Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6615 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6615 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecc che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione e resistenza a pub ufficiale;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che deduce il vizio di motivazione in ordin commissione del fatto in luogo di privata dimora -, lungi dal muovere effettive censure di legi al provvedimento impugnato, prospetta irritualmente in questa sede il difetto di prova e contest la fondatezza e l’attendibilità delle dichiarazioni rese in denuncia dalla persona offesa (richiama confutazione l’esito della ricerca su fonti aperte), non denunciando il travisamento della pr comunque, offrendo allegazioni in contrasto con il principio secondo cui, in tema di furto in abit deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare u diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservit destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguit fisica tra i beni. (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
ritenuto, infine, che non deve tenersi conto della memoria, depositata dal difensore d parte civile il 22 gennaio 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici gio computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza del 28 gennaio 2026, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; e che, dunque, il ricorrente non deve essere condannato a rifondere alla medesima parte civile le spese del presente giudizio legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, O 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.