Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6644 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6644 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancon che ha parzialmente riformato quella del Tribunale anconetano e ridetermiNOME la pena in anni tre di reclusione per il reato di furto in abitazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine a riconoscimento fotografico e alla tenuta logico argomentativa dell’apparato probatorio – non deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pediss reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di me dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838 Inoltre, il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con l’argomentare della Co territoriale che ha diffusamente motivato sul punto, ancorando l’attendibilità del riconoscimen fotografico operato dalla persona offesa anche al riconoscimento della ricorrente da parte de vicino di casa, rendendo così una motivazione congrua ed esente dai vizi logico-giuridic
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prospettati dal ricorrente; in sostanza il motivo ‘attacca’ solo uno dei due riconoscimenti, me entrambi si sostengono vicendevolmente nella rispettiva attendibilità;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – vizio di motivazione in ordine alla mancat prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti – è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il da normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Va infatti ricordato il conso principio secondo cui «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostan implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sor da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzi dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consig iere estensore
Il Presldente