Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1925 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GIARRE il 28/07/1982
avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di furto in abitazione mediante introduzione all’interno del cortile di pertinenza dell’abitazione di COGNOME NOME, scavalcando il muretto di recinzione, passando per il cortile del civico accanto, impossessandosi di due oggetti in
pietra lavica lavorati artigianalmente, fatto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento.
Osservava il Tribunale che il reato contestato è divenuto procedibile a querela di parte ex art.2, comma 1, lett. d) D. Lgs 150/2022 entrato in vigore il 30/12/2022, prevedendo che qualora i reati divenuti perseguibili a querela siano stati commessi anteriormente al 30/12/2022, che il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; che la persona offesa aveva certamente avuto notizia del reato in data antecedente al 30/12/2022; che la querela è stata presentata da soggetto non legittimato, non titolare dell’immobile ove si è verificato il furto e non delegato in tal senso dal titolare del relativo diritto.
Il Tribunale ha ritenuto che il difetto della condizione di procedibilità (nella specie: querela), impedendo la valida costituzione del rapporto processuale, inibisce ogni valutazione del fatto imputato e preclude, quindi, la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito.
Contro l’anzidetta sentenza propone ricorso per saltum il Procuratore Generale per inosservanza e/o erronea applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., deducendo che la sentenza impugnata, pronunciata a norma degli artt.129 e 531 cod. proc. pen. in udienza pubblica, dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art.469 cod. proc. pen., riferibile esclusivamente alle sentenze pronunciate sino al compimento delle formalità di cui all’art.484 cod. proc. pen., nell’ambito della udienza camerale appositamente fissata, nonché in relazione all’art.624 bis cod. pen., deducendo la erroneità della ritenuta insussistenza della condizione di procedibilità in quanto la norma, anche dopo le modifiche di cui al D.L.gs 150/2022, contempla una fattispecie di reato procedibile d’ufficio, nella specie riguardante un cortile di pertinenza di una privata dimora.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata sul presupposto che è stata erroneamente dichiarata la improcedibilità per mancanza di querela, relativamente ad una contestazione di reato, invece, procedibile di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del PM merita accoglimento.
1.1 Va premesso che il tema devoluto a questa Corte è esclusivamente quello relativo alla sussistenza della procedibilità d’ufficio del reato di cui all’art.624 bis cod. proc. pen. dopo le modifiche di cui al D.Lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30/12/2022, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all’art.624 cod. pen.
E fondata, infatti, la dedotta violazione dell’art. 624 bis cod. pen., perchè risulta pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela con riferimento ad una fattispecie di reato da ritenersi, invece, procedibile di ufficio.
1.2 Con riferimento al furto in abitazione, infatti, è pacifico – atteso l’inequivoco dato letterale dell’art. 624 bis cod. pen. – che sia sopravvissuta la procedibilità di ufficio, anche dopo la modifica, operata dall’ art. 2 D. Lgs. n. 150 del 2022, della procedibilità relativa alla generalità dei reati di furto aggravato nel senso della sopravvenuta perseguibilità di questi soltanto su querela di parte. Regime più favorevole, applicabile anche ai reati oggetto di processi in corso, in virtù del disposto dell’art. 2, comma 4, cod. pen.
1.3 Quanto al concetto di privata dimora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di “abitazione”, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010 – dep. 03/08/2010, COGNOME, Rv. 247765): infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «l’ipotesi di reato delineata dall’art. 624 bis c.p. (introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art. 2), in tema di furto in abitazione, esplicitamente ha ampliato la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata: studi professionali, stabilimenti industriali, eserciz commerciali (Cass. 17-9-2003 n. 43671; Cass. 26-2-2003 n 18810; Cass. 18-92007 n. 43089).
In particolare, tra gli elementi innovativi della fattispecie figura l’indicazione del locus nel quale è necessario che l’agente s’introduca al fine della commissione del reato: la formulazione previgente incentrata sul luogo destinato ad abitazione è stata sostituita dal riferimento all’edificio o ad altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora ed alle pertinenze di esso. Il dettato normativo, confermando l’orientamento giurisprudenziale incline ad una interpretazione estensiva del concetto di abitazione, ha esteso l’ambito di operatività della figura criminosa allineandola, sotto questo profilo, al delitto di violazione di domicilio di cui all’art. 614 c.p.» (Sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009,
Apprezzo, Rv. 244980; Sez. 5, Sentenza n. 2768 del 01/10/2014, dep. 2015, Rv. 262677 – 01).
In una pronuncia della Corte di legittimità (Sez.5, n.27326 del 28/04/2021, COGNOME, n.m.), richiamata nel ricorso, si è affermato che, avuto riguardo alla ratio dell’aggravante di punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo – l’aggravante stessa sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell’abitazione: come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative. La Corte ne ha, quindi, desunto il seguente principio di diritto: «La nozione di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora”, di cui all’art. 624 bis, c.p., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio tra bene principale e bene pertinenziale» (Sez. 4, Sentenza n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470 – 01).
Ritiene il Collegio che il Tribunale non abbia fatto buon governo dei principi indicati: invero, nel ricondurre la fattispecie concreta nella sfera applicativa del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen., ha erroneamente ritenuto modificato il regime della procedibilità a seguito della riforma Cartabia di cui al D. L.gs 150/2022.
1.3 Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio. In proposito, giova evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell’art. 129 stesso codice, che presuppone necessariamente l’instaurazione di un giudizio in senso proprio. In particolare, la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall’art. 484 cod. proc. pen., nell’ambito dell’udienza camerale appositamente fissata (Sezioni Unite, ord. n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473 – 01). In particolare, è stato ben evidenziato che l’impostazione sistematica adottata dal legislatore consente di scandire in
modo netto la sequenza procedimentale del giudizio di merito attraverso la configurazione di una serie .di segmenti cronologicamente e funzionalmente ordinati, per cui, esaurito quello precedente, inizia quello successivo. Dunque, la sub-fase degli atti preliminari è stata nettamente distinta da quella degli atti introduttivi, risultando la disciplina collocata in titoli distinti del Libro VII. resto, «l’art. 484 significativamente stabilisce che il giudice, “prima di dare inizio al dibattimento”, proceda alla verifica della regolare costituzione delle parti, rivelando come all’adempimento di tale compito prenda avvio senza soluzione di continuità il dibattimento e debba dunque considerarsi esaurita la fase predibattimentale». In conclusione, «quelle degli atti preliminari e degli atti introduttivi sono fasi processuali distinte ed autonome e … solo nella prima si identifica il predibattimento, costituendo la seconda, invece, parte integrante del dibattimento». Avverso la predetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l’unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione (Cass., SU, n. 3027 del 19/12/2001, Rv 220555).
Nel caso di specie, il giudice, dopo la costituzione delle parti, ha dichiarato l’assenza dell’imputato e ha deciso nel contradditorio delle parti. Dunque, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Lafleur, la sentenza impugnata non ha le caratteristiche della sentenza predibattimentale, atteso che non è stata pronunciata all’esito dell’udienza camerale di cui all’art. 469 cod. proc. pen., ma in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di assenza dell’imputato, cioè quando la fase degli atti preliminari si era già conclusa. Ne consegue che, essendo una sentenza dibattimentale, il giudizio di primo grado è stato celebrato, per cui – a seguito dell’annullamento, trattandosi di sentenza appellabile – il rinvio va disposto innanzi alla Corte di appello (Sez. 2, Sentenza n. 16478 del 03/04/2024, Rv. 286279 – 01)
Va pertanto annullata la sentenza impugnata e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ppello di Catania.
Così deciso in Roma il 26/11/2024.