Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10613 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10613 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mantova il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 624-bis e 648 cod. pen. conseguente al rigetto della richiesta di riqualificazione giuridica del fatto descritto al capo 5) nel reato di ricettazione, Ł manifestamente infondato e non consentito.
rilevato che i giudici di appello, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, hanno indicato gli elementi probatori idonei a dimostrare che il ricorrente ha commesso il reato di furto, valorizzando -in particolare- le dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME, il quale ha ammesso di avere nella propria disponibilità un’autovettura dello stesso tipo e colore di quella ritratta nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il COGNOME deduce erronea applicazione dell’art. 624-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di furto in abitazione di cui al capo 5), Ł reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonchØ articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di furto in abitazione (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale
– Relatore –
Ord. n. sez. 3753/2026
CC – 05/03/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. In particolare, La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. si perfeziona anche quando la sottrazione sia avvenuta, come nel caso di specie, in una delle pertinenze recintate di un luogo di privata dimora (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285470 – 01;Sez. 5, n. 43618 del 24/06/2021, COGNOME, non massimata);
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l’erronea determinazione della pena per il reato di furto in abitazione di cui al capo 5), Ł assorbito dalla inammissibilità del primo motivo di ricorso;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME