Furto in Abitazione: Anche un’Azienda Agricola è “Privata Dimora”
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 42904 del 2024, torna a pronunciarsi sulla nozione di privata dimora, estendendone l’applicazione anche a contesti lavorativi. Questa decisione è cruciale per comprendere i confini del reato di furto in abitazione, confermando che la tutela penale non si limita alla casa di residenza, ma si estende a tutti i luoghi dove si svolge la vita privata di un individuo, anche solo in parte. Il caso analizzato offre spunti importanti sia sul reato di furto aggravato sia su quello di ricettazione.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di ricettazione e furto in abitazione. In particolare, gli veniva contestato di aver ricevuto un ciclomotore di provenienza illecita e di aver sottratto batterie e gasolio da un’azienda agricola. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Un vizio di motivazione riguardo la condanna per ricettazione, sostenendo che le sue spiegazioni sulla provenienza del ciclomotore fossero state ingiustamente ritenute non plausibili.
2. Una violazione di legge circa la configurabilità del furto in abitazione, argomentando che l’azienda agricola, sebbene recintata, non potesse essere considerata una “privata dimora” ai sensi dell’art. 624 bis del codice penale.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.
La Nozione Ampliata di Furto in Abitazione
Il punto centrale della decisione riguarda la corretta interpretazione del concetto di “privata dimora”. La difesa sosteneva che il furto, avvenuto all’interno di un’azienda agricola, non potesse essere qualificato come furto in abitazione. La Cassazione ha respinto questa tesi, allineandosi al suo consolidato orientamento giurisprudenziale.
Secondo gli Ermellini, la nozione di privata dimora si fonda su tre elementi indefettibili:
a) L’utilizzo del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, studio, ma anche attività professionali e lavorative).
b) Una durata apprezzabile del rapporto tra la persona e il luogo, che denoti una certa stabilità e non mera occasionalità.
c) La non accessibilità del luogo a terzi senza il consenso del titolare.
Nel caso di specie, i giudici hanno accertato che il titolare dell’azienda agricola non solo vi trascorreva gran parte della giornata, ma vi dormiva anche talvolta. Inoltre, i beni sottratti (batterie e gasolio) erano custoditi in un’area recintata e non accessibile al pubblico. Tali circostanze sono state ritenute sufficienti per qualificare l’area come privata dimora, giustificando così l’applicazione della più grave fattispecie di furto in abitazione.
La Ricettazione e l’Onere della Prova
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, relativo alla ricettazione del ciclomotore, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, dove si rivalutano le prove. Le argomentazioni del ricorrente sono state liquidate come un tentativo di rilettura delle fonti probatorie, inammissibile in quella sede.
La Corte ha sottolineato che la motivazione dei giudici di merito era logica e coerente. Essi avevano correttamente rilevato che il ciclomotore era stato rubato poco prima del furto in azienda e che le spiegazioni fornite dall’imputato sulla sua provenienza erano state smentite dal legittimo proprietario. Viene così confermato il principio secondo cui la detenzione di beni di provenienza illecita, in assenza di una spiegazione attendibile, integra pienamente il reato di ricettazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. In primo luogo, ha evidenziato che le censure del ricorrente miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la coerenza logica della motivazione e la corretta applicazione della legge. Le sentenze di primo e secondo grado formavano un “unico corpo motivazionale”, immune da vizi logici.
In secondo luogo, sul fronte del furto in abitazione, la Corte ha applicato l’interpretazione estensiva della nozione di “privata dimora” già sancita dalle Sezioni Unite. La tutela penale è volta a proteggere non solo l’inviolabilità del domicilio in senso stretto, ma anche la sfera di riservatezza personale che si esplica in tutti i luoghi in cui l’individuo compie atti della vita privata, anche se legati al lavoro. La presenza di una recinzione e l’uso non meramente occasionale del luogo da parte del titolare sono stati elementi decisivi per confermare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce e consolida due importanti principi del diritto penale. Da un lato, conferma che chi viene trovato in possesso di un bene rubato ha l’onere di fornire una giustificazione credibile, pena la condanna per ricettazione. Dall’altro, e con maggiori implicazioni pratiche, chiarisce che la tutela rafforzata prevista per il furto in abitazione si applica anche ai luoghi di lavoro, come aziende, uffici o negozi, a condizione che in essi si svolgano attività riconducibili alla vita privata e che siano protetti dall’indiscriminato accesso di terzi. Questa interpretazione estende la protezione a una vasta gamma di situazioni, offrendo maggiore tutela a imprenditori e professionisti contro le intrusioni nei loro spazi lavorativi.
Quando un’area di lavoro può essere considerata privata dimora ai fini del reato di furto?
Un’area di lavoro è considerata privata dimora quando viene utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (incluso il lavoro stesso), esiste un rapporto stabile e non occasionale tra la persona e il luogo, e l’area non è accessibile a terzi senza il consenso del titolare, come nel caso di un’azienda recintata.
Cosa integra il reato di ricettazione secondo la Cassazione?
Secondo la Corte, il reato di ricettazione è integrato dalla detenzione di merce di provata provenienza illecita, qualora l’imputato ometta di fornire un’indicazione attendibile e credibile circa l’origine del bene.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, non è possibile. Il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può riesaminare le prove o i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 28 novembre 2023, la Corte d’appello di Catanzaro h confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone, che ha dichiarato COGNOME NOME colpevole dei reati di cui all’art. 624 bis e 648 cod. pen, rubricati da 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, articolan due motivi. Con il primo, deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod pen, con il secondo deduce viol di legge in ordine alla configurabilità del reato di furto in abitazione.
3 . Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Quanto al primo motivo, le argomentazioni del ricorrente si basano infa rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processu valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esul sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della pro ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di m le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sor da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuri seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/199 dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie, rilevando c ciclomotore usato dal COGNOMEo fosse stato sottratto al denunciante NOME NOME NOME la sottrazione era avvenuta oltre un’ora prima del furto; che le spiegazioni f dall’imputato circa la provenienza del NOME non era plausibile, perché smentite NOMENOME NOME de NOME. Si tratta di argomentazioni coerenti con le risult processuali ed in linea con il consolidato orientamento secondo cui integra il rea ricettazione la detenzione di merce in caso di omessa o non attendibile indicaz della provenienza delle cose ricevu Corte di Cassazione – copia non ufficiale
(Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268713 – 01; Sez. 3 -, n. 40385 del 05/07/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 276935 – 01).
Quanto al secondo motivo, la configurabilità del furto in abitazione è in linea c consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefet elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di la genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezz del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizz
una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076 – 01). Nel caso di specie, i giudici di merito rilevano ( pag. 8 sentenza di primo grado, integrante la pronuncia di appello secondo i principi ci che COGNOMECOGNOME titolare dell’azienda agricola, alla pari del Cambareri ( destinatari altro furto nel proprio negozio), oltre a trascorrervi gran parte della gior dormiva talvolta. La Corte territoriale sottolinea poi che i mezzi da cui eran sottratti le batterie e il gasolio erano custoditi in un’area recintata e non ac al pubblico.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
Il C GLYPH liere tensore
GLYPH
nte