Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46897 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46897 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha chiesta inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’i marzo 2022, la Corte di appello di Trieste – giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 5 marzo 2020 per essere state utilizzate le dichiarazioni del teste COGNOME non rinnovate davanti al giudice che aveva emesso la sentenza di prime cure confermava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 110, 624 bis, 625, n. 5, cod. pen., per essersi impossessato, in concorso con altri tre soggetti (separatamente giudicati), agendo in funzione di “palo”, di gioielli vari appartenenti a NOME COGNOME (che li deteneva presso la sua abitazione) del valore complessivo di euro 5.000, introducendosi nella di lei abitazione.
1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue.
Preso atto della dichiarata inutilizzabilità della deposizione del teste COGNOME, la Corte provvedeva a rinnovarne l’escussione, nel corso della quale, questi aveva riferito che, nell’occorso, aveva visto un uomo uscire dall’abitazione della persona offesa, dopo aver sentito qualcuno gridare “al ladro, al ladro” e, così, l’aveva seguito, vedendolo salire sull’autovettura che aveva segnalato alle forze dell’ordine.
Gli operanti avevano poi intercettato la vettura segnalata, a bordo della quale avevano trovato l’imputato in compagnia di uno degli altri coimputati.
COGNOME, poi, era risultato essere rimasto in contatto telefonico con anche gli altri complici, sorpresi in possesso della refurtiva.
La gravità del fatto impediva il riconoscimento delle attenuanti generiche e i precedenti dell’imputato non consentivano una riduzione della pena.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 603 cod. proc. pen., in relazione all’ordinanza della Corte territoriale del 16 dicembre 2021.
Con tale provvedimento, la Corte aveva deciso di escutere il teste COGNOME ritenendolo, del tutto erroneamente, indispensabile ai fini del decidere.
Doveva, invece, ricordarsi come il potere del giudice di rinnovare l’istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. sia di natura eccezionale, esercitabile solo quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. n. 112/2021).
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Condizione che non si era verificata in relazione al teste COGNOME, la cui deposizione nulla aveva aggiunto al complessivo compendio probatorio.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove ed alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Non si era raggiunta la prova del concorso del prevenuto nel reato consumato dai coimputati. Vero è che questi era in contatto con costoro ma il teste COGNOME si era limitato a riferire di avere visto un uomo uscire dall’abitazione per poi perderlo di vista e di averlo poi rivisto, girando per il quartiere, mentre saliva su un’autovettura, e di avere, infine, scorto, sempre nei pressi dell’abitazione della persona offesa, un altro uomo.
NOME poi non aveva mai effettuato alcun formale riconoscimento dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.
Si sarebbe dovuto tenere conto della condotta concreta tenuta dell’imputato che si era solo dato alla fuga.
L’episodio per cui è processo era stato del tutto occasionale.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo, speso sull’avvenuta escussione del teste COGNOME, è manifestamente infondato.
Già questa Corte, con la sentenza rescindente, aveva ritenuto decisivo il suo apporto dichiarativo, posto che, altrimenti, non avrebbe annullato la prima sentenza della Corte territoriale che non aveva rilevato la sua inutilizzabilità (dovuta al fatto che la prova non fosse stata rinnovata, in prime cure, dal giudice che aveva pronunciato la sentenza di condanna e, quindi, ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.).
Altrettanto aveva ritenuto il giudice del rinvio, la Corte d’appello la cui pronuncia è qui impugnata, tanto che, ad esito della nuova escussione del teste, la motivazione di conferma della condanna di prime cure muoveva anche dalle dichiarazioni, ora pienamente utilizzabili, del medesimo.
Il secondo motivo – sulla valutazione del compendio probatorio e sulla conseguente declaratoria di penale responsabilità del ricorrente – è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che è deputato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che alla Corte non è consentita la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
La Corte d’appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva considerato che l’imputato era stato visto, proprio dal teste COGNOME, uscire dall’abitazione ove era appena avvenuto il furto e, poco dopo, salire su un’autovettura ove era stato, infine, controllato (per cui ininfluente risulta i lamentato mancato esperimento del suo formale riconoscimento da parte del COGNOME) dalle forze dell’ordine, ed era risultato, dalle indagini tecniche, in costante contatto, in quei momenti, con i coimputati che erano stati sorpresi in possesso della refurtiva.
Si era così formato un granitico quadro probatorio che conduceva, senza che fosse possibile sollevare alcun ragionevole dubbio, alla sua condanna per il concorso in furto in abitazione ascrittogli.
L’ultimo motivo – sul trattamento sanzionatorio – è parimenti inammissibile, perché:
la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (la complessiva professionalità dimostrata nel fatto e l’assenza di ragioni di nneritevolezza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerando il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre (considerando anche che la stessa era stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 16 ottobre 2023.