Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41396 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
Nessuno difensore è presente per le parti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 marzo 2024 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza con la quale, il precedente 3 ottobre 2023, il Giudice dell’udienza preliminare, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per i reati di porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso (capo B) e ra aggravata (capo A), ha invece riqualificato quest’ultimo nella fattispecie di cui all’a 624-bis cod. pen., rideterminando la pena finale in anni 5 mesi 7 e giorni 10 di reclusione; ed euro 1.400 di multa.
Seguiva la conferma delle statuizioni civili%ed il governo delle spese secondo soccombenza.
Più in particolare, e per quanto di interesse, la sera del 28 maggio 2023 NOME COGNOME si introdusse nell’abitazione di NOME COGNOME, approfittando del fatto che una finestra, posta al secondo piano, fosse aperta. (, z ie(
Accortasi di ciò la donna riuscì ad ~dall’abitazione, mentre l’imputato, rimasto in casa, si impossessò del denaro e degli oggetti di cui alla imputazione (smartphone, portafogli con carte di credito e debito, patente di guida e tessera sanitaria).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale, con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen..
Il valore dei beni sottratti, non superiore ad euro 100, non può ragionevolmente essere definito come significativo, se non al prezzo di escludere in via interpretativ ogni margine di applicazione dell’attenuante.
Inconferente, si osserva, il riferimento della Corte territoriale alle “n burocratiche” connesse alla sottrazione dei documenti, posto che l’attenuante deve essere riconosciuta avuto riguardo all’entità del danno arrecato.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della legge penale, con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen..
Dando rilievo alla sola biografia penale (peraltro già valutata per l’applicazion della recidiva) e non anche alla lieve entità del fatto ed alle ammissioni responsabilità, la Corte d’appello non ha operato la necessaria valutazione complessiva, tesa a modulare il trattamento sanzionatorio in termini compatibili con la finalità rieducativa della pena.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto immotivatamente severo,
con particolare riguardo allo scostannento dal minimo edittale, sostenuto dalla sola presenza dei precedenti penali.
Sotto altro profilo si deduce la illegittimità costituzionale dell’art. 624-bis c pen. (in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.), nella parte in cui non prevede un diminuente per le ipotesi di particolare tenuità.
Per questo specifico profilo si sottolineano i ripetuti interventi della Cor costituzionale, relativamente ai delitti di estorsione e rapina, con pronunce le cui argomentazioni ben possono essere estese al furto in abitazione.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. (contestat al capo B), alla luce delle giustificazioni offerte dal ricorrente e, nel contempo, de caratteristiche degli strumenti intervenuti, che si prestano anche da un uso lecito circostanza, quest’ultima, che avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello ad un attento esame delle circostanze di tempo e luogo in cui fu accertato il porto.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (con cui il ricorrente non si confronta), la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod pen., presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori e pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, senza che rilevi, invece, la capacità d soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, NOME, Rv. 275950 – 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01, in un caso di furto di merce del valore commerciale di 82 euro).
Va quindi ribadito che è necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res” (così Sez. 5, n. 24003 del 14/1/2014, Lanzini, Rv. 260201-01, relativamente ad una fattispecie in cui l’imputato si era impadronito della borsa della persona offesa contenente un cellulare e le chiavi di casa).
Nella specie la sottrazione ha riguardato un portafogli con all’interno una banconota da 50 euro, un telefono cellulare Samsung, i documenti, una carta di credito e due carte ricaricabili (p. 3 sentenza di primo grado).
Correttamente, quindi, è stata esclusa la possibilità di configurare un danno di speciale tenuità, non potendosi affermare che il portafogli, il telefono cellulare e chiavi di casaAccostituiscano beni, complessivamente valutati, dal valore economico irrilevante, anche tenuto conto degli ulteriori danni ai quali la persona offesa si trovata esposta, in relazione alla evidente necessità di adottare le cautele per prevenire il rischio dell’utilizzo improprio dei documenti e delle carte sottratte (c per una analoga valutazione la già richiamata sentenza Lanzini).
