Furto in Abitazione in Negozio: La Cassazione Chiarisce i Confini
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi affronta un’interessante questione sulla qualificazione giuridica del reato di furto commesso all’interno di un esercizio commerciale. Nello specifico, la Suprema Corte si è pronunciata sulla possibilità di configurare il più grave delitto di furto in abitazione quando la sottrazione avviene in un’area del negozio riservata esclusivamente al personale. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui concetti di ‘privata dimora’ e sulle conseguenze legali che ne derivano.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto in abitazione. L’episodio delittuoso si era verificato all’interno di un’attività commerciale. Gli imputati, non accettando la condanna, proponevano ricorso per Cassazione, sostenendo che la loro condotta dovesse essere riqualificata come furto semplice, eventualmente aggravato, ma non come furto in abitazione.
L’Argomentazione dei Ricorrenti: Tentativo di Riqualificazione del Reato
La difesa degli imputati si basava su un punto cruciale: il luogo del furto. Essi affermavano che il reato era stato commesso in uno ‘spazio aperto abbandonato’ all’interno del negozio, un’area a cui, a loro dire, chiunque avrebbe potuto accedere una volta entrato nell’esercizio commerciale. In sostanza, cercavano di dimostrare che non era stata violata alcuna ‘privata dimora’, elemento costitutivo del reato contestato, ma un’area sostanzialmente pubblica o comunque non protetta da un particolare vincolo di riservatezza.
La Decisione della Corte di Cassazione sul furto in abitazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della ricostruzione dei fatti, ma si è concentrata sulla correttezza procedurale e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. La Corte ha rilevato che le doglianze presentate dai ricorrenti erano una mera riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e motivatamente respinti sia in primo grado che in appello.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio del ‘sindacato di legittimità’. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni, non di effettuare una nuova valutazione dei fatti. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già fornito una motivazione congrua e completa per respingere la tesi difensiva. Era stato accertato che il furto non era avvenuto in un’area aperta, bensì in una ‘zona non accessibile del negozio’.
In particolare, questa zona era adibita a spogliatoio per i dipendenti, i quali vi conservavano i propri effetti personali all’interno di un armadio. Questo elemento è stato decisivo. Un’area di un esercizio commerciale, seppur non destinata ad abitazione in senso stretto, acquisisce la natura di ‘privata dimora’ o ‘pertinenza’ di essa quando è funzionale a soddisfare esigenze private e personali, come quella di cambiarsi e custodire i propri beni. L’accesso a tale area è interdetto al pubblico e riservato a una cerchia ristretta di persone, godendo quindi della stessa tutela accordata al domicilio. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era logicamente coerente con questi principi, la Cassazione ha ritenuto di non poterla sindacare, confermando l’impostazione accusatoria.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante principio giuridico: la nozione di ‘privata dimora’ è ampia e non si limita all’abitazione in senso stretto. Essa include tutti quei luoghi in cui una persona svolge atti della propria vita privata, anche se in modo transitorio. Un’area di un negozio riservata al personale, come uno spogliatoio o un magazzino privato, rientra in questa categoria. Di conseguenza, chi si introduce in tali spazi per commettere un furto non risponderà di furto semplice, ma del più grave reato di furto in abitazione. La decisione serve da monito sulla gravità della violazione di spazi, anche professionali, che sono deputati alla sfera privata delle persone.
Un furto commesso nell’area riservata ai dipendenti di un negozio può essere considerato furto in abitazione?
Sì. Secondo la Corte, se l’area non è accessibile al pubblico ed è utilizzata dai dipendenti per conservare i propri effetti personali, essa rientra nella nozione di luogo di privata dimora, configurando il reato di furto in abitazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e respinte con motivazione congrua nei precedenti gradi di giudizio, e la Cassazione non può riesaminare nel merito i fatti già accertati.
Qual è la differenza tra furto semplice e furto in abitazione in questo contesto?
La differenza fondamentale sta nel luogo in cui avviene il furto. Il furto in abitazione è un reato più grave perché viola la privacy e la sicurezza di un luogo di privata dimora. In questo caso, l’area riservata ai dipendenti è stata equiparata a una privata dimora, aggravando la qualificazione del reato rispetto a un furto commesso nell’area di vendita aperta al pubblico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31544 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31544 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: DEGLI INNOCENTI NOME COGNOME nato a LECCO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dei ricorrenti anche per il delitto di cui al capo a) di furto in abitazione;
Considerato che gli imputati censurano, con l’unico motivo, l’omessa riqualificazione di detto fatto nel delitto di furto “semplice”, anche nella forma aggravata, ponendo in rilievo che il reato è stato commesso in uno spazio aperto abbandonato all’interno dell’esercizio commerciale nel quale chiunque avrebbe potuto accedere una volta entrato nel negozio;
Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze già svolte dai ricorrenti in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione sin dalla sentenza di primo grado ponendo in rilievo che il furto è avvenuto in una zona non accessibile del negozio dove i dipendenti conservavano in un armadio i propri effetti personali;
Considerato che a fronte della congruità di tale motivazione alcun sindacato è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024