Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11744 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPUA il 14/10/1976
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha conferr iato la condanna della ricorrente per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., 1:.erché introducendosi nello studio professionale della persona offesa, si impossEsHava di tre agende, in una delle quali erano custoditi due assegni protestati dell’importo di euro 6.000,00 nonché un computer portatile e la base di un altro comp u:er.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cass azione l’imputata, affidandosi, con il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME a cuattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall’,3C:. 17 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in quanto la decisione impugnata, nel denegare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non avrebbe vaglia l o un serie di aspetti che avrebbero dovuto far ritenere la condotta e l’offesa zir .ecata di scarsa gravità.
In particolare, lamenta che la Corte territoriale avrebbe OMCS 30 di considerare che non aveva commesso effrazione per entrare nello studio della persona offesa, aveva preso assegni protestati, che aveva poi resituito spontaneamente insieme all’agenda, e che il valore del computer ro -tatile ipotizzato dalla decisione non era stato riferito nella querela.
Né peraltro elemento ostativo all’applicazione della causa di non punibilità contemplata dall’art. 131-bis cod. pen. avrebbe potuto essere costituito dai suoi precedenti penali, perché molto risalenti nel tempo.
2.2. Mediante il secondo motivo l’imputata censura la pronuncia impugnata laddove non ha riqualificato – traendone le relative conseguenze, po ‘ sulla procedibilità del delitto, stante la remissione della querela da parte della persona offesa – la fattispecie da quella di furto in abitazione a furto semplice in :guanto non solo era la fidanzata di un assistito della persona offesa ma faceva le p Alizie dello studio professionale, del quale aveva le chiavi e, pertanto, aveYa la possibilità di accedervi in ogni momento.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che, considerato che i suoi precedenti erano datati ed era stata restituita la refurtiva, le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto esserle concesse in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.
2.4. L’COGNOME, mediante il quarto motivo, chiede che il trattE mento sanzionatorio venga rideterminato nel minimo della pena edittale, vendo riguardo alle modalità “rudimentali” della condotta, al modico valore dei beni non restituiti e alla piena collaborazione con gli operanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile.
Le Sezioni Unite, con la fondamentale sentenza “Tushaj”, hanno cliarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità, pievist dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazion complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalii:à della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Nel rispetto di tali superiori principi, la sentenza impugnat 3 ha congruamente argomentato sulle ragioni che non consentivano nella fatti2;pecie in esame di ritenere il fatto di particolare tenuità, ponendo in rilievo, a rig. ard che il valore complessivo dei beni sottratti non poteva considerarsi irrisorio, tenendo peraltro conto che il computer in uso ad uno studio legale ha aric le un ulteriore valore patrimoniale costituito dal complesso delle informazioni e dati professionali in esso custoditi. Inoltre, è stata valorizzata la presen,:a di precedenti specifici e la volontaria sottrazione della COGNOME al trattanento previsto nell’ambito della messa alla prova cui pure era stata ammessa.
2. Il secondo motivo non è fondato.
La questione giuridica che sottende tale censura può essere sintetizzala nei seguenti termini: se possa ritenersi configurabile il delitto di furto in abitaziene luogo del furto semplice quando il fatto sia commesso da un soggetto che abbia le chiavi dell’immobile o, comunque, la possibilità di accedervi per ragicni di lavoro.
2.1. Su un piano generale, occorre rammentare che il reato di fur:o in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. è stato introdotto nell’ordinari ent dall’art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha contestualmente abrogato le circostanze aggravanti, di analogo contenuto, precedentemente p -eviste dall’art. 625 comma 1 n. 1) e n. 4) cod. pen. (quest’ultima relativa al fur:o c.d. con strappo).
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Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di cassazione, è sta :a così creata una nuova fattispecie autonoma di reato, costruita mediante inclisione delle condotte prima previste come semplici aggravanti del furto (Se:. U, n. 46625 del 29/10/2015, COGNOME, Rv. 265025, in motivazione).
2.2. A riguardo, è opportuno ricordare come questa CortE abbia ripetutamente chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di furto abitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico – e non un mero collegamento occasionale – fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessa – nento della cosa mobile, in quanto il testo dell’art. 624-bis cod. pen., come noYellato dall’art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha E IT pliato l’area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell’introduzione nell’edificio, qual mezzo al fine di commettere il reato, già richiesto dal previgente ari:, 625, comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, Filipps!I i, Rv. 275637; Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, COGNOME, Rv. 260225; Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 246886).
Vi è dunque che, per la configurabilità del reato di furto in abitazicne, è necessario che sussista, tra l’introduzione nell’abitazione e l’impossessEnnento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o int( grato dallo sfruttamento di un’occasione propizia (Sez. 4, n. 3716 del 11/0:72023, COGNOME, Rv. 284090; Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, COGNOME, Rv. 260226), come, ad esempio, la circostanza di essere entrato nell’immobila come ospite del proprietario (Sez. 4, n. 3450 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275115).
