Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 975 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 975 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO VENETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e bicors4; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME.
Esaminate le conclusioni della ricorrente COGNOME NOME la quale ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono separatamente, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia in data 10 aprile 2024, che le aveva riconosciute colpevoli, in concorso tra di loro e con COGNOME NOME, di quattro reati di furto in abitazione, realizzati in sequenza il giorno 13 marzo 2023 e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art.62 n. 6 cod. pen. ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 n.2 e 5 cod. pen. e alla recidiva, le aveva condannate alla pena di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 889,00 di multa ciascuna.
2. La difesa di COGNOME NOME ha proposto un unico, articolato motivo di ricorso in cui assume manifesta illogicità della motivazione e un sostanziale travisamento della prova di reità laddove i giudici di merito, nel valorizzare gli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, ne avevano esteso la portata dimostrativa, fino a piegarli a conforto della prospettazione accusatoria, pervenendo pertanto a risultati incoerenti con la reale valenza dell’elemento indiziario. In particolare l’orario di realizzazione del furto, indicato dalla persona nell’ambito di un arco orario (h.10 -10,30) assumeva rilievo in quanto il denunciante aveva sostenuto che il rientro inaspettato presso l’abitazione aveva determinato la fuga dei ladri, circostanza questa del tutto inverosimile atteso che l’autoveicolo nella disponibilità delle ricorrenti, che era stato dotato di sistema di GPS con lo scopo di monitorarne gli spostamenti, già alle h.10,23 veniva collocato in una diversa località (Cessalto), distante dalla località in cui si trovava l’abitazione depredata (Salgareda). L’ulteriore elemento indiziario rappresentato dal monitoraggio delle forze dell’ordine, tratto dall’annotazione di servizio, secondo cui il veicolo delle ricorrenti aveva sostato nei pressi dell’abitazione della persona offesa COGNOME dalle h.10,02 alle ore 10,10, oltre che diacronico rispetto a quanto denunciato dalla persona offesa, risultava privo di rilievo individualizzante in quanto non univocamente collegato alla abitazione in cui si sarebbe consumata l’azione furtiva, bensì ad una strada del paese di Salgareda. Alla luce della equivocità di tali elementi obiettivi, la individuazione di uno dei preziosi rinvenuti nel possesso delle ricorrenti come uno di quelli sottratti alla famiglia COGNOME e l’avvenuta offerta risarcitoria delle ricorrenti, rappresentavano elementi del tutto aspecifici e privi di valenza dimostrativa, trattandosi di scelte processuali mentre il monile (collana di perle) oggetto del tutto comune. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. La difesa di COGNOME NOME ha articolato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo denuncia vizio motivazionale in punto di accertamento di responsabilità penale in relazione al capo quattro di imputazione, articolando profili di doglianza sostanzialmente analoghi a quelli sopra menzionati.
2.2. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta recidiva, il cui riconoscimento sarebbe intervenuto con inosservanza dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a tal fine, evidenziando inoltre che alcuni dei reati per cui era intervenuta condanna erano stati dichiarati estinti per esito positivo della misura alternativa alla detenzione e che la misura del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento agli aumenti apportati a titolo di continuazione, non era sorretta da puntuale motivazione, tenuto altresì conto dei riflessi sul diniego della sostituzi della pena con pene sostitutive.
Tutti i motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, circa il profilo della penale responsabilità delle ricorrenti.
3.1. La penale responsabilità delle stesse, in relazione all’unico episodio furto in appartamento oggetto di contestazione, risulta fondata su corretti argomenti logico giuridici che richiamano plurimi elementi indiziari, quali la sequenza di furti realizzati in serie dalle ricorrenti nel corso della mattina del giorno 13 marzo 2023, con il medesimo modus operandi e nella stessa area, utilizzando un autoveicolo che era monitorato dalle forze dell’ordine mediante collegamento GPS il quale, in orario compreso tra le ore 10,02 e 10,10 stazionava in un luogo prossimo all’abitazione dei coniugi COGNOME, che avevano denunciato il patito furto all’interno di arco temporale h.10-10-30 in cui erano rimasti assenti dall’abitazione.
A nulla rileva la circostanza che il denunciante abbia segnalato di essere rientrato alle h.10,30 e di avere avuto la impressione di avere determinato la fuga delle corree, atteso che lo scostannento rispetto all’orario segnalato dal sistema GPS e indicato nell’annotazione di PG è questione di fatto che non si pone in rapporto di incompatibilità logica (scarto temporale pari a circa dieci minuti) e che comunque, come correttamente evidenziato dai giudici di merito lo scarto temporale può essere frutto di una non precisa rappresentazione del denunciante. La circostanza poi che
uno dei vari oggetti preziosi rinvenuti nella disponibilità delle prevenute sia stato inequivocabilmente riconosciuto dalla moglie del denunciante quale oggetto ad essa appartenente (collana di perle), costituisce elemento di rilevante conforto alla prospettazione dei giudici di merito, che non sono incorsi in alcun travisamento delle risultanze probatorie le quali, lette in combinazione tra di loro, pongono le ricorrenti sul luogo del furto in epoca del tutto compatibile con quella di realizzazione dell’azione furtiva.
La recidiva nei confronti della COGNOME è stata riconosciuta con corretti argomenti logici giuridici non solo mediante la valorizzazione dei plurimi precedenti penali, compresi quelli per cui è stata pronunciata la estinzione del reato o della pena che, nel loro complesso, comunque giustificavano il riconoscimento del pregiudizio, ma anche attingendo alla materialità della condotta che, in termin molto significativi, palesava la perdurante pericolosità della ricorrente la quale, ponendosi la mattina alla guida del proprio veicolo, unitamente ai complici che con essa si accompagnavano, aveva contribuito alla realizzazione di una serie di furti in appartamento attraverso un collaudato modus operandi che prevedeva la effrazione di finestre e di infissi e la introduzione degli altri correi nelle abitazioni, ch eseguivano materialmente le azioni predatorie incuranti della presenza di persone negli appartamenti, palesando in tal modo una ingravescente spinta criminale e una non sopita capacità di realizzare gravi e seriali azioni furtive, rese particolarmente offensive dal numero di soggetti coinvolti, dalla rapidità delle condotte, dalla rilevanza e dal valore della refurtiva sottratta.
4.1. La pena è stata poi fissata nel minimo edittale per il reato più grave e la pena è stata aumentata per gli altri reati satelliti in termini non arbitrari e illogici e comunque in termini percentualmente non elevati (mesi sei giorni venti per ciascuno dei tre reati satellite).
Alla pronuncia di inammissibilità di entrambi i ricorsi, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una indennità in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro tremila ciascuna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
GLYPH
t