Furto in abitazione: la Cassazione sulla specificità dei motivi di ricorso
Il reato di furto in abitazione rappresenta una delle fattispecie più sentite in termini di sicurezza sociale e tutela del patrimonio privato. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di impugnazione riguardante questa fattispecie, sottolineando un principio fondamentale del diritto processuale: l’obbligo di specificità dei motivi di ricorso.
Il caso e lo svolgimento del processo
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di furto in abitazione aggravato. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando vizi di motivazione. In particolare, la difesa lamentava il mancato riconoscimento dello stato di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, che avrebbe dovuto incidere sull’imputabilità, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella legata alla speciale tenuità del danno patrimoniale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come le doglianze presentate fossero meramente riproduttive di argomenti già discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La mancanza di una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente determina, per legge, l’impossibilità di procedere all’esame del merito.
Furto in abitazione e prova dell’intossicazione
Un punto centrale della discussione ha riguardato l’art. 95 del codice penale. La Corte d’Appello aveva già sviluppato argomentazioni puntuali per escludere che il soggetto versasse in una condizione di cronica intossicazione. Tale stato non può essere presunto o invocato in modo astratto, ma deve essere supportato da evidenze cliniche e comportamentali che dimostrino una alterazione permanente delle capacità cognitive e volitive, non riscontrate nel caso di specie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul rigore dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. I giudici hanno chiarito che un motivo di ricorso è considerato generico quando non si confronta criticamente con le singole sequenze argomentative della sentenza impugnata. Nel caso del furto in abitazione analizzato, il ricorrente si è limitato a contrapporre considerazioni teoriche alle ricostruzioni fattuali e giuridiche fornite dai giudici di merito, rendendo l’impugnazione inidonea a scalfire la solidità della condanna precedente.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla definitiva conferma della responsabilità penale e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa sentenza ribadisce che, in sede di legittimità, non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario individuare errori logici o giuridici specifici, specialmente quando si trattano temi delicati come le attenuanti nel furto in abitazione.
Perché il ricorso per furto in abitazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contestavano specificamente le motivazioni già fornite dalla Corte d’Appello.
Cosa si intende per cronica intossicazione nel diritto penale?
Si tratta di uno stato patologico permanente derivante dall’uso di droghe o alcol che può escludere o diminuire l’imputabilità, ma deve essere rigorosamente provato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41257 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41257 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona di condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazio in relazione all’art. 95 cod. pen.- ed il secondo motivo del ricorso- con cui il ricorrente ded vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.- sono generici perch fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desum dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Considerato, invero, che la Corte di appello ha sviluppato argomentazioni puntuali sia per escludere che il soggetto versasse in una condizione di cronica intossicazione da stupefacenti (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), sia per negare la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4), cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, sia per confermare trattamento sanzionatorio (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) temi ai quali il ricorrente contrappone mere considerazioni teoriche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.