Più in particolare, si è sottolineato, a questo riguardo, che la mera occasionalità della presenza all’interno del luogo di privata dimora o n€112 pertinenze, è insufficiente a configurare la fattispecie contestata, sia in relazione all’abrogato art. 625 c. 1, cod. pen., sia mutatis mutandis a (iuella successivamente introdotta dell’art. 624 bis, cod. pen., poiché la dizione «…mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tulito o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa», contenuta nel testo attuale, esprime in maniera chiara il rapporto di strumentalità dell’introcuzione nell’edificio rispetto all’azione predatoria posta in essere, essendo un me;:zi) per commettere il reato, non diversamente da quanto era precedentemente esp -esso nel testo abrogato con le parole «…per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio .. » (Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, COGNOME, cit., in motivazione).
Al contrario, si realizza furto in abitazione quando l’introduidone nell’abitazione del soggetto passivo avvenga a seguito di conser si) di
quest’ultimo carpito con l’inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. Pompei, Rv. 279110 – 01; Sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Torre, Rv. 246)02), poiché la fattispecie incriminatrice dettata dall’art. 624-bis cod. pen. richi3r ia la sottostante condotta di violazione di domicilio, sanzionata dall’art. 61z., cod. pen., norma che riguarda comportamenti di introduzione nell’altrui diriora, realizzati “con inganno” o “contro la volontà espressa o tacita di chi ha dila() di escluderlo” ovvero quando l’accesso avvenga abusando di una prececente relazione domestica che lo consentiva (Sez. 2, n. 2853 del 18/11/1983, dep. 1984, Perego, Rv. 163373).
Quanto, in particolare, al rilievo dell’eventuale consenso del titolare dell) ius excludendi alios rispetto all’ingresso dell’autore del fatto nel luogo di in . vata dimora, esso, per consentire di escludere che chi vi si introduca commelta il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., deve essere pieno ed incondizionato e non già finalizzato all’espletamento di specifiche attività. D’altro canto, riguarc ei:a la condotta dal punto di vista dell’autore del fatto, l’ingresso nel sito da parti.! del soggetto titolare dell’autorizzazione deve avvenire al solo scopo di reniere possibile l’espletamento dell’attività per cui l’autorizzazione è stata conces3a e non abusando di quest’ultima.
Ed è quest’ultimo, cruciale aspetto, che viene in rilievo nella fattispec: e in esame poiché la consegna delle chiavi dell’immobile ad un soggetto al solo si:opo di consentire l’effettuazione delle pulizie, come avvenuto nel caso in esame, non postula, con evidenza, la volontà del proprietario (o di colui il quale abbid ad altro titolo la legittima disponibilità dell’abitazione) di consentirvi un di ) accesso, condividendo la propria sfera domestica. In altri termini, il consi !riso all’accesso nel sito manifestato dal proprietario mediante l’affidamento chiavi per consentire la pulizia dell’immobile non è incondizionato, esscrido circoscritto a permettere l’ingresso nell’immobile al solo scopo di effeltiare l’attività per cui l’affidamento è avvenuto, venendo meno tale consenso e riespandendosi lo ius excludendi alios in capo al titolare dello spazio fisico laddove l’accesso si realizzi per altri scopi e, a fortiori, quando tali scopi s ano quelli di attentare alla sfera domestica e di compiervi attività predatorie.
2.2. Tanto premesso deve dunque essere affermato il principio di diritto in forza del quale integra delitto di furto in abitazione quello commesso dal soggetto che abbia le chiavi dell’immobile per ragioni di lavoro quando sl sia recato nello stesso non già al fine di espletare l’attività per cui l’accesso era s :ato consentito mediante l’affidamento delle chiavi, ma al fine di commettere un furto.
2.3. Alla luce dell’enunciato principio il motivo si presenta non foncato perché nella fattispecie concreta dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di
merito è emerso che la ricorrente si è recata presso lo studio non GLYPH per lavorare bensì allo specifico fine di commettere il furto, in un orario peraltro diverso da quello di lavoro e forzando i limiti per i quali l’autoriz2a. , all’accesso era stata concessa.
Il terzo motivo è inammissibile, considerato che la decisione impi.11;; nata ha congruamente disatteso il motivo di gravame con il quale l’imputata aveva chiesto che le circostanze attenuanti generiche le fossero concesse in regir le di prevalenza, ponendo in evidenza l’inclinazione a delinquere della stessa, per come ritraibile dai precedenti specifici a carico.
Il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è parimenti inamm s!;ibile poiché la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato che la pera non poteva essere contenuta nei limiti edittali, stante la proclività a delinquere NOME ricorrente, desumibile anche dalla maggiore gravità dei fatti di reato precedentemente commessi.
Pertanto il ricorso deve essere complessivamente rigettato e la riccri ente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s)ese processuali.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025
Il Consigliere COGNOME
GLYPH
Il Presidente