Furto in abitazione e concetto di privata dimora
Il reato di furto in abitazione rappresenta una delle fattispecie più discusse nel panorama penale italiano, specialmente per quanto riguarda la definizione dei luoghi tutelati dalla norma. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della nozione di privata dimora, confermando un orientamento rigoroso a tutela della riservatezza e della sicurezza individuale.
Il caso e la qualificazione giuridica
La vicenda riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza sostenendo che l’immobile interessato non potesse essere qualificato come abitazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto tale tesi, sottolineando che la protezione legale si estende oltre la semplice residenza anagrafica o l’occupazione continuativa.
La nozione di privata dimora nel furto in abitazione
Secondo i giudici di legittimità, integra la nozione di privata dimora anche l’immobile che, pur non essendo abitato in un dato momento, possiede caratteristiche intrinseche e una destinazione funzionale allo svolgimento di atti della vita privata. Questo significa che la tutela penale scatta ogni volta che il luogo è strutturato per accogliere la sfera intima della persona, indipendentemente dalla presenza fisica del proprietario al momento del furto.
Limiti del ricorso in Cassazione
Un aspetto fondamentale emerso dal provvedimento riguarda l’impossibilità di introdurre nuovi argomenti di fatto durante l’ultimo grado di giudizio. La Corte ha dichiarato indeducibili le lamentele proposte per la prima volta in Cassazione, ricordando che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove si rivalutano le prove o si propongono letture alternative dei fatti già accertati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dei principi di diritto riguardanti la prova e la qualificazione del reato. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’appello avesse già logicamente valorizzato le emergenze processuali, individuando correttamente la destinazione dell’immobile. Il tentativo del ricorrente di sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie è stato giudicato inammissibile poiché estraneo ai compiti della Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il furto in abitazione non richiede necessariamente la presenza di abitanti al momento del fatto, purché il luogo sia destinato alla vita privata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza la protezione dei beni immobili destinati a uso privato, scoraggiando interpretazioni eccessivamente restrittive della norma penale.
Cosa si intende per privata dimora nel reato di furto?
Si riferisce a qualsiasi luogo, anche non abitato stabilmente, che per caratteristiche e destinazione sia funzionalmente rivolto allo svolgimento di atti della vita privata.
Si possono presentare nuove prove o fatti davanti alla Cassazione?
No, il ricorso per cassazione è limitato alla verifica della legittimità e non permette una nuova valutazione dei fatti o l’introduzione di questioni mai sollevate prima.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11078 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11078 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto – è indeducibile sia perché proposto per la prima volta in questa sede (quanto alla dedotta occupazione dell’immobile), sia perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali logicamente valorizzate dalla Corte d’appello (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); d’altronde, integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destiNOME allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5 – n. 8346 del 09/01/2025 Rv. 287569);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
Il Co. di-re estensore
Il siden
NOME COGNOME