In questa prospettiva, quindi, la motivazione della Corte territoriale fa corrett applicazione di consolidati principi di diritto.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
Il motivo è aspecifico nella misura in cui, sostenendo che il diniego si è fondato soltanto sulla pessima biografia penale, non si confronta compiutamente con le ragioni della decisione.
La valutazione compiuta dai giudici di merito, infatti, è giustificata d motivazione esente da manifesta illogicità o profili contraddittori (p. 7 sentenz impugnata e p. 6 sentenza di primo grado), che fa leva innanzitutto sulla assenza di elementi positivi di valutazione, non potendosi apprezzare al riguardo il comportamento processuale invocato pur dal ricorrente, poiché consistito nel rendere dichiarazioni inverosimili.
Inoltre, i giudici di merito hanno sottolineato che la consumazione delle condotte è avvenuta in costanza di misura cautelare (per altra causa), ed hanno valorizzato, infine, anche la pessima biografia penale, tale da giustificar l’applicazione della recidiva specifica e reiterata.
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rileva dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decis comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 01).
La ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare il diniego.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, determinato in anni 5 e quindi in misura non coincidente con il minimo edittale, pari ad anni 4.
Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 133 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; conf., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142 – 01).
D’altra parte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Ciò posto il Collegio, nel ribadire il principio di diritto secondo cui l’obbligo una motivazione rafforzata in tema di trattamento sanzionatorio sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01), osserva come i giudici di merito, anche in questo caso con analoghe argomentazioni, hanno richiamato l’attenzione sugli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., per come desumibili dal testo della sentenza nel suo complesso e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (per questa possibilità, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 – 01).
Il modesto scostamento dal minimo edittale si fonda quindi su indici di disvalore di tipo oggettivo (furto commesso in piena notte, entrando dalla finestra) e di valenza soggettiva (inerenti alla capacità a delinquere, ivi compresa la commissione del fatto in costanza di misura cautelare per altra causa).
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, è formulata in termini generici, semplicemente ricordando gli interventi della Consulta sui delitti di rapina ed estorsione, così traendone argomento per un analogo intervento sull’art. 624-bis cod. pen.
Del resto, non sono in alcun modo analizzate le specificità del delitto di furto in abitazione: su questo aspetto, non a caso, la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile analoga questione, ha sottolineato la natura complessa del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, comprendente sia l’aspetto patrimoniale (precisando però che la modestia della lesione non necessariamente riflette la volontà dell’autore), sia quello personalistico, evidenziando come quest’ultimo sia insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui (Corte costituzionale, sentenza n. 117 del 12/05/2021).
Nemmeno sono indicate le ragioni per le quali la (invocata) fattispecie attenuata – che dovrebbe aver riguardo alla “natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo” dovrebbe applicarsi nei confronti del COGNOME, posto che le modalità dell’azione e l’entità del danno, per quanto detto finora, appaiono tutt’altro che modeste.
La questione, quindi, appare anche priva della necessaria rilevanza.
1.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta l’affermazione di responsabilità per la contravvenzione di cui al capo B, è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
Il ricorrente, già più volte condannato per reati contro il patrimonio e determinati da motivi di lucro, fu colto nel possesso di arnesi ritenuti atti allo scass (scalpello in ferro, due cacciavite a croce, una chiave inglese), mentre si trovava in dei giardini pubblici.
Nel corso del processo di primo grado il COGNOME non fornì alcuna giustificazione (p. 5 sentenza), mentre con l’atto di appello ha sostenuto che, avendo .-COGNOME · lavorato in passato come muratore, COGNOME rattrezzi potevano essergli utili nel caso fosse stato contattato.
Inoltre ha sostenuto che, essendo al tempo senza fissa dimora, portava con sé i suoi effetti personali.
