Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a COGNOME( ROMANIA) il 22/05/1982 NOME nato a BUCAREST( ROMANIA) il 22/05/1976
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3.12.2024 la Corte d’appello di Trieste ha confermato l sentenza con cui il Tribunale di Udine, all’esito di giudizio ordinario, con se del 10.1.2022 aveva ritenuto COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili pe alcune delle ipotesi di furto in abitazione loro contestate (segnatamente que cui ai capi B), C), D), I), A35), A36), A40), A41) il COGNOME; B), C), D) COGNOME) condannandoli, ritenuta la continuazione per il COGNOME anche co fatti di cui alla sentenza del Gip del Tribunale di Udine del 12 aprile 2018 pena di anni cinque di reclusione ed Euro 650,00 di multa, il primo, ed alla di anni tre, mesi nove di reclusione ed Euro 400,00 di multa, il seco dichiarando altresì gli stessi interdetti dai pubblici uffici per la durat cinque; dichiarando inoltre non doversi procedere nei confronti dei medesimi relazione ai reati di cui ai capi A47) e A50) per essere stati già giudic sentenza del Gip del Tribunale di Udine del 12 aprile 2018, irrevocabile maggio 2018 e del 14 dicembre 2017, irrevocabile il 14 gennaio 2018, assolvendo infine gli imputati dai rimanenti reati in rubrica per non commesso il fatto.
Il presente procedimento é stato instaurato all’esito dell’attività di i compiuta dai Carabinieri del Norm di Palmanova (UD) scaturita da una serie di furti in abitazione commessi nei territori di Gonars e Bagnaria Arsa a partir gennaio 2017, tutti commessi di notte e previa effrazione di porte e fin anche con la presenza in casa dei proprietari. Proprio le caratteristiche s dei furti, avevano fatto ritenere si trattasse dell’attività di un unic criminale.
Sulla scorta dell’ampio compendio probatorio costituito da intercettazi telefoniche, servizi di OCP e di localizzazione dei mezzi utilizzati, si perv all’individuazione degli odierni imputati che venivano tratti in arresto in maggio 2017.
3.. Avverso la sentenza d’appello entrambi gli imputati, a mezzo del difensore fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.
Con detto motivo deducono la violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. ed e) cod.proc.pen. per vizio di legge e di motivazione con riferime all’applicazione dell’art. 624 bis cod.pen. in relazione ai capi sub C), I), A41).
Si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dell’art. 624 cod.pen. in relazione ai fatti contestati ai capi sub C), I), A36) e A4 essendo in tali casi configurabile il furto in abitazione di cui all’art
cod.pen. bensì il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.2, cod.pen. il furto aggravato dalla violenza sulle cose e ciò in quanto la sottrazione d sarebbe avvenuta mediante effrazione della finestra e/o della porta degli ese commerciali meglio indicati nei capi di imputazione, ovvero presso i locali d società RAGIONE_SOCIALE (capo C)); della società agricola di Zavarese Angelo (capo I)), dell’Agriturismo “Campo di Sotto” di COGNOME Giuseppe (capo A36)) e dell’attività commerciale di Andriolo NOME (capo 41)).
Si assume, invero, che detti luoghi di lavoro non rientrano nella nozion “privata dimora” salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area ris alla sfera privata della persona offesa.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnat conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 8276 del 02/02/199 COGNOME; Sez. 2, n. 48308 del 15/10/2004, COGNOME) ha da tempo consolidato principio secondo il quale il secondo comma dell’art. 609, ultima parte, vigente codice di rito conferisce alla Corte di cassazione la facoltà di deci questioni non dedotte nei motivi di appello, qualora la relativa deducibili divenuta possibile solo successivamente.
Tale facoltà si riferisce a nuove questioni di diritto che sorgano pe superveniens” ovvero per circostanze non emerse prima che abbiano un’indubbia valenza di legittimità sul piano della congruità della motivazione. Tale re trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre ess dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguar ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appell quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep 2013, COGNOME, Rv.25663101).
Dalla lettura di tali disposizioni, in combinato disposto con l’art. 609, com cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di r consentiti, si evince l’inammissibilità delle censure che non siano stat potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/201 COGNOME Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, COGNOME Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, COGNOME Rv.19641401).
Nel caso in esame la questione della qualificazione giuridica dei r contestati sub C), I), A 36) e A41) ai sensi dell’art. 624 cod.pen. invece
sensi dell’art. 624 bis cod.pen. non è stata dedotta nei motivi di appello e tale non è entrata nel dibattito processuale, né può ritenersi che la med
costituisca ius superveniens.
(Sez.
3. Se poi si vuole sostenere
6, n.
6578
del
25/01/2013, Rv.254543), che la lettura giuridica adeguata del fatto contestato è punto della decisione ch
essere introdotto anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, tuttav tardiva deduzione, pur in sè ammissibile, soffre inevitabilmente dei limi
cognizione della Corte suprema, che non consentono alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con la sua valutazione di merito.
Quando infatti il tema della riqualificazione giuridica è introdotto come mot nuovo, il fatto storico con cui è possibile il confronto deve necessariam
essere quello ricostruito dai giudici del merito, insuscettibile di letture alt del fatto.
3.1. Nel caso di specie, la sollecitazione difensiva alla derubricazione pogg aspetti in fatto non dedotti alla Corte d’appello, ovvero le caratteristich
esercizi commerciali ove sarebbero stati perpetrati i furti di cui ai capi
A36) e A41) e ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, hanno chiarito c ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono n occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubbli accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli desti attività lavorativa o professionale (Sez. Un. n. 31345 del 23/3/2017, D’Ami Rv. 270076 che hanno escluso l’ipotesi prevista dall’art. 624 bis cod. pe relazione ad un furto commesso all’interno di un ristorante in orario di chiusu Detti aspetti oltre a non essere stati dedotti non risultano in alcun sviluppati nel corpo della motivazione.
In conclusione i ricorsi proposti vanno dichiarati inammissibili. Segu condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa del ammende.
Il Con GLYPH stensore Così deciso in Roma il 17 luglio 2025
Il Presidente