo in cui la persona svolge, anche in modo non continuativo, atti della vita privata, al riparo da ingerenze esterne.
Lo spogliatoio di una palestra, secondo la Corte, è un luogo destinato al compimento di atti appartenenti alla sfera più intima e riservata della persona. È qui che ci si cambia, si ripongono i propri effetti personali e si compiono gesti che appartengono alla vita privata. Pertanto, esso rientra a pieno titolo nella tutela rafforzata prevista per il furto in abitazione dall’art. 624 bis del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi del ricorso. In primo luogo, ha considerato le doglianze sulla valutazione delle prove una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito. Le prove, nel loro complesso (identificazione, tabulati, documento), formavano un quadro accusatorio logicamente ineccepibile.
In secondo luogo, ha confermato la sussistenza dell’aggravante della destrezza. L’abilità e l’astuzia delle autrici del furto sono emerse chiaramente dalle modalità dell’azione: entrare con un pretesto per eludere i sospetti e agire con estrema rapidità per sottrarre il portafoglio. Questo comportamento, secondo la Corte, dimostra quella particolare abilità che la legge sanziona più gravemente.
Infine, e con maggior rilevanza, la Corte ha confermato la corretta qualificazione del fatto come furto in abitazione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha stabilito che lo spogliatoio di una palestra è un luogo dove si compiono atti della vita privata e, come tale, merita la stessa protezione di un’abitazione, rendendo il furto ivi commesso più grave di un furto semplice.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un’interpretazione estensiva ma fondamentale del concetto di privata dimora. La decisione sottolinea che la tutela penale non si ferma alla porta di casa, ma si estende a tutti quei luoghi in cui un individuo svolge le proprie attività personali in un contesto di riservatezza. Per i cittadini, ciò significa una maggiore protezione in luoghi come palestre, studi professionali o circoli privati. Per gli operatori del diritto, è una conferma della necessità di valutare la funzione del luogo, più che la sua natura strutturale, per determinare la corretta qualificazione del reato.
Lo spogliatoio di una palestra può essere considerato ‘privata dimora’ ai fini del reato di furto in abitazione?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo spogliatoio di una palestra è un luogo destinato al compimento di atti appartenenti alla sfera privata della persona e, pertanto, rientra nella nozione di privata dimora tutelata dall’art. 624 bis del codice penale.
Cosa si intende per ‘destrezza’ come aggravante nel reato di furto?
Per destrezza si intende la particolare abilità e astuzia usata per commettere il furto, eludendo la sorveglianza o l’attenzione della vittima. Nel caso di specie, è stata ravvisata nel fatto che le autrici si sono introdotte nella palestra con un pretesto e hanno agito con particolare rapidità per sottrarre il portafoglio.
Quali prove possono essere usate per identificare un colpevole se il riconoscimento fotografico non è certo al 100%?
La sentenza dimostra che, anche in assenza di un riconoscimento fotografico di assoluta certezza, la colpevolezza può essere provata attraverso altri elementi convergenti, come i tabulati telefonici che localizzano l’imputato sul luogo del reato e il ritrovamento di un documento personale dello stesso nelle immediate vicinanze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME IN PERSICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 09.01.2017 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n.4 cod. pen.
L’imputata ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico per erronea valutazione del carico probatorio; violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata ed alla erronea qualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi del furto in abitazione ex art. 624 bis cod. pen.
Il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). I giudici di merito sottolineano che le identificazioni per individuazione fotografica della COGNOME, effettuate da parte della persona offesa e della testimone COGNOME NOME, nonostante siano avvenute in termini non di assoluta certezza, risultano comunque attendibili alla luce della loro convergenza e della presenza di ulteriori elementi a favore della tesi accusatoria. In particolare, i tabulati telefonici consultati in sede di indagin registravano la presenza in Bologna dell’utenza telefonica intestata all’odierna imputata (residente fuori Bologna) in luogo e orario coincidenti con le coordinate spazio temporali di commissione del fatto. Inoltre, alla persona offesa che, nell’immediatezza del fatto, usciva dalla palestra per inseguire le presunte autrici del delitto, veniva consegnato da una passante un verbale di dissequestro intestato proprio a COGNOME NOME. Seppure le dichiarazioni della passante siano state ritenute inutilizzabili ai sensi dell’art. 195, co. cod.proc.pen. in quanto la donna è rimasta non identificata, il ritrovamento di un documento intestato alla odierna ricorrente nei pressi del luogo ove si erano svolti i fatti delittuosi costituisce, secondo il ragionamento logicamente ineccepibile dei giudici di merito, forte e univoco elemento di riscontro circa la riconducibilità del delitto alla COGNOME.
Infine, quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata, la Corte di merito, con ragionamento privo di profili di illogicità, ha evidenziato che la destrezza nel commettere il furto si deduce dalla circostanza che le autrici del fatto, introducendosi nella palestra con il pretesto di ricevere informazioni, hanno eluso ogni sospetto sulla loro presenza in loco, e hanno agito con
particolare rapidità al fine di sottrarre il portafoglio della vittima, dimostrand pertanto abilità e astuzia nel commettere il delitto (cfr. S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088).
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 624 cod.pen., la configurabilità del furto in abitazione è in linea con il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui si può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076 – 01). GLYPH In applicazione di detto principio, la Corte considera che lo spogliatoio della palestra in cui si è consumato il delitto, è un luogo destinato al compimento di atti appartenenti alla sfera privata della persona.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M. la
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 34 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.