Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41236 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41236 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
A
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto in abitazione;
Considerato che l’imputato, mediante il primo motivo di ricorso, contesta il raggiungimento nei gradi di merito della prova della sua responsabilità penale per i fatti ascritti in quanto fondato su un irrituale riconoscimento compiuto dalla persona offesa e ritenuta tale doglianza, reiterativa di quella già svolta contro la sentenza di primo grado, inammissibile a fronte della congrua motivazione sul punto della Corte territoriale che ha puntualmente individuato le modalità del riconoscimento operato dalla persona offesa alla presenza, peraltro, anche del teste di polizia giudiziaria esaminato nel corso del dibattimento (pag. 2-3);
Considerato che il ricorrente, con il secondo motivo, contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta tale doglianza manifestamente infondata, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), individuati nei numerosi precedenti specifici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023