Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45064 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ROMA il 21/06/1996 COGNOME nato il 24/12/1988
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
visti i ricorsi proposti a mezzo del difensore da COGNOME e COGNOME ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione pluriaggravato.
Rilevato che gli imputati, nei motivi comuni di ricorso, lamentano: 1. Erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata derubricazione del delitto ascritto nella ipotesi del tentato furto in abitazione; 2. Violazione di legge con riferimento alla determinazione pena inflitta, mancata concessione delle attenuanti generiche, violazione dell’art. 69 cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare prospettazioni in contrasto con i principi ermeneutici stabiliti in questa sede. La Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha osservato come il furto fosse stato consumato, essendo stati gli imputati sorpresi in possesso della refurtiva che avevano sottratto dall’abitazione della persona offesa, occultata nel bagagliaio della vettura adoperata per allontanarsi dal luogo del furto (cfr. pag. 2 della motivazione). La qualificazione giuridica è stata dunque correttamente individuata, essendo, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, sufficiente che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. ex rnultis Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266 – 01; Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544 – 01).
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto “congrua” la pena come rideterminata in sentenza, in ragione del valore delle cose sottratte, delle modalità dell’azione e della personalità degli imputati.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che i rilievi difensivi risultano manifestamente infondati, non essendo richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo anche soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Considerato che la doglianza nella quale si prospetta – in modo generico un errore di calcolo nella determinazione della pena è del tutto destituita di fondamento, non riscontrandosi dalla lettura della sentenza l’esistenza dell’asserito errore.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente