Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11580 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11580 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, COGNOME
NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27.10.2025, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato (capo 1) e del reato di ricettazione di svariati beni (capo 3), ivi compreso quello di cui al capo 2 originariamente imputato a titolo di furto in abitazione, ha assolto il predetto dal reato di ricettazione ascrittogli al capo 3 limitatamente ai beni indicati ai nn. 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto di giudizio immediato (emesso il 20.1.2025), perché il fatto non sussiste, e, ritenute le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazione all’incompetenza territoriale ex art. 21 c.p.p., ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 16 del codice di rito. Preliminarmente si deve osservare che la competenza territoriale del Tribunale di Milano è stata individuata a seguito di riqualificazione dei fatti contestati ai capi di imputazione 1 e 2 in sede di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ebbene, essendo contestati in entrambi i suddetti capi, il reato di furto in abitazione aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 n. 2 (violenza sulle cose) e n. 5 (numero delle persone) la competenza territoriale si era radicata presso il Tribunale di Milano, essendo il furto contestato al capo 2 quello commesso per primo, ovvero in data 17/11/2024. La difesa rilevava come il furto di cui al capo 2 in realtà non era quello più grave in quanto la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5 risultava erroneamente contestata. Tale circostanza, tuttavia, risultava superata dal fatto che il giudice di primo grado riteneva, come da richiesta della medesima difesa e dello stesso P.M., di derubricare il capo 2 di imputazione nella fattispecie di cui al capo 3 e quindi nel reato di ricettazione.
Ciò detto, il reato più grave contestato all’imputato risultava e risulta ancora una volta quello di cui al capo 1 di imputazione ovvero il furto commesso in danno della signora COGNOME NOME in data 03/12/2024, tale furto risulta essere stato commesso a Valenza e pertanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 16 la competenza territoriale era da radicare presso il Tribunale di Alessandria. Tale eccezione di incompetenza territoriale, tuttavia, non trovava accoglimento da parte della Corte territoriale.
Ebbene, ritiene la difesa che la valutazione di tardività dell’eccezione di incompetenza da parte del collegio non sia condivisibile in quanto nel caso di specie la richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato proviene da giudizio immediato e non da udienza preliminare. La stessa giurisprudenza citata in seno alla sentenza impugnata in realtà si riferisce a riti abbreviati provenienti da udienza preliminare e per tale motivo preclusi a qualsiasi tipo di eccezione in merito alla competenza territoriale. Nel caso in argomento invece il rito abbreviato era stato richiesto a seguito di decreto di giudizio immediato e detta preclusione si applicherebbe solo ‘in limine’ al giudizio abbreviato.
Le Sezioni Unite COGNOME hanno risolto il contrasto interpretativo che si era determinato a proposito della possibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall’imputato che ha richiesto ed è stato ammesso al rito abbreviato, affermando che tale eccezione è proponibile ‘in limine’ al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.
2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al capo 1 nonché il vizio strutturale della medesima motivazione, stante l’inferenza induttiva priva di base fattuale decisiva.
La Corte di appello, partendo dal dato osservato il 04/12/2024 secondo cui l’imputato aveva in uso il veicolo Mercedes attenzionato nell’attività di indagine, inferisce per via indiziaria la pregressa commissione da parte del medesimo del furto avvenuto il 03/12/2024 presso l’abitazione di COGNOME NOME, quale fatto necessariamente accaduto immediatamente prima, fondando tale assunto sul solo dato della prossimità temporale, operando una inferenza retrospettiva non sorretta da dati oggettivi e senza spiegare il passaggio logico che consente di proiettare all’indietro acquisizioni probatorie successive, in violazione dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione. Si assiste così ad un salto logico nell’inferenza dal post factum al fatto reato presupposto, trasformando la prossimità temporale in prova della riferibilità dell’azione di impossessamento avvenuta il 03/12/2024, che tuttavia non supera il vaglio di coerenza interna poiché converte elementi tipicamente neutri e plurivoci in prova, risolvendosi in una motivazione affetta da incongruenze che risultano ‘vistose e insormontabili’ e dunque sindacabili in sede di legittimità.
