Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41170 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41170 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVETRANA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono, con distinti atti di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del delitto nell’ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen., lamentando in particolare un uso improprio della nozione di “privata dimora”, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da profili di censura volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 4 della sentenza impugnata, ove si legge che il furto è avvenuto in una “villetta” di proprietà del fratello di colui che ne aveva la disponibilità e che ne utilizzava una “part come deposito attrezzi: dati circostanziali che non consentono di cogliere che si trattasse di un immobile disabitato e in istato di abbandono), è anche generico e manifestamente infondato, posto che “ai fini della configurabilità del reato previsto all’art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato”, come in effetti ben esplicitato nella pronuncia della Corte d’appello, con la quale le ragioni dell’impugnazione non si confrontano (cfr. ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 27678 del 23/06/2022 Ud., Rv. 283421);
Considerato che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di entrambi i ricorsi, con i quali i ricorrent denunziano inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie tentata di cui all’art. 56 cod. pen. e, più nello specifico, in ordine al manca riconoscimento degli istituti della desistenza volontaria di cui al comma 3 e del recesso attivo di cui al comma 4,sono generici e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, la parte centrale di pag. 4 della sentenza impugnata, a riguardo delle ragioni dell’abbandono postumo della refurtiva) e tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicita le ragioni del suo convincimento;
Considerato che il secondo, il terzo ed il quarto motivo di entrambi i ricorsi sono anche manifestamente infondati; in particolare, con riguardo alla prima censura, la Corte di merito ha ben argomentato sull’occasionale ed estemporanea presenza sul luogo di commissione dei fatti del teste COGNOME, che non stava esercitando un costante monitoraggio dell’azione altrui, funzionale ad ostacolare l’impossessamento della refurtiva da parte dei ricorrenti; in relazione alle altre due censure, occorre ricordare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il momento consumativo del reato di furto coincide con l’impossessamento da parte dell’agente e con lo spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato, ne’ quello temporale, concernente la durata del possesso da parte del ladro. È sufficiente, invero, che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo e anche se nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, nella disponibilità dell’autore del furto. In tal caso, pertanto, non è configurabile il semplice tentativo, né possono realizzare l’ipotesi della desistenza volontaria comportamenti quali il nascondimento o l’abbandono della refurtiva, non rilevando, peraltro, il mancato conseguimento del fine di profitto” (Sez. 2, Sentenza n. 7721 del 25/01/1983 Ud., Rv. 160347);
Considerato che il quinto motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di
merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, ove si è rimarcato, oltre a non indifferente valore economico della refurtiva – in sé già incompatibile con i presupposti dell’attenuante – il pregiudizio patrimoniale provocato con il danno alla recinzione;
Considerato che il sesto motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Considerato che il motivo nuovo enunciato dai ricorrenti con la rispettiva memoria del 20 luglio 2023, che – oltre ad insistere nelle ragioni già enunciate nell’atto di ricorso principale – invoca, attraverso u intervento della Corte di Cassazione, l’operatività immediata delle “pene sostitutive” di cui all’art. 53 e segg. della L. n. 689 del 1981, come modificata dal Decr. Lgs. n. 150 del 2022, è – sotto un primo profilo – tardivamente proposto, perché i ricorsi per cassazione sono stati promossi il 27 gennaio 2023, quando il mutamento normativo di natura sostanziale era già in vigore ed avrebbe dovuto essere richiamato, pertanto, con i motivi principali; e – sotto un secondo profilo – è manifestamente infondato, dal momento che alla data di entrata in vigore di tali disposizioni il procedimento penale aveva ormai oltrepassato i gradi del giudizio di merito e, in pendenza del conseguente giudizio di legittimità, la norma transitoria di cui all’art. 95 comma 1 del medesimo Decreto Lgs. impone che eventuali istanze di applicazione delle pene sostitutive debbano essere presentate al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
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