Furto in abitazione: la Cassazione sulle pertinenze
Il tema della sicurezza domestica e delle sanzioni legate ai reati contro il patrimonio è sempre al centro del dibattito giuridico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sulla configurabilità del reato di furto in abitazione anche quando l’azione colpisce pertinenze della casa, come garage o cantine, e sulla legittimità costituzionale delle pene previste dal codice penale.
I fatti e la condanna per furto in abitazione
Il caso nasce da un tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’approfittamento di circostanze di tempo idonee a ostacolare la difesa. L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di condanna.
L’azione era stata qualificata come tentato furto in abitazione ai sensi dell’articolo 624-bis del codice penale. Questo articolo punisce severamente chi si introduce in un edificio o in un altro luogo destinato a privata dimora, o nelle sue pertinenze, per sottrarre beni mobili.
I motivi del ricorso
Il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione sollevando tre motivi principali. In primo luogo, ha contestato la sussistenza stessa del reato, parlando di un presunto travisamento delle prove. In secondo luogo, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, sostenendo che l’articolo 624-bis del codice penale violerebbe i principi di uguaglianza e rieducazione della pena (articoli 3 e 27 della Costituzione) poiché non prevede un’attenuante specifica per i furti commessi su pertinenze dell’abitazione.
Infine, è stato contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante della speciale tenuità del fatto, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello illogica.
La questione di legittimità sul furto in abitazione
La Suprema Corte ha affrontato con decisione il punto relativo alla presunta incostituzionalità della norma. La difesa sosteneva che punire allo stesso modo il furto all’interno di una casa e quello in una sua pertinenza (come un garage o un magazzino) fosse irragionevole.
Tuttavia, i giudici hanno ribadito che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere manifestamente infondata tale questione. La tutela della privata dimora si estende necessariamente anche a quei luoghi che, pur non essendo destinati alla vita domestica in senso stretto, sono strumentali alla stessa e godono della medesima protezione legale contro intrusioni esterne.
Le motivazioni
Le motivazioni che hanno portato la Corte di Cassazione a dichiarare inammissibile il ricorso sono molteplici. Riguardo alla responsabilità penale, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fornito una ricostruzione dei fatti solida e priva di dubbi, rendendo le censure della difesa meramente riproduttive di argomenti già ampiamente superati.
In merito al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Se il giudice d’appello motiva correttamente il diniego basandosi sulla gravità della condotta e sul danno arrecato, tale decisione non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Nel caso specifico, la gravità dell’azione aveva giustificato il rigetto delle attenuanti richieste.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il furto in abitazione resta un reato punito severamente a prescindere dal fatto che i beni sottratti si trovino nel salotto di casa o in un garage pertinente. La protezione della legge segue la funzione del luogo: se è pertinenza di una dimora, scatta la tutela rafforzata dell’articolo 624-bis.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza delle doglianze presentate.
Il furto commesso in un garage o una cantina è punito come furto in abitazione?
Sì, la Cassazione conferma che l’articolo 624-bis del codice penale si applica anche ai beni che costituiscono pertinenza della dimora, includendo garage e cantine nella tutela rafforzata.
È possibile contestare la legittimità della pena per il furto sulle pertinenze della casa?
No, la Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancanza di attenuanti specifiche per i furti commessi sulle pertinenze dell’abitazione.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche in un caso di furto?
Il giudice può negare le attenuanti basandosi sulla gravità della condotta e sull’entità del danno arrecato, esercitando una discrezionalità che non è sindacabile se logicamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6894 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6894 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale il 29 ottobre 2024 in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624-bis cod. pen. aggravato dalla violenza sulle cose e dall’approfittamento di circostanze di tempo idonee ad ostacolare la pubblica e privata difesa.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (travisamento della prova, difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato reato; rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 2 Cost.; difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante della speciale tenuità del fatto cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito: quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha evidenziato (p. 8, punto 4.1 sent. app.), sulla base di dati di fatto richiamati dalla sentenza impugnata, come non residui alcun dubbio sulla penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto; quanto al secondo motivo, questa Corte Suprema ha già affermato (Sez. 5, n. 17038 del 04/04/2024, GIRAULO BRUNO, Rv. 286250) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., in relazione all’art. 3 Cost., per l’omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell’abitazione; quanto al terzo motivo, giova ricordare che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie, ove il Giudice di appello ha evidenziato, rispetto ad entrambe le attenuanti invocate, la gravità della condotta e il pregiudizio complessivo arrecato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025
Il Consigliere estensore COGNOME Il PresìfJne