Furto in abitazione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di furto in abitazione rappresenta una delle fattispecie più sentite in termini di sicurezza e tutela della proprietà privata. Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui ridiscutere le prove.
Il limite della revisione probatoria nel furto in abitazione
Quando si affronta una condanna per furto in abitazione, la tentazione della difesa è spesso quella di contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso è inammissibile se volto esclusivamente a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio. La funzione della Suprema Corte è infatti quella di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione, non di sostituirsi al giudice di merito nell’accertamento dei fatti.
La distinzione tra merito e legittimità
Nel caso analizzato, l’imputato aveva proposto ricorso contestando la propria responsabilità penale. Tuttavia, i motivi addotti non evidenziavano violazioni di legge o vizi logici manifesti, ma cercavano di indurre i giudici di piazza Cavour a una nuova lettura degli elementi di prova già cristallizzati nei precedenti gradi di giudizio.
Conseguenze dell’inammissibilità del ricorso
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze gravose per il ricorrente. Oltre alla definitività della condanna per furto in abitazione, la legge prevede l’obbligo di rifondere le spese del procedimento e il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo di doglianza era finalizzato a una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. La memoria depositata a sostegno dell’ammissibilità non ha apportato elementi nuovi o criticità procedurali tali da giustificare un esame nel merito, confermando la solidità dell’impianto accusatorio già validato dalla Corte di Appello.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi di legittimità reali e documentati. Tentare di ribaltare una condanna per furto in abitazione riproponendo le medesime tesi fattuali già respinte nei gradi precedenti conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie accessorie. La stabilità del giudicato prevale quando le critiche alla sentenza impugnata non riescono a scalfire la coerenza logico-giuridica del provvedimento.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per furto?
Il ricorso è inammissibile se si limita a chiedere un nuovo esame delle prove o dei fatti, poiché la Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e solitamente una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che può variare tra i mille e i seimila euro.
Si possono presentare nuove memorie prima dell’udienza in Cassazione?
Sì, è possibile depositare memorie a sostegno dell’ammissibilità, ma queste devono contenere argomentazioni giuridiche valide e non possono limitarsi a ribadire questioni di merito già affrontate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50418 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50418 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: MURATA] NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; letta la memoria a sostegno della ammissibilità del ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell’imputato, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio;
Rilevato che la memoria nulla aggiunge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023