Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23224 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nel procedimento a carico di NOME nato a San Daniele del Friuli il 22/09/2001
avverso la sentenza del 22/01/2025 del TRIBUNALE di UDINE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 6 aprile 2025 dal Sostituto Procuratore l’annullamento con rinvio della sentenza generale NOME COGNOME che ha chiesto impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Udine, decidendo ai sensi dell’art. 531 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME imputato del delitto di cui all’art. 624bis cod. pen. per essersi impossessato di un motocoltivatore custodito all’interno di un’autorimessa costituente pertinenza della
dimora abituale di NOME COGNOME (fatto commesso in Fagagna tra il 5 e il 6 settembre 2019), per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa.
Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Trieste consta di un solo motivo e denuncia il vizio di violazione di legge, per avere la sentenza impugnata riconosciuto efficacia estintiva del reato alla remissione di querela ancorché il delitto di furto in abitazione, come correttamente qualificato il fatto contestato, sia procedibile d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte integra il reato previsto dall’art. 624bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un locale adibito a pertinenza di un luogo di privata dimora (Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Muffatti, Rv. 253193 – 01). Al riguardo, si è precisato che deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285470 – 01), di modo che realizza il delitto di furto in abitazione chi si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno di un garage (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278446 – 01) ovvero di un’autorimessa (Sez. 5, n. 21948 del 02/02/2001, Rv. 219027 – 01), come accaduto nel caso di specie.
Ciò posto, si deve dare atto che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pur avendo reso una vasta serie di ipotesi di furto procedibili a querela, non ha modificato il regime di procedibilità dei reati di furto in abitazione e di furto con strappo, di cui all’art. 624bis cod. pen., che restano, pertanto, procedibili di ufficio.
L’accoglimento del motivo di ricorso comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.
Al riguardo, va precisato che la presentazione del ricorso del Procuratore generale di Trieste in data 10 febbraio 2025, quindi successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato la disposizione di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. escludendo la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento per uno dei reati indicati dall’art.
550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. -tra i quali figura il reato di cui all’art. 624 -bis cod. pen. -, comporta che il mezzo attivato dal P.G. ricorrente non possa essere qualificato come ricorso immediato per cassazione (ovvero ” per saltum” ), con conseguente inoperatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine
Così è deciso, 14/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME