Furto in Abitazione: Procedibilità d’Ufficio Confermata dalla Cassazione
La recente Riforma Cartabia ha introdotto significative modifiche al sistema penale, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di procedibilità di numerosi reati. Tuttavia, alcune fattispecie criminose, data la loro particolare gravità, mantengono il regime originario. Un’ordinanza della Corte di Cassazione interviene per fare chiarezza sul furto in abitazione, confermando che questo reato resta perseguibile d’ufficio, a prescindere dalla volontà della persona offesa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione aggravato, pronunciata sia in primo grado che in appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso per Cassazione tramite il suo difensore, sollevando due questioni principali volte a scardinare l’impianto accusatorio e la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso: Procedibilità e Responsabilità Penale
Il ricorso si fondava su due argomentazioni distinte:
1. Mancanza della condizione di procedibilità: Il difensore sosteneva che, per effetto della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), anche il furto in abitazione fosse diventato un reato procedibile a querela di parte. Poiché nel caso di specie mancava la querela, l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata.
2. Errata affermazione della responsabilità penale: In subordine, la difesa contestava genericamente le conclusioni dei giudici di merito riguardo alla colpevolezza dell’imputato, riproponendo censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione sul furto in abitazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa con motivazioni nette e precise.
I giudici hanno innanzitutto qualificato come “palesemente destituito di fondamento” il primo motivo. Hanno chiarito che il novum normativo introdotto dalla Riforma Cartabia, che ha esteso il regime della procedibilità a querela, riguarda l’ipotesi del furto semplice (art. 624 c.p.) e non si applica alla fattispecie autonoma e più grave del furto in abitazione, disciplinata dall’art. 624-bis del Codice Penale. Quest’ultimo reato, per la sua intrinseca capacità di ledere non solo il patrimonio ma anche l’inviolabilità del domicilio e la sfera di intimità della persona, continua a essere perseguibile d’ufficio.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la scelta del legislatore di mantenere la procedibilità d’ufficio per il furto in abitazione risponde a una precisa esigenza di tutela rafforzata. Violare un domicilio privato per commettere un furto è un fatto che allarma la collettività e lede beni giuridici di primaria importanza, giustificando l’intervento dello Stato a prescindere dalla querela della vittima.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché le censure erano formulate in modo generico e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ricordato che il loro compito non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, che in questo caso è stata giudicata immune da vizi.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia non hanno indebolito la risposta sanzionatoria per i reati che destano maggiore allarme sociale. Il furto in abitazione resta saldamente nel novero dei delitti procedibili d’ufficio. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della sentenza di condanna.
Perché il furto in abitazione è ancora perseguibile d’ufficio dopo la Riforma Cartabia?
La Corte di Cassazione ha chiarito che la riforma ha modificato il regime di procedibilità solo per il furto semplice. Il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) è una fattispecie di reato autonoma e più grave, che per la sua lesività nei confronti del domicilio privato e della sicurezza personale rimane perseguibile d’ufficio.
Per quale motivo il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano generiche e si limitavano a riproporre questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, come richiesto in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato d 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.. rra Giuseppe, cui agli artt.
Considerato che il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa mancanza della condizione di procedibilità del reato, è palesement fondamento trattandosi di reato perseguibile d’ufficio: il novum tema di procedibilità dalla recente riforma introdotta a seguito c vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è valevole per l’ipotesi d opera con riferimento alla fattispecie del furto in abitazione. si duole della destituito di apportato in lell’entrata in furto e non
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso in tema di della penale responsabilità dell’imputato, che le ragioni di doglia essere genericamente formulate, sono riproduttive di censure gi nella sede di merito e disattese dalla Corte d’appello con argomer da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale decisione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legitt affermazione nza, oltre ad h prospettate tare immune da portare la
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rnissibile, con illa somma di
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore