Furto in Abitazione: L’Intento di Rubare è Decisivo
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di furto in abitazione, offrendo importanti chiarimenti sulla linea di demarcazione tra questo grave reato e il furto semplice. La decisione si concentra sull’elemento soggettivo dell’agente, ovvero sull’intenzione che lo muove al momento dell’introduzione illecita in un’abitazione privata. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un’Introduzione Illecita
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato in abitazione. L’uomo, in concorso con altri, si era introdotto nell’abitazione di un privato forzando una finestra e manomettendo il sistema di allarme. Una volta dentro, i malviventi si erano impossessati di armi prelevate da una cassaforte e di altri oggetti presenti nelle stanze.
La condanna per il reato previsto dall’art. 624-bis del codice penale era stata confermata dalla Corte d’Appello, ma l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per contestare la qualificazione giuridica del fatto.
La Difesa dell’Imputato e il Vizio di Motivazione
La tesi difensiva si basava su un punto cruciale: l’intenzione originaria dell’imputato non sarebbe stata quella di rubare. A suo dire, l’ingresso nell’abitazione era stato motivato unicamente dalla necessità di trovare un luogo dove trascorrere la notte. Il furto, quindi, sarebbe stato un evento successivo e occasionale, non programmato fin dall’inizio.
Sulla base di questa ricostruzione, la difesa sosteneva che il reato dovesse essere derubricato a furto semplice, mancando quel collegamento finalistico tra l’introduzione nell’abitazione e l’impossessamento della refurtiva che caratterizza il furto in abitazione.
La Decisione sul Furto in Abitazione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come le argomentazioni dell’imputato non fossero altro che doglianze di fatto, volte a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
Il Principio del “Nesso Finalistico”
Il cuore della decisione risiede nella conferma del principio del “nesso finalistico”. La Corte ha ribadito che per la configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che l’introduzione nell’immobile e l’impossessamento dei beni siano legati da un rapporto di mezzo a fine. In altre parole, si deve dimostrare che l’agente è entrato con lo scopo preciso di rubare.
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già fornito una risposta logica e coerente, basata sugli elementi probatori, escludendo la versione alternativa dell’imputato e confermando che l’azione era stata pianificata fin dall’inizio per commettere il furto.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
Oltre a riproporre questioni di fatto, il ricorso è stato giudicato generico. L’imputato si era limitato a reiterare i motivi già presentati in appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo modo di procedere rende il ricorso inammissibile, poiché non individua vizi di legittimità ma si limita a contestare la valutazione del giudice di merito.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è procedurale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito e non può rivalutare le prove. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente giustificato la sua scelta di ritenere sussistente l’intento predatorio fin dal momento dell’ingresso.
Il secondo pilastro è sostanziale e riguarda la corretta interpretazione dell’art. 624-bis c.p. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 4, n. 3716/2023) per sottolineare che l’introduzione e l’impossessamento non devono essere semplicemente contestuali, ma legati da un preciso scopo. La tesi difensiva, secondo cui il furto sarebbe stato un’idea estemporanea, è stata rigettata come implausibile alla luce delle prove raccolte.
Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un importante principio in materia di reati contro il patrimonio. La distinzione tra furto semplice e furto in abitazione non dipende solo dal luogo in cui avviene il fatto, ma anche e soprattutto dall’elemento psicologico dell’agente. Chi si introduce in una casa altrui con l’intenzione di rubare commette il reato più grave, a prescindere da quando, una volta dentro, si impossessi materialmente dei beni. La decisione serve anche da monito sull’importanza di formulare ricorsi per cassazione che si concentrino su vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione) e non su tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, destinati inevitabilmente all’inammissibilità.
Qual è la differenza tra furto semplice e furto in abitazione secondo questa ordinanza?
La differenza fondamentale risiede nell’intento al momento dell’introduzione nell’abitazione. Per configurare il reato di furto in abitazione, deve esistere un “nesso finalistico”, cioè l’ingresso deve essere avvenuto con lo scopo di commettere il furto, e non per altre ragioni (come trovare riparo) con il furto che avviene solo in un secondo momento occasionale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato generico e volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di riesame non è consentito in sede di legittimità, dove la Corte si limita a controllare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione.
Cosa significa che deve esserci un “nesso finalistico” per il reato di furto in abitazione?
Significa che l’azione di introdursi nell’abitazione deve essere stata compiuta proprio al fine di commettere il furto. L’introduzione e l’impossessamento dei beni devono essere collegati da un rapporto di mezzo a fine, escludendo così i casi in cui il furto avviene in modo puramente occasionale dopo un ingresso avvenuto per altri motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44221 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/12/1997
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza GLYPH in epigrafe che ha – 06 -2023 confermato la sua condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa del =3 per i reati di cui agli artt. 110,624 bis 625 n. 2 cod. pen. commesso in Pisa il 19.01.2022 perche in concorso con altri dopo essere entrato nell’abitazione di NOME si impossessavano di armi prelevate da una cassaforte e altri oggetti che prelevavano dalla stanze di casa con violenza sulle cose nella specie la forzatura della finestra e manomissione dell’impianto di allarme
L’imputato a mezzo del difensore di fiducia deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 624 bis anziché furto semplice in quanto la C territoriale non ha adeguatamente valutato la giustificazione resa dall’imputato che l’ingres nell’abitazione era inizialmente volto non alla esecuzione del furto ma a trovare un sistemazione per trascorrere la notte.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non solo è generico ma in realtà è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione materiale probatorio non consentita in sede di legittimità e reitera i motivi già dedotti in ap cui la Corte distrettuale ha dato adeguata risposta a fol 5 e 6.Ha in particolare escluso c argomentazioni logiche e coerenti con gli elementi probatori la prospettazione alternativa che l’introduzione nell’abitazione e l’impossessamento necessario ai fini della configurabilità del re di furto in abitazione, si fosse realizzato in maniera occasionale non invece in base ad un nesso finalistico ( cfr. Sez. 4 – , n. 3716 del 11/01/2023 Ud. (dep. 30/01/2023) Rv. 284090 – 01) 2.Segue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 21.11..2024