Furto in Abitazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare nel contesto del reato di furto in abitazione. La decisione sottolinea la netta distinzione tra questioni di legittimità, di competenza della Suprema Corte, e questioni di merito, già valutate nei gradi precedenti di giudizio. Analizziamo insieme questo caso per comprendere perché un ricorso, seppur formalmente presentato, possa essere respinto senza un esame approfondito.
I Fatti del Caso
L’imputato presentava ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello che, pur dichiarando prescritto il reato di atti persecutori, aveva confermato la sua responsabilità per il reato di furto in abitazione aggravato. La difesa contestava la decisione su tre fronti principali: la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza di un’aggravante e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio attraverso tre specifici motivi, tutti però respinti dalla Corte di Cassazione.
La Qualificazione Giuridica del Furto in Abitazione
Il primo motivo mirava a riqualificare il reato da furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) a furto semplice (art. 624 c.p.) o a un reato minore. La Corte ha bollato questa doglianza come generica e inammissibile. I giudici hanno evidenziato come tale contestazione fosse una mera riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti basato la sua decisione su prove concrete emerse durante il processo, come la forzatura delle finestre per introdursi in un’abitazione di proprietà esclusiva della persona offesa.
La Contestazione dell’Aggravante
Il secondo motivo lamentava una presunta mancanza di motivazione riguardo all’aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n. 2 c.p.). Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell’aggravante, facendo esplicito riferimento alle deposizioni dei militari intervenuti, i quali avevano constatato la violenza esercitata sulla porta d’ingresso e sulle finestre.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il terzo motivo denunciava la violazione di legge nel negare le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha confermato la logicità della decisione di merito. L’imputato non aveva mostrato alcun comportamento positivo che potesse giustificare uno sconto di pena; al contrario, il suo curriculum criminale, caratterizzato da vari precedenti, dimostrava una spiccata capacità a delinquere.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può rivalutare i fatti o le prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici del primo e del secondo grado. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano:
* Generici e ripetitivi: si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata.
* Versati in fatto: chiedevano alla Cassazione una nuova valutazione delle prove (come la proprietà dei beni o le modalità dell’effrazione), cosa non consentita in sede di legittimità.
* Manifestamente infondati: le contestazioni sulle aggravanti e sulle attenuanti si scontravano con una motivazione della Corte d’Appello considerata logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per la pratica legale: un ricorso per cassazione deve essere mirato a censurare vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto palese di motivazione. Non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Per i cittadini, questa decisione conferma che il sistema giudiziario pone dei limiti precisi ai mezzi di impugnazione, al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare la reiterazione infinita dei processi. La condanna per furto in abitazione è stata quindi resa definitiva, con l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo sulla qualificazione del reato come furto in abitazione è stato respinto?
È stato respinto perché considerato generico, una mera ripetizione di argomenti già valutati e disattesi in appello, e perché richiedeva una rivalutazione dei fatti (come la forzatura delle finestre e la proprietà dell’immobile) non consentita in sede di Cassazione.
Su quali prove si è basata la conferma dell’aggravante della violenza sulle cose?
La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la presenza dell’aggravante sulla base di un congruo riferimento agli elementi probatori, in particolare la deposizione dei militari intervenuti che avevano constatato la violenza utilizzata sulla porta d’ingresso e sulle finestre dell’abitazione.
Per quale ragione sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché la Corte di merito ha fornito una motivazione logica, evidenziando che l’imputato non aveva assunto alcun comportamento positivo per meritare uno sconto di pena e possedeva un curriculum criminale con precedenti che ne indicavano una spiccata capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze del 2 febbraio 2023 ha riformato la pronunzia del Tribunale di Pisa dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di cui al capo A) di atti persecutori in quanto estinto per prescrizione e rideterminando la pena per il capo B) di furto in abitazione aggravato, ex artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.
Letti i motivi aggiunti pervenuti in data 23 gennaio 2024 a firma del difensore di fiducia AVV_NOTAIO.
-Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto, configurato quale ipotesi ex art.624 bis anziché artt. 624 o 393 cod. pen.- è generico e non consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( pag. 6: il fatto è stato correttamente qualificato anche in virtù dell’istruttoria svolta, dalla quale emerge come le finestre siano state forzate e che il luogo ove l’imputato si è introdotto sia di esclusiva proprietà della persona offesa; quanto ai beni da lui asportati, trattasi di beni che sono stati comprati dalla persona offesa in quanto unico soggetto lavoratore e avente reddito, nel periodo in cui conviveva con l’imputato.)
-Ritenuto che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 625 n.2 cod. pen. – è manifestamente infondato atteso che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 6: dalla deposizione dei militari intervenuti risul la violenza utilizzata sulla porta d’ingresso e sulle finestre).
-Ritenuto che il terzo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag.7: l’imputato non ha assunto alcun comportamento positivo che giustifichi lo sconto di pena, inoltre ha un curriculum criminale caratterizzato da vari precedenti che ne evidenziano la spiccata capacità a delinquere) .
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/2/2024