2.3.Col terzo motivo – contenuto nel secondo motivo – lamenta che la sentenza impugnata pare viziata anche in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1 nel reato di cui all’art. 648 c.p. Nella denegata ipotesi in cui questa Corte di Cassazione dovesse ravvisare gli estremi per il riconoscimento di penale responsabilità in capo all’imputato, parrebbe maggiormente rispondente ai dettami previsti dall’ordinamento fare riferimento alla condotta in concreto perpetrata dal soggetto agente, condotta che per le considerazioni riportate nel motivo d’appello deve ritenersi idonea a legittimare un giudizio di riqualificazione del fatto. I tracciati GPS, unico indizio emerso a seguito delle indagini, altro non dimostrano se non che l’autovettura Mercedes in argomento si trovava in prossimità del luogo in cui è stato commesso il furto. Inoltre, i beni sottratti in data 03/12/2024 sono stati solo in parte
ritrovati nella disponibilità dell’imputato a dimostrazione della totale estraneità dello stesso al furto.
2.4.Col quarto motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla affermata responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. (capo 3). La responsabilità dell’imputato in relazione a tale reato è stata fondata su indicatori generici quali la quantità/valore dei beni e lo stato di disoccupazione dell’imputato a fronte di deduzioni difensive e documentazione fotografica sulla lecita disponibilità/rintracciabilità dei beni, che non risultano confutate criticamente. Nello specifico si lamenta che il ricorrente per il tramite della documentazione difensiva depositata aveva ampiamente illustrato la lecita provenienza dei beni rinvenuti risultati nella disponibilità, da tempo, sia dell’imputato che della di lui fidanzata. Non convince quindi la motivazione della Corte di appello che nel confermare la sentenza impugnata ha desunto la provenienza illecita dei suddetti beni sulla base del fatto che essi fossero privi di un numero seriale, caratteristica che non può di per sé condurre ad una sentenza di condanna, se non supportata da elementi di riscontro ulteriore. Elementi che nel caso di specie mancano, posto che neppure gli organi inquirenti tramite interrogazioni alla casa madre dei beni avrebbero potuto reperire.
Si deve infine rimarcare che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la prova che l’imputato abbia ricevuto, acquistato od occultato denaro o cose provenienti da reato con la consapevolezza di tale illecita provenienza che deve tradursi nella certezza che le cose ricevute ed occultate siano il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato commesso da altri; elemento questo mai emerso a carico dell’imputato.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È invero oramai pacifico che l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente con la richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l’art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l’imputato “può” eccepire l’incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma
specifica la possibilità di proporre l’eccezione in deroga alla regola generale dettata dall’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l’incompetenza stessa (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 35743 del 04/06/2021, Rv. 281902).
L’art. 458 cod. proc. pen. nella formulazione vigente al momento del giudizio (la richiesta di giudizio abbreviato è stata formulata con atto depositato in data 13.2.2025 a seguito di decreto di giudizio immediato emesso il 20.1.2025) al primo comma prevede oramai espressamente che «l’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice». Il secondo comma, d’altro canto, disciplina la scansione processuale disponendo che «Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443 (…)».
Secondo l’art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l’incompetenza per territorio e l’incompetenza derivante da connessione sono rilevate o eccepite, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, qualora questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, del codice di rito; termine entro il quale deve essere, inoltre, riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare.
Il tenore della disciplina prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 458 comma 1 e 2, 438, comma 6-bis, e 21 cod. proc. pen., consente all’imputato destinatario del decreto di fissazione del giudizio immediato, contrariamente a quanto avveniva in passato in cui si dubitava del termine e la sede in cui formulare l’eccezione di incompetenza territoriale (se all’atto della richiesta o nell’iniziale fase dell’udienza camerale disposta a seguito della richiesta di giudizio abbreviato formulata all’atto della notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato la cui disciplina non coincide in toto con quella prevista per l’udienza preliminare) di effettuare la richiesta solo entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.
Dal chiaro tenore della disposizione emerge che la parte, che voglia richiedere il giudizio abbreviato a seguito di immediato, deve formulare in detto atto – e, quindi, nel detto termine – la relativa eccezione.
Risulta pertanto superato, sulla base della modifica normativa seguita alla legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 46, che con la introduzione del secondo periodo dell’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., ha appunto individuato il momento entro il quale formulare l’eccezione di incompetenza territoriale, il precedente indirizzo espresso da questa Corte nel suo massimo consesso secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare che, in assenza di una fase dedicata alla soluzione delle questioni preliminari, individuava il termine con quello corrispondente alla verifica della costituzione delle parti (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252612 – 01).
