Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6474 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6474 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
NOME NOME a SPILIMBERGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, assolvendo gli imputati dal reato di tentato furto i abitazione aggravato, di cui al capo B), e rideterminando la pena irrogata per le residue imputazioni;
Letta la memoria trasmessa dal difensore degli imputati;
Rilevato che i ricorsi – con i quali i ricorrenti denunciano violazione di legg travisamento dei fatti in relazione all’affermazione di responsabilità e alla corr qualificazione dei reati in contestazione – sono inammissibili in quanto costituiti censure versate in fatto, riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vaglia e disattesi dalla Corte territoriale, che ha incensurabilmente motivato in relazione a riconducibilità dei fatti in capo agli imputati, sulla cui identità non residua dubbio, alla luce della complessiva piattaforma probatoria (f. 10 sentenza impugnata) che ha condotto all’identificazione.
In particolare:
GLYPH Quanto ai capi e) e c), i ricorrenti denunciano un travisamento non decisivo posto che, pur a fronte delle incertezze delle persone offese COGNOME e COGNOME (le cui deposizioni sono, peraltro, riportate parzialmente), risultano totalment ignorati gli ulteriori elementi identificativi indicati dalla Corte territoriale;
Quanto al capo a), la deduzione è meramente generica.
Le censure svolte sul punto della qualificazione giuridica dei fatti sono, all stesso modo, assertive, reiterative e versate in fatto.
La Corte di merito ha affrontato ed incensurabilmente risolto il tema del consenso delle vittime, richiamando il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, a mente del quale integra il delitto di furto in abitazione, di cui 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il s consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 04/06/2020) Rv. 279110 – 01); nel resto, i ricorsi prospettano l’inattendibilità de vittime riguardo le modalità esecutive delle illecite sottrazioni mediante il me richiamo di stralci di deposizioni testimoniali, inidonee ad introdurre decisi travisamenti.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti sub e), i ricorrenti richiedono u diversa ricostruzione della vicenda, contestando l’univocità degli atti rispett condotte, invece, evidentemente orientate all’apprensione di valori, di cui l’imputat aveva espressamente chiesto disponibilità e ubicazione (f. 10).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026
Il consigliere estensore
Il Presidente