Furto in abitazione: la linea sottile con la ricettazione secondo la Cassazione
Il confine tra essere l’autore di un furto in abitazione e il semplice ricettatore di beni rubati è spesso oggetto di complesse valutazioni giuridiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, chiarendo quali elementi sono decisivi per distinguere le due fattispecie di reato. La decisione analizza il caso di un individuo trovato in possesso di refurtiva poco dopo un colpo, offrendo spunti fondamentali per comprendere la logica seguita dai giudici.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di furto in abitazione in concorso, aggravato. La condanna si basava sul ritrovamento, all’interno della sua automobile, di beni provenienti da un furto commesso nella stessa notte. L’imputato, ritenendo ingiusta la qualificazione del fatto, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata nel reato meno grave di ricettazione.
I Motivi del Ricorso: Furto in Abitazione o Ricettazione?
L’imputato basava il suo ricorso su tre motivi principali. I primi due, strettamente collegati, contestavano la sua responsabilità penale per il reato di furto, chiedendo la riqualificazione del fatto in ricettazione (art. 648 c.p.). La difesa sosteneva che mancassero le prove di un suo coinvolgimento diretto nell’effrazione e nella sottrazione dei beni, e che il semplice possesso della refurtiva non potesse automaticamente tradursi in una condanna per furto.
Il terzo motivo, invece, criticava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non motivata adeguatamente dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le argomentazioni della difesa con motivazioni chiare e nette.
Per quanto riguarda la distinzione tra furto in abitazione e ricettazione, i giudici hanno ribadito un principio consolidato. Le circostanze di tempo e di luogo sono decisive. Il fatto che i beni rubati siano stati trovati nell’auto dell’imputato “nel corso della medesima notte” e “in un brevissimo lasso temporale rispetto ad un furto analogo” è stato considerato un elemento probatorio fortissimo della sua partecipazione diretta al reato. Questo collegamento immediato tra il possesso e la commissione del furto esclude la possibilità di configurare la ricettazione.
La Corte ha precisato che si parla di ricettazione quando un soggetto, trovato in possesso di refurtiva, non fornisce una spiegazione attendibile sulla sua provenienza e, soprattutto, quando mancano elementi che colleghino direttamente il suo possesso all’esecuzione materiale del furto. Nel caso di specie, la quasi contemporaneità dei fatti ha reso implausibile l’ipotesi che l’imputato avesse semplicemente “ricevuto” i beni da terzi.
Infine, il motivo relativo alla pena è stato giudicato generico, poiché il ricorrente non aveva specificato quali elementi favorevoli sarebbero stati trascurati dai giudici di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che nel distinguere tra furto e ricettazione, il fattore temporale è cruciale. Il ritrovamento della refurtiva a brevissima distanza di tempo e di luogo dal reato costituisce una prova logica quasi inconfutabile della partecipazione al furto stesso. Per chi viene trovato in possesso di beni di provenienza illecita, è quindi fondamentale poter fornire una spiegazione plausibile e verificabile dell’origine di tali beni, specialmente se il ritrovamento avviene a ridosso del crimine. In assenza di ciò, e in presenza di un forte nesso spazio-temporale, il rischio di una condanna per furto in abitazione è estremamente concreto.
Quando il possesso di refurtiva costituisce furto in abitazione anziché ricettazione?
Secondo la Corte, si configura il furto e non la ricettazione quando le circostanze di tempo e luogo collegano direttamente il possesso della refurtiva alla commissione del reato. Nel caso specifico, il ritrovamento dei beni nell’auto dell’imputato nella stessa notte del furto e a breve distanza temporale è stato ritenuto prova della sua partecipazione diretta.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi principali sono stati giudicati manifestamente infondati, in quanto le circostanze di fatto supportavano logicamente la condanna per furto, e il motivo relativo alla pena è stato ritenuto generico, poiché non indicava elementi specifici trascurati dalla corte precedente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14169 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catania del 27 aprile 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Siracusa per il reato di furto in abitazione in concorso aggravato di cui agli artt.110, 624 bis, 61 n.5 cod. pen.;
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui l’imputato deduce vizio di motivazione in punto di penale responsabilità e il secondo motivo di ricorso con cui deduce la mancata riqualificazione della fattispecie in quella di cui all’art. 648 cod. pen. sono manifestamente infondati non conformandosi con la sentenza impugnata, che con motivazione immune da vizi logici ha adeguatamente disatteso le analoghe censure già proposte nell’atto di appello (p.3):
I beni oggetto di furto erano rinvenuti nella sua vettura nel corso della medesima notte, in un brevissimo lasso temporale rispetto ad un furto analogo;
-Le circostanze di tempo e di luogo consentono di ravvisare il reato di furto e non di ricettazione in attuazione dei principi fissati da questa Corte secondo cui risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso. (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120).
-Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio è generico non indicando elementi favorevoli ad un trattamento sanzionatorio più favorevole eventualmente trascurati dalla c:orte territoriale a fronte di motivazione esente da vizi logici e giuridici (congruità rispetto alla complessiva gravità del fatto).
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q» M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Consigli
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Presidente