Il ricorso neppure si confronta con le ulteriori e corrette considerazioni della Corte di appello che radicano comunque la competenza territoriale nell’Ufficio procedente. Ed infatti, ragionando, così come correttamente fatto dalla Corte di appello, in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis , alla stregua dell’imputazione originaria che contemplava due reati di furto in abitazione pluriaggravati, di pari gravità, contestati ai capi A e B, puniti più gravemente rispetto a quelli di ricettazione di cui al capo C, si è individuata la competenza territoriale facendosi riferimento, in applicazione dei parametri di cui all’art. 16 cod. pen., al reato di furto in abitazione pluriaggravato commesso per primo che è quello commesso il 17.11.2024, contestato al capo B.
La censura deve dunque reputarsi, nel suo complesso, manifestamente infondata deducendo vizi palesemente insussistenti.
Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per manifesta infondatezza e comunque per aspecificità. La sentenza impugnata, quanto al reato di furto pluriaggravato in abitazione di cui al capo A, a differenza di quanto assume il ricorso, non si fonda affatto su meri indici di prossimità e continuità temporale, che avrebbero fatto illegittimamente ‘retroagire’ la prova pur in assenza di un effettivo aggancio storico-fattuale.
La Corte di appello non ha tratto la riferibilità del furto all’imputato dal dato, in sé, osservato il 4.12.2024, del mero uso, da parte dello stesso, del veicolo Mercedes emerso in sede di indagini, inferendo unicamente da ciò la commissione del furto perpetrato il 3.12.2024, ma è giunta alla conclusione della responsabilità dell’imputato in base ad un ragionamento ben più articolato con cui ha messo a confronto i tracciati di geolocalizzazione GPS, per il periodo compreso tra il
28.11.2024 e il 9.12.2024, indicanti l’identico percorso che la Marcedes aveva compiuto ogni giorno (anche il 3.12.2024) e le denunce di furto in abitazione sporte in quel periodo che indicavano luoghi e date compatibili con gli spostamenti dell’autovettura.
Ed è sulla base di tale comparazione e dell’ulteriore dato emerso in data 4.12.2024 – data a partire dalla quale venivano avviati servizi di osservazione e controllo – che consentiva di appurare e poi di identificare nell’imputato colui che effettuava il tragitto oggetto di geolocalizzazione, che i giudici di merito sono giunti alla conclusione che autore del furto perpetrato il 3.12.2024 fosse il ricorrente.
Sicché il motivo in scrutinio non solo non si confronta adeguatamente con tale congrua motivazione, ma finisce col richiedere a questa Corte una rivalutazione probatoria non consentita nella presente sede di legittimità, peraltro fondata su un’impostazione in fatto e parziale del dato indiziario.
Alla stregua di quanto sopra osservato, consegue la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A nel reato di ricettazione.
4.Il quarto motivo è inammissibile in quanto attraverso i vizi denunciati mira piuttosto ad una inammissibile rivalutazione probatoria, non consentita nel giudizio di cassazione, impostata esplicitamente sulla lettura delle prove, di cui dunque si chiede una rivalutazione inammissibile nella presente sede.
E ciò pure a fronte dell’argomentata ricostruzione svolta dai giudici di merito che nel rispondere ai rilievi, in fatto e in punto di prova, che già in sede di appello erano stati in maniera analoga mossi, hanno messo in evidenza come la documentazione allegata dalla difesa e le considerazioni dalla medesima svolte riguardo alla riferibilità dei numerosi oggetti di valore rinvenuti presso l’abitazione dell’imputato alla compagna dello stesso, non risiedente presso l’abitazione dell’imputato, non fossero in alcun modo idonee a sconfessare l’impostazione accusatoria che si fonda, in alcuni casi, innanzitutto, sugli stessi riconoscimento degli oggetti da parte delle vittime dei furti, oltre che sull’argomento di tipo logico secondo cui la quantità, la varietà, il valore degli stessi è incompatibile con lo stato di disoccupazione dell’imputato (trattasi infatti di cinture, borse, portafogli, sciarpe di noti marchi di moda, orologi, collane, bracciali ed orecchini in oro e pietre preziose, nonché di penne in oro, dettagliatamente illustrati ai numeri da 1 a 89 del decreto di giudizio immediato). E nell’ambito della sua attenta valutazione peraltro la Corte di merito non ha mancato di operare le dovute differenziazione procedendo
all’assoluzione con riferimento a quei beni che non potessero ritenersi provento di furto.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/03/2026.
Il Consigliere estensore COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME