Furto in Abitazione: la Cassazione conferma la procedibilità d’ufficio anche dopo la Riforma Cartabia
La recente Riforma Cartabia ha introdotto significative modifiche nel panorama del diritto penale, ampliando il catalogo dei reati procedibili a querela di parte. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6764 del 2024, ha chiarito un punto fondamentale: il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) rimane un reato procedibile d’ufficio. Questa decisione sottolinea come alcune fattispecie criminose, per la loro particolare gravità e per il bene giuridico tutelato (l’inviolabilità del domicilio), non siano state toccate dalla riforma.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una decisione del Tribunale di Cosenza. Un individuo era stato imputato per il reato di furto in abitazione, accusato di essersi impossessato di un motociclo custodito all’interno di un garage. In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato il non doversi procedere, ritenendo il reato estinto a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa. Il giudice di merito, evidentemente, aveva interpretato le novità della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) come estensive anche a questa specifica tipologia di furto.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto. L’accusa principale era che il furto in abitazione, essendo commesso in un luogo di privata dimora, è e rimane un reato per cui lo Stato deve procedere autonomamente, a prescindere dalla volontà della vittima.
La Procedibilità d’ufficio del furto in abitazione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore Generale, annullando la sentenza del Tribunale e rinviando il caso per un nuovo giudizio. Il ragionamento dei giudici supremi è stato lineare e inequivocabile, basandosi su una precisa interpretazione della normativa vigente.
La Corte ha spiegato che la Riforma Cartabia, pur avendo reso procedibili a querela una vasta serie di reati contro il patrimonio (come il furto semplice), ha deliberatamente escluso da questa modifica proprio le ipotesi più gravi: il furto in abitazione e il furto con strappo. Queste due fattispecie criminose, disciplinate dall’art. 624-bis c.p., mantengono la loro originaria procedibilità d’ufficio.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla volontà del legislatore di non depotenziare la tutela penale per quei reati che ledono non solo il patrimonio, ma anche beni giuridici di primaria importanza come la libertà personale e la sicurezza del domicilio. Il furto commesso all’interno di un’abitazione (o delle sue pertinenze, come un garage) genera un allarme sociale e una percezione di insicurezza tali da giustificare l’intervento d’ufficio dello Stato.
La Riforma, pur orientata a deflazionare il carico giudiziario e a promuovere percorsi di giustizia riparativa, ha tracciato una linea netta. Ha ampliato la procedibilità a querela per i furti meno gravi, ma ha mantenuto un regime più severo per quelli che, per le loro modalità esecutive, destano maggiore preoccupazione sociale. L’errore del Tribunale è stato quello di applicare estensivamente un principio (l’ampliamento della procedibilità a querela) a una fattispecie che il legislatore aveva volutamente escluso dall’ambito della riforma.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza in commento offre un chiarimento cruciale per operatori del diritto e cittadini. Stabilisce in modo definitivo che, anche dopo la Riforma Cartabia, la remissione della querela non ha alcun effetto estintivo sul reato di furto in abitazione. Il procedimento penale, una volta avviato, deve proseguire il suo corso indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
Questa decisione riafferma l’importanza del domicilio come spazio inviolabile e la necessità di una tutela penale forte e non condizionata. Per le vittime di questo tipo di reato, ciò significa che la giustizia farà il suo corso anche se, per motivi personali, decidessero di ritirare la querela. Per gli autori del reato, invece, resta la certezza che non potranno contare sulla remissione della querela per evitare le conseguenze penali della loro condotta.
Il furto in abitazione è diventato procedibile a querela di parte dopo la Riforma Cartabia?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) resta procedibile d’ufficio. La Riforma Cartabia non ha modificato la procedibilità per questa specifica fattispecie.
Perché il Tribunale aveva dichiarato il reato estinto?
Il Tribunale aveva erroneamente applicato le nuove disposizioni della Riforma Cartabia, che hanno ampliato i casi di procedibilità a querela, ritenendo che queste si estendessero anche al furto in abitazione. Di conseguenza, aveva dichiarato l’estinzione del reato a seguito della remissione di querela.
Cosa succede se la vittima di un furto in abitazione ritira la querela?
La remissione (ritiro) della querela non ha alcun effetto sul procedimento penale per il reato di furto in abitazione. Essendo un reato procedibile d’ufficio, il processo continuerà il suo corso indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6764 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.II Tribunale di Cosenza il 2 maggio 2023 ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela nei confronti di COGNOME NOME, imputato del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di un motociclo custodito in un garage, fatto contestato come commesso il 23 agosto 2020.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro, che si affida ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge (artt. 120 e 624-bis cod. pen.), avendo – si ritiene erroneamente ed illegittimamente – il Tribunale ritenuto procedibile a querela di parte il reato, che, siccome contestato dal P.M. come commesso in abitazione, è invece – e resta pur dopo la novella di cui al d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 procedibile di ufficio. Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 27 settembre 2023 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Infatti la complessiva e complessa riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonche’ in materia di giustizia ripara tiva e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), pur avendo reso una vasta serie di ipotesi di furto procedibili a querela, non ha modificato la procedibilità di ufficio per i reati di furto in abitazione e di furto con strappo, che restano procedibili di ufficio.
2.Consegue, in accoglimento dell’impugnazione, l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione personale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza altro Magistrato.
Così deciso il 09/11/2023.