Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41076 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41076 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara aveva condannato NOME per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, essendo state da lui riferite alla categoria dei vizi di motivazione e di erronea applicazione legge penale, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., sono all’evidenza dirette a ottener inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travi di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesat applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagina 3 della sentenza);
che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagi 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023