Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 6 aprile 2023, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 624 bis, 625 n.5 cod. pen.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di furto in abitazione: l’introduzione nell’abitazione dell’anziano signore vittima del reato non era infatti avvenuta al fine di commettere il furto, ma al solo fine di trovare ristoro ed eventualmente di intrattenere un rapporto sessuale con la persona offesa ( COGNOME, di anni 84 al momento dei fatti).
3 . Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il motivo è infatti riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibile (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il nesso finalistico tra l’introduzione nella abitazione della persona offesa e il furto, osservando che la palese intenzione dell’imputata di introdursi a casa dell’anziano signore per derubarlo era facilmente deducibile dalle connotazioni della vittima, ultraottantenne e particolarmente vulnerabile e raggirabile. Si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche, nonché in linea con il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie del furto in abitazione si configura anche allorquando il consenso all’introduzione nella abitazione sia carpito in modo
ingannevole GLYPH (Sez. 5 – n.16995 GLYPH del 21/11/2019,Rv. 279110 GLYPH 01; Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Rv. 261030 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorre pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore dell cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Co sigliere stensore
Il Presidente