Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50107 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l’AVV_NOTAIO, nell’interesse delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha depositato conclusioni scritte, memoria e nota spese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato, nei confronti di COGNOME NOME, la sentenza con la quale il GUP del Tribunale cittadino lo aveva condannato, unitamente a COGNOME NOME (poi assolto in appello), per un furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dal danno d rilevante gravità, ai danni delle persone offese COGNOME NOME e COGNOME NOME. Nella specie, dall’abitazione di costoro, era stata asportata refurtiva per un valore di circa 300.000,00 euro in monili d’oro e pietre prezios
La lettura doverosamente complessiva di tali elementi ha fondato l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME, valutata la circostanza dei contatti dell’imputato con il cugino rilevante in termini di conoscenza di d anche inconsapevolmente forniti dal congiunto, utili per eseguire il piano criminoso.
Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, premessa la sostanziale prossimità della pena al minimo edittale (tenuto conto dell’aumento di 2/3 per la contestata recidiva), la Corte territoriale ha ritenuto non riconoscibili le gener in ragione dell’elevata gravità intrinseca del fatto, frutto di dolosa e professio pianificazione, della conseguente intensità del dolo e della negativa ed allarmante personalità dell’agente, ricavata dai plurimi pregiudizi per reati contr patrimonio, anche recenti e, in particolare, per furti in abitazione (in premess giudici d’appello avendo dato conto anche della circostanza che il COGNOME era stato riconosciuto dagli operanti per le movenze e il modo di camminare, in quanto tratto di recente a giudizio per un furto in abitazione posto in essere n 2018 con analogo modus operandi), tenuto anche conto che la refurtiva era andata dispersa quasi interamente e che nessun contegno di tipo risarcitorio o collaborativo era stato posto in essere dall’imputato, valutando come recessivo il rispetto del regime cautelare, al quale la Corte non ha ricondotto alcun concreto e tangibile indice di resipiscenza.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO per le parti civili LA COGNOME NOME, COGNOME NOME e LA COGNOME NOME ha depositato memoria, conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati e l’unitaria trattazione di essi è ampiamente giustificata dalla tecnica utilizzata, avendo l difesa dedotto i due distinti vizi di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. relazione agli stessi punti, inerenti alla valutazione del materiale probatorio natura indiziaria. Rispetto ad essa, intanto, va ricordato in premessa, secondo l’insegnamento consolidato di questa Corte di legittimità, che in tema di ricors per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle dog connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolers
dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, 29541/2020, Filardo, Rv. 280027-04); e neppure può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) o lett. c), cod. proc. violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; cosicc:hé essa potrà esser f valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti indicati nei m di gravame (sez. 6, n. 4119 del 3/4/2019, dep. 2020, Rorneo, Rv. 278196-02).
In ogni caso, la difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, locico e non contraddittor percorso argomentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformit delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudic:e di primo grado. Ciò h evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda verifica dell’adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine all doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell’imputato, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d’appello (sez. 3 n. 1392 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12,/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazion l’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati com maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quel adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, peraltro, la difesa ha omesso un effettivo confronto con i motivi a sostegno della decisione censurata, sorretta da elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli attinti dalle censure, nulla avendo il ricorrente dedo ordine alla valenza dei tabulati, oppure al passaggio dell’auto in uso allo stesso neppure allegato elementi per sostenere l’assunto dell’irrilevanza del rapporto di parentela e del contatto intercorso con soggetto che alcuni giorni prima del fatto aveva svolto in quell’appartamento alcuni lavori edií, a prescindere dalla circostanza (opposta a difesa e riproposta in ricorso,) che lo stesso non avesse installato casseforti in quel luogo.
3. Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo.
I giudici del merito hanno giustificato adeguatamente il mancato riconoscimento delle generiche, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 62 bis, comma 3, cod.
pen. Peraltro, sul punto, stante la ratto della disposizione, deve ribadirsi che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (neppure indicata invero in ricorso), essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi a concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatt rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato n soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione c l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del re (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specifica quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché la rifusione delle spes sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili costituite che si li come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dal parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro tremila cinquecentodieci, oltre accessori come per legge.
Deciso il 5 dicembre 2023