Ciò posto, quanto alla riconducibilità del materiale rinvenuto alla nozione rilevante ex art. 707 cod. pen., il motivo non si confronta con il costante orientamento secondo cui vi rientrano gli strumenti idonei ad aprire serrature o lucchetti, che siano valido mezzo di effrazione o di violenta forzatura di congegni di chiusura, anche di normale resistenza (cfr., sullo scalpello: Sez. 6, n. 989 del 19/06/1968, Irgherait, Rv. 108787 – 01, in relazione ad uno scalpello in ferro lungo 18 cm; Sez. 2, n. 34364 del 01/06/2022, COGNOME, non mass., per una chiave inglese; Sez. 2, n. 15455 del 03/02/2022, COGNOME, non mass., per il cacciavite).
Quanto alla giustificazione, vero è che non è preclusa un’utile deduzione difensiva successiva al momento della sorpresa in flagranza (Sez. 2, n. 3742 del
30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285802 – 01, In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non sussiste un limite temporale ent cui l’imputato, per andare esente da penale responsabilità, deve fornire la prova che gli oggetti rinvenuti nella sua disponibilità sono destinati ad uso legittimo, no essendogli preclusa un’utile deduzione difensiva successiva al momento della sorpresa in flagranza, fermo restando, in tal caso, l’obbligo del giudice di verificare l giustificazione tardiva, in quanto essa deve ritenersi inidonea ove non concretamente verificabile).
Ma è anche vero che la Corte territoriale l’ha ritenuta infondata in fatto, poiché inverosimile (p. 6 sentenza), con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede, e comunque non specificamente censurata dal ricorrente.
Va comunque precisato che una spiegazione “tardiva”, se resa dall’imputato in un momento in cui non è più verificabile, non è in sé idonea a integrare la giustificazione richiesta dall’art. 707 cod. pen. al fine di escludere la rilevanza penale del possesso degli oggetti (idonei ad aprire o a sforzare serrature) che sono indicati nello stesso articolo.
Giustificazione che, del resto, deve essere relativa alla loro «attuale destinazione»: ciò significa che all’imputato è richiesto di spiegare a cosa gli servissero quegli strumenti nel momento in cui fu fermato e non di dare una spiegazione (quand’anche plausibile) sull’utilizzo che, in genere, veniva fatto degli stessi strumenti, con la conseguenza che il semplice fatto di svolgere un’attività lavorativa che, in astratto, può giustificare l’uso di un determinato strumento non ne rende lecito il porto al di fuori dei casi di immediata utilizzazione dello stesso in det attività (Sez. 2, n. 3742 del 30/11/2023, COGNOME, cit.; conf. Sez. 2, n. 52523 de 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268410-01).
Sotto altro profilo va detto che la deduzione secondo cui il possesso sarebbe giustificato trattandosi di soggetto senza fissa dimora appare assolutamente generica (e come tale correttamente non presa in considerazione), ed inoltre tale condizione non implica di per sé l’indisponibilità di un luogo dove poter custodire gli strumenti utili ad aprire o forzare serrature.
Quanto alla messa in pericolo dell’interesse tutelato, deve ritenersi il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 259066).
In ogni caso, la giurisprudenza costituzionale( Corte cost., sentenza n. 22 20/6/2008; conf., ordinanza n. 36 del 1990) richiede una verifica circa l’ destinazione degli strumenti – che i giudici di merito hanno desunto dall caratteristiche e dal luogo del rinvenimento – progressivamente più penetrante questi non presentino in sé caratteristiche di evidente destinazione allo dell’apertura o della forzatura delle serrature, diversamente da quanto accaduto specie.
Né il ricorrente indica le ragioni per le quali, nel caso in esame, la c attribuita all’imputato, pur conforme al tipo, non abbia realizzato l’effettiva pericolo dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000) condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro trem
Il Collegio, infine, non ritiene di dover liquidare le spese in favore dell civile, che ha fatto pervenire conclusioni scritte, senza poi comparire alla pu udienza: si condivide, su punto, l’ormai consolidato orientamento secondo il q nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la cond dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile c sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a for la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria l’allegazione di nota spese (cfr., in parte motiva, Sez. U, n. 27727 del 14/12 dep. 2024, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022 COGNOME, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, COGNOME, Rv 283118- 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, COGNOME, Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 94 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024
I Con igli re estensore
Il Presidente 4