Furto in abitazione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di furto in abitazione è una fattispecie che il legislatore punisce con severità per tutelare la sacralità del domicilio. Tuttavia, la determinazione della pena può variare sensibilmente in presenza di specifiche circostanze attenuanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando il ricorso contro una condanna per questo reato risulta inammissibile, specialmente se i motivi proposti sono una semplice ripetizione di quanto già discusso nei gradi precedenti.
Il caso di furto in abitazione e il giudizio di merito
La vicenda riguarda due individui condannati per aver commesso un furto all’interno di un’abitazione privata in concorso tra loro. In primo grado, il Tribunale aveva accertato la responsabilità penale. Successivamente, la Corte d’Appello, pur confermando la colpevolezza, aveva accolto parzialmente le istanze della difesa riconoscendo l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. Questo riconoscimento ha portato a una rideterminazione della pena verso il basso, applicando quanto previsto dall’articolo 62 n. 4 del codice penale.
La contestazione della difesa
Nonostante la riduzione della sanzione, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione sollevando tre motivi principali: la violazione di legge sulla sussistenza del reato, l’insufficienza delle prove e l’eccessività della pena inflitta. I ricorrenti miravano a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, cercando di scardinare l’impianto accusatorio confermato nei due gradi di merito.
La decisione della Suprema Corte sul furto in abitazione
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi di ricorso dichiarandoli inammissibili. La Corte ha rilevato che le censure mosse dai ricorrenti non riguardavano vizi di legittimità, ma tentavano di indurre la Cassazione a un nuovo esame dei fatti, operazione preclusa in questa sede. Le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello sono state ritenute logiche, coerenti e prive di contraddizioni.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di specificità del ricorso. La Corte ha osservato che i motivi presentati erano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di secondo grado. In particolare, per quanto riguarda l’entità della pena, la Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale avesse già operato un controllo rigoroso, concedendo persino l’attenuante del danno tenue. Quando i motivi di ricorso si limitano a contestare la valutazione delle prove o la misura della pena senza evidenziare errori di diritto manifesti, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento confermano la condanna definitiva per i ricorrenti, gravandoli inoltre delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito. Se i giudici d’appello hanno risposto in modo esaustivo e logico alle contestazioni della difesa, specialmente in casi di furto in abitazione, la Suprema Corte non può intervenire per modificare la valutazione dei fatti o la quantificazione della pena, a meno di palesi violazioni di legge.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete le stesse tesi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti se i giudici precedenti hanno già fornito una motivazione logica e corretta.
In cosa consiste l’attenuante del danno di speciale tenuità?
Si tratta di una circostanza prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale che permette di ridurre la pena quando il danno patrimoniale causato dal reato è di valore economico molto ridotto.
Quali sono i costi per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5495 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5495 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto a firma del medesimo difensore, ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del Corte di appello di Palermo che, in parziale riconoscimento della pronuncia resa 5 giugno 2023 dal Tribunale di Agrigento, per avere riconosciuto la circostanz attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e rideterminato in conseguen pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza degli imputati per il reato cui agii artt. 110, 624-bis cod. pen.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e contraddittorietà de motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato. Insufficienza d prova e contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti acquisi dibattimento. Violazione dell’art. 624-bis cod. pen.; violazione di leg contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del r contestato agli imputati. Erronea qualificazione giuridica del fatto contest Violazione dell’art. 624-bis cod. pen.; violazione di legge e mancanza motivazione in relazione all’eccessività della pena inflitta) non sono consenti sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatam vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (sent. app. per i motivo, pp. 2-3; per il secondo motivo, pp. 3-4; per il terzo motivo, pp. dovendosi, in relazione a tale ultimo profilo, ricordare che la Corte territori riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., così riducendo della pena inflitta).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
IV Ptsrente